Responsabilità dello Stato per atti del potere giudiziario. Risarcimento danni. Lo Stato, inteso come organismo unico, risponde per tutti gli atti posti in essere da ogni suo organo, indipendentemente dalla maggiore o minore autonomia di cui lo stesso gode. Lo Stato italiano è responsabile, quindi, per tutti gli atti del potere giudiziario aventi carattere lesivo del diritto europeo. Tra gli atti lesivi del diritto europeo si configura il mancato rinvio pregiudiziale (domanda di interpretazione delle norme europee da parte della Corte di giustizia europea), da parte del competente organismo interno (organi giurisdizionali supremi e/o di ultima istanza), nonché l’errata l’interpretazione delle norme di diritto e l’errata valutazione dei fatti e delle prove.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea affrontava la questione della responsabilità degli Stati per atti del potere giudiziario aventi carattere lesivo del diritto europeo a seguito di due casi, contemporaneamente giunti alla sua attenzione, il caso Kober (sent. 30 settembre 2003, causa C-224/01) e il caso Commissione contro Italia (sent. 9 dicembre 2003, causa C-129/00), che rappresenta una sorta di continuazione e specificazione della disciplina enunciata nella precedente sentenza Kobler.

FATTO

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte (sent. Kobler) aveva ad oggetto un ricorso presentato davanti alla Corte di ultima istanza austriaca, competente in materia amministrativa, da un professore universitario in servizio presso le università austriache dal 1986. Il Sig. Kobler chiedeva al Giudice amministrativo il riconoscimento di una speciale indennità di anzianità di servizio prevista dalla legge austriaca. Pur avendo esercitato la sua attività anche in altri paesi europei, il ricorrente sosteneva di avere diritto all’indennità e che l’Austria operasse una sorte di discriminazione in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori prevista dal diritto europeo.

La Corte austriaca ha ritenuto opportuno interpellare la Corte di giustizia europea, ma, poco prima che quest’ultima si pronunciasse, decideva di ritirare la domanda e di considerare la questione risolta a favore del Sig. Kobler. In realtà, però, il Tribunale amministrativo austriaco rigettava la domanda del ricorrente sostenendo che la legge austriaca andava interpretata nel senso che l’indennità non dovesse essere qualificata come parte della retribuzione ma come un premio di fedeltà alla istituzioni austriache. A seguito della suddetta pronuncia il ricorrente ha presentato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Repubblica austriaca. Il tribunale adito riteneva di non potersi pronunciare sulla domanda senza una preventiva interpretazione del diritto europeo, pertanto, si è rivolto alla Corte di giustizia dell’UE.

Nella seconda sentenza citata (sent. Commissione c. Italia) la Corte si è pronunciata a seguito di una procedura di infrazione instaurata contro lo Stato italiano, nella quale contestava all’Italia di rendere eccessivamente difficile ai contribuenti l’esercizio del  diritto di rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione. Ai Giudici italiani è stato contestato il fatto che non avessero mai richiesto alla Corte di giustizia, attraverso rinvio pregiudiziale, l’interpretazione della norma europea e, quindi, la compatibilità della norma nazionale con quest’ultima.

CONCLUSIONI

In queste sentenze, la Corte fa derivare la responsabilità dello Stato per l’attività del potere giudiziario dal principio di Stato inteso come organismo unico, che risponde per tutti gli atti posti in essere da ogni suo organo, indipendentemente dalla maggiore o minore autonomia di cui gode. Il presente principio ha trovato una prima sua affermazione teorica nella sentenza Brasserie du Pecheur e Factortame, nella quale la Corte affermava che la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli “ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro, qualunque sia l’organo di quest’ultimo la cui azione o omissione ha dato origine alla controversia”.

Nel caso di Kobler la Corte non aveva solo il compito di verificare se l’organo giudiziario competente austriaco avesse violato il diritto dell’UE, ma anche se la norma violata conferisse diritti al singolo e quindi, se dalla violazione si potesse far conseguire il diritto per il Sig. Kobler al risarcimento del danno. In questo caso la Corte ha introdotto il mancato rinvio pregiudiziale, da parte del competente organismo interno, tra gli elementi che consentono di qualificare la violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato come grave e manifesta. Tuttavia il mancato rinvio pregiudiziale non implica direttamente il diritto al risarcimento, in quanto occorre provare che, a seguito del mancato rinvio si è verificato un danno.

Nella sentenza Commissione c. Italia la Corte ha meglio chiarito quanto precedentemente affermato nella sentenza Kobler. In questo caso la Corte ha specificato i requisiti necessari affinché la violazione posta in essere dall’organo giudiziario sia considerata di gravità tale da comportare la responsabilità per lo Stato e la possibilità del risarcimento del singolo danneggiato. I requisiti sono:

  1. la sistematicità della violazione;
  2. gli effetti negativi sulla realizzazione degli obiettivi che le norme comunitarie violate si ponevano.

Successivamente la Corte, nella causa Traghetti del Mediterraneo c. Repubblica Italiana – sent. C-173/03 del 13 giugno 2006, ha ulteriormente sviluppato il principio della responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli in caso di violazione del diritto dell’Unione Europea imputabile ad un organo giurisdizionale supremo. Nella citata sentenza Italia aveva eccepito che era possibile ipotizzare una responsabilità dello Stato italiano per la condotta dei suoi organi giurisdizionali (nel caso di specie si trattava della Corte di cassazione), in quanto l’art. 2, nn. 1 e 2 della L. 117/1988 (contenente la disciplina italiana in tema di responsabilità per danni cagionati nell’esercizio della funzione giurisdizionale) limita la risarcibilità al caso di dolo o colpa grave del magistrato ed esclude la responsabilità nell’esercizio di funzioni giudiziarie, relativamente all’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione de fatto e delle prove.

La Corte Giudiziaria dell’Unione ha respinto le eccezioni proposte dal Governo italiano in quanto l’interpretazione delle norme di diritto occupa un ruolo essenziale nell’attività giurisdizionale e l’attività di valutazione dei fatti e delle prove può egualmente condurre ad una visione distorta dei fatti e, di conseguenza, ad una erronea applicazione del diritto. Escludere, pertanto, la responsabilità dello Stato comporterebbe di fatto la perdita di significato del principio affermato nella sentenza Kobler. Non va inoltre dimenticato che l’azione di responsabilità dello Stato mette in discussione esclusivamente le decisioni degli organi giurisdizionali supremi, in quanto, avverso le pronunce dei giudici di rango subordinato, restano esperibili le vie di ricorso interne. Ciò comporta che non avrebbe senso escludere dal novero delle pronunce impugnabili quelle relative a giudizi di legittimità od interpretazione del diritto, dal momento che il ruolo della Cassazione italiana (e delle giurisdizioni supreme, in genere) è proprio quello monofilattico, volto ad uniformare l’applicazione delle norme in ambito nazionale. I giudizi di ultima istanza infatti non sono suscettibili di riforma nell’ordinamento interno, pertanto l’azione per responsabilità dello stato sarebbe l’ultimo rimedio in grado di garantire il ripristino del diritto leso ed un’adeguata protezione delle prerogative che sono riconosciuti ai singoli dal diritto europeo.

RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI

Sulla responsabilità civile dei magistrati è intervenuta molte volte la Corte di giustizia europea sottolineando, in particolare con la sentenza del 24.11.2011 (C-379/2010), l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di due previsioni normative, contenute nella L. 117/1988, della esclusione di responsabilità concernente l’attività di interpretazione delle norme di diritto nonché quella di valutazione del fatto e delle prove. In seguito, a causa della non ottemperanza dello Stato italiano alle statuizioni della Corte, ha avviato una procedura di infrazione nel confronti dell’Italia che ha spinto quest’ultima a modificare la L. 117/1988 con l’approvazione della L. 27.2.2015, n. 18, con la quale sono state introdotte quali ipotesi di colpa grave: la violazione della legge e del diritto dell’Unione europea e il travisamento del fatto e delle prove.

Si è specificato altresì che l’attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove comporta la responsabilità del magistrato dei casi, rigorosamente previsti, di dolo e in quelli collegati alle ipotesi di colpa grave. Queste ultime sono menzionate, a seguito delle modifiche intervenute nella L. 117/1988.