Annullamento minicartelle. Il Fisco ha annullato tutte le minicartelle così come previsto dal D.l. n. 119/2018? Il D.l. n. 119/2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. Decreto Fiscale 2019) prevede la cancellazione ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Il limite di € 1.000,00 come deve essere stabilito? Corrisponde all’importo residuo indicato quale importo complessivo della cartella o all’importo residuo previsto dai singoli ruoli che compongono la cartella? È comprensivo anche degli interessi di mora e/o dell’aggio di riscossione?

Ordinanza n. 11817/2020 del 18.6.2020 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria

Con la recentissima Ordinanza Cass. n. 11817/2020 la Suprema Corte ha fornito chiare risposte a tutte le suddette domande che costituivano legittimo dubbio anche per i Giudici di merito, interpretando la norma in esame in maniera innovativa e tale interpretazione dovrebbe (!!!) necessariamente comportare l’annullamento di ulteriori ruoli.

“Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1.000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende quindi che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella, mentre l’importo del debito residuo di € 1.000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)”.

FATTO

La società contribuente ha impugnato davanti alla CTP Palermo una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 26 febbraio 2008 per un presunto debito di € 156.801,14, relativo a 13 cartelle di pagamento, nonché una ulteriore iscrizione ipotecaria del 18 luglio 2005. La CTP Palermo, con sentenza n. 55/07/2011, ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello che la CTR di Palermo, con sentenza n. 165/25/15, ha rigettato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale Riscossione Sicilia Spa ha resistito con controricorso e ha depositato memoria scritta.


In pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede la cancellazione ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, in quanto l’annullamento deve considerarsi automatico. In particolare, il comma 1 dell’art. 4 d.l. cit. ha stabilito che:

«i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…».

L’art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che

«Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, VIVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Gli elementi che compongono i debiti oggetto di stralcio, come precisato dalla Corte, sono i seguenti:

  1. la sorte capitale;
  2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1.000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori.

Ne discende quindi che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella, mentre l’importo del debito residuo di € 1.000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

La Corte ha concluso quindi che lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

  1. il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
  2. i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1.000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

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