Sentenza n. 228/2014 della Suprema Corte di Cassazione

E’ nulla la cartella intestata al defunto e notificata presso il suo domicilio? Ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la cartella esattoriale deve essere intestata al contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notificazione, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica – artt. 30, 286, 330, 477 c.p.c.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente lamentava la violazione di norme di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la riscossione, a carico degli eredi, dei tributi dovuti dal defunto contribuente, a causa della mancata formazione di un ruolo a nome dell’erede. La ricorrente deduceva, in un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 12 DPR 602/1973 e 65 DPR 600/1973, dovendo ritenersi legittima, ai fini della riscossione dei tributi dovuti dal de cuius a carico degli eredi, la iscrizione a ruolo e la conseguente emanazione della cartella di pagamento a nome del defunto, pur dopo il suo decesso, da notificarsi, poi, agli eredi, secondo le modalità dettate dall’art. 65 citato.

Pacifico, come si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che il ruolo è stato, nella specie, intestato al defunto e che la cartella esattoriale è stata notificata agli eredi, obbligati solidali, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.

Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, infatti, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo.

Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009:In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l’art. 60, ultimo coma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione del redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento“.

Cass. 12886/2007:In tema di accertamento delle imposte sul redditi, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone tuttavia che l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge“.

In sostanza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo, intestato al dante causa, può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, indirizzando l’atto impersonalmente e collettivamente agli eredi, purché questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l’avvenuta comunicazione nei trenta giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica (artt. 30, 286, 330, 477 c.p.c.) per la validità della notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che “Il legislatore tributario, posto a carico degli eredi un onere di informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass.7645/2006).

La Suprema Corte accoglieva il ricorso e la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione.