ACCERTAMENTO IRAP – IL RADDOPPIO DEI TERMINI NON È APPLICABILE

Accertamento IRAP. Con la recentissima sentenza della Commissione Regionale della Lombardia veniva chiarito che i termini relativi all’accertamento IRAP non possono raddoppiarsi, ex art. 43, comma 3 del DPR n. 600/1973, per mancanza di presupposto, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

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