Sentenza n. 1411/13/2017 del 30.3.2017 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia

Avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario (e non da dirigente): la CTR della Lombardia, con la recente ed articolata Sentenza n. 1411/13/2017 del 30 marzo 2017, ha statuito l’annullamento di un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto sottoscritto da un funzionario di terza area, sulla base di una delega generica e priva di elementi identificativi, in contrasto con il principio di cui all’art. 42 del Dpr. n. 600/73.

Al fine di fronteggiare le carenza di organico dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha la possibilità di appellare al “modello di affidamento” di mansioni superiori ad impiegati appartenenti ad un livello inferiore ed all’istituto della c.d. “reggenza”:

  1. Il primo modello, disciplinato ex art. 52 del D. lgs. n. 165/01, prevede l’affidamento di mansioni superiori all’impiegato, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi prorogabili fino a 12, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. E’ applicabile però solo nell’ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche e, in particolare, non è applicabile laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di Funzionario a quella di Dirigente.
  2. Il secondo modello, la “reggenza”, regolato in generale dall’art. 20 del DPR 8 maggio 1987, n. 266, si differenzia dal primo perché serve a colmare vacanze nell’Ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso poiché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Quindi, straordinarietà e temporaneità sono le caratteristiche essenziali dell’istituto.

La suddetta Commissione ha rilevato che il fatto sottoposto alla sua decisione non riscontrava nessuno dei detti modelli, ma viene in rilievo l’istituto dei conferimento di potere rappresentativo a mezzo di delega di funzione. Non ricorrendo, quindi, uno dei modelli tipici di sostituzione nell’attività altrui, la validità del potere rappresentativo non si valuta in astratto ma in concreto.

Occorre pertanto sindacare in concreto il provvedimento amministrativo che contiene il potere conferito al Funzionario di incidere, in misura negativa e incisiva, sulle situazioni giuridiche soggettive altrui. Trattandosi di conferimento di un potere pubblico siffatto, la delega deve essere specifica, chiara ed identificabile nei suoi dati topici (dove è conferita), storici (quanto è conferita) e funzionali (per quali funzioni). La delega sfornita di detti elementi non è idonea a conferire al sostituto il potere d’azione di cui è titolare il conferente!!!

Alla luce di quanto sopra, il Giudice tributario ha correttamente rilevato l’esistenza di un vizio di delega che ha determinato la nullità dell’atto di accertamento.