Unioni civili e coppie di fatto – in vigore dal 5 giugno la legge n. 76/2016 c.d. “legge Cirinnà” la quale introduce due istituti completamente nuovi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.
1.
LE NOVITA’ PER LE COPPIE OMOSESSUALI
(SI alla pensione di reversibilità, tfr e successione al partner)
Le persone dello stesso sesso attraverso una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni possono validare il loro rapporto.
L’ufficiale di stato civile compilerà un certificato con i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza e l’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
Le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome“.
“Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato“.
“Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione“.
Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio.
“Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni“.
Ad oggi, un eventuale figlio di uno dei due partner, sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità (nei casi previsti dalla legge ossia di figlio minore, inabile al lavoro, a carico del genitore o studente), dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore.
Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione.
Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
Quando l’unione civile finisce è sufficiente che una delle parti comunichi all’ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l’unione.
Dopo tre mesi si potrà chiedere il divorzio sia per via giudiziale che tramite la negoziazione assistita oppure siglare un accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
2.
LE NOVITA’ PER LE COPPIE ETERO
(NO eredità e reversibilità della pensione, SI al subentro nel contratto di locazione e continuare a vivere nella casa del partner dopo la sua morte, si alimenti in stato di bisogno)
Le legge disciplina anche le convivenze eterosessuali, cioè quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.
Per le coppie di fatto non è prevista né l’eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.
I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in relazione all’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.
In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione.
Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
I i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
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