ACCERTAMENTO FISCALE ED IL REGIME PREMIALE INTRODOTTO DALL’ART. 10 DEL D.L. N. 201/2011. CRITERI E CONDIZIONI PER ACCEDERE AL REGIME PREMIALE.

Il regime premiale, ex art. 10 commi 9 e 10 del DL 201/2011, viene applicato ai contribuenti (assoggettabili al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore) che hanno dichiarato, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore ed hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Nei confronti dei contribuenti risultanti coerenti ai suddetti specifici indicatori:

  1. sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  2. sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
  3. la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Analogo benefici, seppur con formulazione più circoscritta, sono previsti anche dalla disciplina sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità – art. 9-bis del DL 50/2017). La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha rinviato l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (modello REDDITI 2019). Tra le diverse misure premiali fruibili in relazione al livello di affidabilità raggiunto, infatti, è prevista l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72.

Il beneficio previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore ha una portata più ampia non prevedendo il riferimento ai soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo, ma anche alle altre categorie di reddito. Tuttavia la riduzione dei termini di decadenza è da riferirsi alle imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore (ossia IRPEF/IRES, IVA e IRAP), i cui termini di accertamento sono disciplinati dagli artt. 43 comma 1 del DPR 600/73 e 57 comma 1 del DPR 633/72.

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