Sentenza del 27.4.2017 della CEDU – Sommer c. Germania (n. 73607/13)

Il controllo del conto corrente dell’avvocato viola l’art. 8 della CEDU. Non può essere messo sotto controllo il conto corrente dell’avvocato (neanche in caso di sospetto di violazioni di norme penali) se ciò implica l’accesso indiscriminato a informazioni relative allo stesso e a terzi, senza alcun limite di tempo e senza applicare le relative garanzie. Tale operato, anche se effettuato a fini di indagine, viola il segreto professionale, nonché la privacy dell’avvocato e dei suoi clienti. 

FATTO

La causa è stata introdotta (n. 73607/13) contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il 25 novembre 2013. Con riferimento all’art. 8 della Convenzione, la ricorrente sosteneva che l’ufficio del pubblico ministero aveva raccolto e conservato informazioni relative al suo conto corrente professionale in modo sproporzionato.

Nel 2009 il ricorrente ha difeso un cliente in sede penale. Dopo la conclusione del procedimento di primo grado, la fidanzata del cliente trasferiva sul conto corrente dell’avvocato la somma complessiva di 1.500 euro, con la causale “Prof Dr Sommer onorari (cognome del cliente)“.

Nel 2010 e nel 2011 l’ufficio del pubblico ministero di Bochum ha condotto delle indagini su vari individui sospettati di aver commesso frodi commerciali. Uno dei sospetti è stato l’ex cliente dell’odierno ricorrente. Durante le indagini sono stati ispezionati i conti bancari di più persone, tra cui il cliente del ricorrente e la fidanzata del cliente. L’ispezione ha rivelato che la fidanzata del cliente aveva ricevuto denaro (7.400 euro) che si supponeva fosse di provenienza illecita ed aveva trasferito 1.500 euro per onorari sul conto corrente del ricorrente.

A seguito del suddetto trasferimento di denaro, l’ufficio del pubblico ministero di Bochum contattava anche la banca del ricorrente, richiedendo il 1 ° marzo 2011 l’elenco di tutti i movimenti bancari del ricorrente dal 1 ° gennaio 2009 fino a quel giorno. Ha richiesto altresì alla banca di non rivelare la richiesta al ricorrente. Il 1 ° aprile 2011 il pubblico ministero richiedeva ulteriori informazioni.

La banca eseguiva entrambe le richieste e trasmetteva le informazioni all’ufficio giudiziario. Le informazioni ricevute sono state analizzate dalla polizia e dal pubblico ministero ed un elenco di cinquantatre operazioni ritenute rilevanti è stato inserito nel fascicolo d’inchiesta quale prove. Pertanto, le persone che avevano accesso al fascicolo (es. gli avvocati dei coimputati) avevano accesso anche alle informazioni bancarie della ricorrente, inclusi i nomi dei suoi clienti che avevano trasferito somme relative agli onorari.

Il 31 gennaio 2012, dopo diverse richieste non riuscite, il ricorrente, in quanto avvocato dell’imputato, era stato concesso l’accesso al fascicolo d’inchiesta. Dal fascicolo ha appreso, per la prima volta, le misure investigative riguardanti il proprio conto bancario. Il 24 aprile 2012 il ricorrente ha chiesto al Procuratore generale di consegnargli tutti i dati ricevuti dalla banca ed eliminarli dal fascicolo. Nella sua richiesta il ricorrente ha sottolineato il suo ruolo di avvocato difensore nel detto procedimento penale e le conseguenze negative che i suoi clienti, i cui nomi erano accessibili attraverso le informazioni bancarie, potrebbero subire a seguito dell’operato del pubblico ministero. Ha inoltre sostenuto che le misure investigative non disponevano di alcuna base giuridica.

Il 2 maggio 2012 il procuratore generale di Bochum ha rifiutato la richiesta del richiedente, sostenendo la sussistenza di un sospetto che i soldi trasferiti dalla fidanzata del cliente derivavano da attività illecita. Di conseguenza, l’operato risulta legittimo affinché il pubblico ministero indaghi se sono stati effettuati ulteriori trasferimenti di denaro tra il richiedente e il suo cliente o la fidanzata del cliente. Pertanto, le informazioni ricevute dovevano essere conservate nel fascicolo d’inchiesta. Il Procuratore generale ha inoltre sottolineato che non esisteva alcuna base giuridica per la restituzione dei dati o l’eliminazione dei documenti dal fascicolo d’indagine, citando l’articolo 161 del CCP (cfr. Il successivo paragrafo 22) come base giuridica per le richieste di informazioni, poiché la banca in questione era una banca di diritto pubblico e pertanto considerata un’autorità.

Successivamente, il fascicolo, a seguito di impugnazione, è stato trasferito alla Corte regionale di Bochum. La ricorrente ha riformulato la domanda di restituzione dei dati anche davanti alla Corte regionale, la quale il 19 luglio 2012 ha rigettato la domanda, ritenendo che l’inchiesta fosse legittima, poiché la banca aveva fornito volontariamente le informazioni richieste e che i documenti potrebbero pertanto essere restituiti solo alla banca e non alla ricorrente, ad istanza della stessa.

La Corte sosteneva altresì che il divieto di sequestro, previsto dall’articolo 97 del CCP (v. Punto 28) non era applicabile nel caso in esame, poiché le informazioni non erano in possesso del ricorrente. Tuttavia, per tutelare la riservatezza del rapporto cliente-avvocato, decideva di separare i documenti in questione dal fascicolo e di concedere l’accesso solo per motivi fondati.

Il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione, contestando in particolare la volontarietà dell’operato della banca e la non sussistenza di sufficiente sospetto per l’effettuazione di un’analisi così approfondita delle proprie operazioni bancarie. Ha inoltre sostenuto che, vista la propria posizione di avvocato nel relativo procedimento, non venivano rispettate le norme relative alla tutela, riservatezza ed al divieto di sequestro dei detti documenti (cfr. Paragrafi 26-29) e che dette norme non possono essere aggirate con la motivazione che detti dati sono stati conservati presso la una banca e non presso lo studio dell’avvocato.

Il 13 settembre 2012 la Corte di Appeal ha confermato la decisione della Corte regionale, dichiarando l’operato proporzionato e che le misure di salvaguardia non erano applicabili nel caso in esame, in quanto la banca non poteva essere considerata una persona coinvolta nelle attività professionali del ricorrente ai sensi dell’art. 53 bis del CCP (v. Punto 27, sotto). In data 19 settembre 2013 la Corte costituzionale federale ha dichiarato inammissibile la domanda di incostituzionalità promossa del ricorrente, senza alcuna motivazione (causa 2 BvR 2268/12).

Conclusioni del ricorrente:

Il ricorrente ha denunciato che le autorità tedesche avevano senza giustificato motivo raccolto, conservato e reso disponibili informazioni sul proprio conto bancario professionale e avevano pertanto rivelato informazioni sui propri clienti. Ha fatto valere l’art. 8 della Convenzione, secondo cui:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata…

  1. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

La ricorrente ha sostenuto che l’ufficio giudiziario di Bochum e i tribunali nazionali avevano gravemente e ripetutamente violato la sua vita privata, permettendo la racconta di informazioni relative a tutte le transazioni bancarie professionali per un periodo di quasi tre anni, analizzando e conservando dette informazioni e successivamente divulgando cinquantatre operazioni bancarie nel fascicolo d’indagine. Ha fatto rilevare, altresì, che le informazioni raccolte dalle autorità hanno disegnato un quadro completo della sua attività professionale ed hanno fornito informazioni sui suoi clienti, violando il rapporto riservato tra cliente e avvocato.

Il ricorrente ha sostenuto altresì che l’art. 161 del cpp, considerata la gravità dell’interferenza, non poteva essere una base giuridica adeguata alle richieste, poiché la disposizione consentiva solo minori interferenze con i diritti fondamentali di un sospetto. Ha inoltre sostenuto che l’articolo 161 del cpp richiedeva che vi fosse un’indagine ufficiale a suo carico, mentre non veniva aperta alcuna indagine penale contro di lui e non vi era alcun sospetto sufficiente per il suo coinvolgimento in un’indagine penale.

Quanto a quest’ultimo punto, il ricorrente ha fatto rilevare che l’ispezione del suo conto bancario era basata esclusivamente sul fatto che la fidanzata del suo cliente aveva trasferito gli onorari relativi al suo intervento professionali, inoltre il provvedimento investigativo diretto contro di lui quale avvocato difensore era vietato ai sensi dell’art. 160 bis del cpp.

Infine, la ricorrente ha sostenuto che, anche supponendo che fosse stata una base giuridica per le richieste di informazioni, l’interferenza era stata sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Ha sostenuto che non vi erano motivi ragionevoli per una tale interferenza grave e che nessuna garanzia (l’autorizzazione giudiziaria delle richieste di informazioni) fosse stata istituita per proteggere il suo ruolo di avvocato difensivo.

Ha inoltre sostenuto che la restante limitazione dell’accesso all’elenco delle transazioni bancarie da parte del Tribunale regionale potrebbe solo ridurre la gravità delle interferenze in corso, poiché le informazioni erano già state raccolte e divulgate ad un numero sconosciuto di persone. Oltre agli agenti di polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici, anche i consulenti e difensori di tutti i sei coimputati del suo cliente hanno avuto conoscenza delle sue transazioni bancarie, dei nomi dei suoi clienti e gli onorari da questi versati.

Conclusioni del governo tedesco:

Il governo tedesco ha sostenuto che la raccolta e la divulgazione delle informazioni finanziarie del ricorrente costituivano una interferenza relativamente minore del suo diritto al rispetto della vita privata, sottolineando che le informazioni in questione erano costituite interamente da dati finanziari e non avevano rivelato alcun dettaglio privato o intimo della vita del richiedente. Il governo ha inoltre sostenuto che solo una parte delle informazioni originali sono state incluse nel fascicolo e che solo un numero limitato di persone, in sostanza gli avvocati difensori del coimputato, avevano avuto accesso al fascicolo. Inoltre, la Corte regionale ha ulteriormente limitato l’accesso alle informazioni sul conto bancario a persone che potrebbero fornire motivazioni che dimostrino interesse sufficiente.

Per quanto riguarda la base giuridica per la raccolta e la conservazione delle informazioni, il governo ha sostenuto che l’art. 161 del cpp conteneva una “clausola generale” per misure investigative che comportano livelli di interferenza relativamente bassi ed il provvedimento giudiziario ha servito allo scopo di prevenire atti criminali, un obiettivo legittimo ai sensi dell’art. 8 § 2 della Convenzione. Il governo ha sostenuto inoltre che il provvedimento era stato necessario in una società democratica, considerato il basso livello di interferenza e la gravità dei crimini in esame e che era stata data sufficiente importanza allo status speciale del ricorrente quale avvocato. La tutela prevista dall’art. 160 bis § 4 non è applicabile allorquando l’avvocato è sospettato di partecipare alla commissione del reato o di aiutare e incoraggiare dopo la commissione l’indagato.

Nel caso di specie, secondo il governo, il sospetto era stato dimostrato e sussisteva indubbiamente poiché il ricorrente aveva ricevuto denaro dalla fidanzata dell’imputato, la quale a sua volta aveva ricevuto denaro derivante da attività illecita. Il governo ha anche sottolineato che l’art. 160 bis § 4 del cpp non richiede l’esistenza di un’indagine formale contro il ricorrente, ma è sufficiente il semplice sospetto. Il governo sosteneva inoltre che la banca ha fornito le informazioni volontariamente relativamente al conto bancario della ricorrente poiché il pubblico ministero non aveva adottato misure di coercizione contro la banca per ottenere le informazioni, ma li aveva semplicemente comunicato che un’eventuale rifiuto potrebbero comportare una convocazione coercitiva per un interrogatorio formale. Il suddetto avviso era legittimo, poiché i dipendenti della banca non possono essere considerati “persone che avevano assistito” ai sensi dell’articolo 53 bis del cpp l’imputato e pertanto non avevano diritto di rifiutarsi di testimoniare.

Infine, il governo sosteneva che la legge tedesca conteneva adeguate garanzie procedurali che consentivano al ricorrente di richiedere la revisione giurisdizionale della misura d’inchiesta in questione. Infatti, il ricorrente ha richiesto il riesame del provvedimento investigativo da un tribunale.

Conclusioni dell’Associazione degli avvocati tedeschi:

La tutelata prevista dall’art. 8 si ritrova anche nel cpp tedesco, poiché l’art. 160 bis del cpp non solo vieta le misure investigative contro le persone obbligate alla riservatezza professionale, ma comporta un divieto assoluto anche il relazione alla raccolta di prove. Tale norma può essere disapplicata, ai sensi dell’art. 160 bis § 4 del cpp, quando il professionista è sospettato di essere stato coinvolto nella commissione di un reato.

L’Associazione ha inoltre sostenuto che l’efficacea tutela delle comunicazioni privilegiate tra avvocati e clienti richiedeva che gli artt. 53 bis e 97 del cpp venissero estesi alle banche, che contenevano informazioni riguardanti le attività professionali di un avvocato. Inoltre, la Federazione degli avvocati federali ha sottolineato che, se un avvocato avrebbe rivelato i nomi dei suoi clienti, poteva essere ritenuto responsabile penalmente ai sensi dell’articolo 203, §1, punto 3, del codice penale, fatto punito con la reclusione sino ad un anno o una multa per la divulgazione di informazioni riservate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’esistenza di un’interferenza con la vita privata del ricorrente:

La Corte ha osservato che il governo non ha contestato che la misura giudiziaria costituiva un’interferenza al diritto della ricorrente al rispetto della vita privata. Considerando M. N. E altri contro San Marino (n ° 28005/12, §§ 51-55, 7 luglio 2015), Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova contro il Portogallo (n ° 69436/10, § 44, 1 ° dicembre 2015) e Michaud (Citata, §§ 90-92), la Corte concorda con le parti e ritiene che la raccolta e la conservazione, nonché la messa a disposizione delle transazioni bancarie professionali del ricorrente costituiscono una interferenza con il suo diritto al rispetto della riservatezza professionale e della sua vita privata.

2. Motivazione dell’interferenza:

La Corte osserva che il governo ha citato l’art. 161 del cpp che regola le richieste di informazioni, mentre il ricorrente ha sostenuto che tale disposizione non era una base giuridica adeguata per il caso di specie. Faceva rilevare inoltre parte ricorrente che non esiste alcuna base giuridica specifica per la raccolta di informazioni bancarie e che il governo abbia applicato l’art. 161 del cpp come una “clausola generale” che consente misure investigative che comportino livelli di interferenza relativamente bassi. Per quanto riguarda la tutela della riservatezza professionale degli avvocati, la Corte osservava che l’art. 160 A, n. 4, del cpp non richiede l’esistenza di un’indagine formale contro l’avvocato interessato ed il divieto di misure investigative nei confronti degli avvocati previsto dall’art. 160 bis §§ da 1 a 3 del cpp può essere disapplicato se alcuni fatti confermano un sospetto di partecipazione ad un reato.

La Corte riteneva che gli articoli 161 e 160 A del cpp fossero formulati in termini piuttosto generali, mentre la raccolta di informazioni segrete richiede l’esistenza delle norme chiare e dettagliate che disciplinano l’ambito e l’applicazione delle misure, nonché le garanzie minime relative, tra l’altro, alla durata, allo stoccaggio, all’uso, all’accesso di terzi, le procedure per preservare l’integrità e la riservatezza dei dati e delle procedure per la sua distruzione, garantendo così garanzie sufficienti contro il rischio di abusi e arbitrarietà (v. Sentenze 30562/04 e 30566, S. e Marper contro il Regno Unito [GC] / 04, § 99, CEDU 2008, con ulteriori riferimenti). La Corte concludeva tuttavia che queste importanti questioni nel caso di specie sono strettamente legate all’argomento più ampio della questione se l’interferenza fosse necessaria in una società democratica e decideva di valutarla in questo senso (v. Punti 55-62).

3. Obiettivo legittimo

Il governo ha sostenuto che le richieste di informazione del pubblico ministero hanno servito allo scopo di prevenire atti criminali e questo non è stato contestato dal ricorrente. La Corte accettava la suddetta impostazione.

4. Necessarietà in una società democratica

Per quanto riguardava la questione se un’interferenza sia stata “necessaria in una società democratica” per perseguire un legittimo scopo, la Corte ha costantemente ritenuto che la nozione di “necessità” implica che l’interferenza corrisponda a una necessità sociale urgente e, in particolare, che sia proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito (v. Sentenza Buck / Germania, n. 41604/98, § 44, CEDU 2005-IV, con ulteriori riferimenti). Gli Stati contraenti hanno un certo margine di apprezzamento per valutare la necessità di un’interferenza, ma va in armonia con la vigilanza europea che abbraccia sia la legislazione che le decisioni che lo applicano (v., Tra molte altre autorità, Roman Zakharov contro Russia [GC] 47143/06, § 232, CEDUF 2015). Le eccezioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2 vanno interpretate in modo restrittivo e la necessità di esse in un determinato caso deve essere stabilita in modo convincente (v. Crémieux v. Francia, 25 febbraio
1993, § 38, serie A n. 256-B). Nella valutazione della necessità di un’interferenza, la Corte deve accertarsi che vi siano garanzie sufficienti ed adeguate contro l’arbitrarietà, ivi compresa la possibilità di un controllo effettivo della misura in questione (v. Sentenza MN e a. / San Marino, citata, punto 73, con ulteriori riferimenti).

Inoltre, la Corte ha già riconosciuto l’importanza di garanzie procedurali specifiche per quanto riguarda la tutela della riservatezza degli scambi tra avvocato e cliente e di privilegio professionale legale (v. Michaud citata, punto 130). Ha sottolineato che, sotto stretto controllo, è possibile imporre obblighi nei confronti degli avvocati nei confronti dei loro rapporti con i loro clienti, ad esempio nel caso in cui vi siano prove probabili dell’inclusione dell’avvocato in un delitto e nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro. La Corte ha ulteriormente elaborato che la Convenzione non impedisce che la legislazione nazionale consenta di effettuare ispezioni negli studi legali a condizione che vengano fornite garanzie adeguate, ad esempio la presenza di un rappresentante (o di un presidente) di un’associazione di categoria (v. André et al. 18603/03, 24 luglio 2008, e Roemen e Schmit contro il Lussemburgo, n. 51772/99, § 69, CEDU 2003-IV, qualora
non si constatassero violazioni dell’articolo 8 e Xavier Da Silveira contro Francia, n. 43757/05, §§ 37, 43, 21 gennaio 2010, in cui si è constatato una violazione dell’art. 8 a causa dell’assenza di tale salvaguardia).

Rilevando i fatti del caso di specie, la Corte notava innanzitutto l’ampia portata delle domande di informazione del pubblico ministero, che riguardavano informazioni su tutte le operazioni relative al conto corrente professionale della ricorrente per un periodo di oltre due anni, nonché informazioni su ulteriori, eventualmente privati, conti bancari del richiedente. Concordava quindi con la ricorrente che le informazioni fornite dalla banca contenevano il quadro completo della sua attività professionale per il tempo in questione e inoltre includeva informazioni relative ai suoi clienti.

Riteneva inoltre la Corte che l’interferenza fosse stata aggravata poiché estratti delle informazioni sono stati inclusi nel fascicolo e messi a disposizione ad altre persone. Il Tribunale regionale ha semplicemente limitato l’accesso al fascicolo, quindi, non aveva eliminato l’interferenza, ma si è semplicemente limito a far si che non diventi più dimensioni più rilevanti. La Corte rilevava inoltre che le richieste di informazioni erano limitate solo ad un determinato periodo, ma riguardavano tutte le informazioni relative al conto bancario e tutte le operazioni bancarie del ricorrente.

La Corte ha esaminato se le mancanze nella limitazione delle domande di informazioni sono state compensate da sufficienti garanzie procedurali atte a proteggere il ricorrente contro ogni abuso o arbitrarietà (v., Mutatis mutandis, sentenza Robathin / Austria, n. 30457/06, § 47 , 3 luglio 2012). La Corte ha rilevato che il governo ha sostenuto che l’articolo 161 del cpp era il fondamento giuridico delle richieste di informazione giudiziarie e della successiva raccolta e conservazione delle stesse. Osservava altresì che l’articolo 161 del cpp consente livelli relativamente bassi di interferenze non appena si sospetta un reato penale e che il governo lo ha descritto come una “clausola generale” per le misure investigative. La Corte concludeva pertanto che la soglia di interferenza di cui all’articolo 161 del cpp è relativamente bassa e che la disposizione non prevede particolari misure di salvaguardia.

Il governo ha inoltre sostenuto che la banca aveva fornito volontariamente le informazioni relative al conto bancario della ricorrente e che il pubblico ministero non aveva utilizzato misure coercitive per ottenere tali informazioni. Al riguardo, la Corte osservava che le richieste di informazioni contenevano avvisi secondo cui il rifiuto di presentare le informazioni richieste potrebbe comportare una convocazione per un interrogatorio formale. Di conseguenza, vi sono dubbi se la banca ha agito totalmente volontariamente. Inoltre, la Corte rilevava che la conservazione o la raccolta di dati relativi alla “vita privata” di un individuo costituisce un’interferenza ai sensi dell’art. 8, a prescindere da chi è il proprietario del mezzo su cui si tiene l’informazione (v., Mutatis mutandis, MN e a. San Marino, citata, § 53, Valentino Acatrinei contro la Romania, n. 18540/04, § 53, 25 giugno 2013, Uzun v. Germania, n. 35623/05, § 49, CEDU 2010 (estratti) e Lambert V. Francia, 24 agosto 1998, § 21, relazioni di sentenze e decisioni 1998-V).

In tale contesto, la Corte osservava altresì che, secondo il governo e le autorità nazionali, le banche ed i dipendenti bancari non sono considerati “persone che assistono” ai sensi dell’articolo 53 bis del cpp il cliente e per tale motivo non hanno alcun diritto a rifiutarsi di testimoniare. Considerato che il ricorrente e la terza (l’associazione degli avvocati) hanno contestato l’interpretazione data all’art. 53 bis del cpp dal governo tedesco, la Corte riteneva necessario chiarire che è compito delle autorità nazionali, in particolare dei giudici, risolvere i problemi di interpretazione della normativa nazionale e che la Corte EDU ha semplicemente la pcompetenza di accertare se gli effetti dell’interpretazione siano compatibili o meno con la Convenzione (v. Sentenza MN e altri contro San Marino, citata, § 80, con ulteriori riferimenti).

Tuttavia, la Corte ha accertato che le autorità nazionali non hanno assolutamente valutato l’applicabilità dell’art. 53 bis del cpp poiché i giudici hanno semplicemente dichiarato che l’articolo 160 bis § 4 del cpc consentiva misure investigative nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, le eventuali garanzie di cui all’art. 53 bis del cpp sono state completamente disapplicate. La Corte riteneva invece che l’art. 160 bis del cpc prevedeva una garanzia specifica per gli avvocati. Rileva altresì che detta tutela può essere disapplicata, ai sensi dell’art. 160 bis § 4 del cpc se viene rilevato un sospetto di partecipazione in capo all’avvocato ad un reato. Secondo il governo, con riferimento alle discussioni durante la procedura legislativa, l’art. 160 bis § 4 del cpc non richiede l’esistenza di un’indagine ufficiale contro un avvocato per far si che la tutela della riservatezza professionale degli avvocati sia disapplicata. Secondo le autorità nazionali e i tribunali nazionali, il trasferimento delle somme di denaro dalla fidanzata del cliente al ricorrente rappresentano il sospetto di cui all’art. 160 bis § 4 del cpc.

Sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dalle parti, la Corte ha ritenuto che il sospetto nei confronti del ricorrente era piuttosto vagho e poco specifico. Osservava inoltre che l’ispezione del conto bancario del ricorrente non è stata ordinata da un’autorità giudiziaria e che non sono state applicate garanzie procedurali specifiche (cfr. Punto 56) per tutelare la riservatezza professionale legale.

Tuttavia, il controllo giudiziario successivo non può essere efficace considerato che il ricorrente era completamente ignaro delle misure prese dal pubblico ministero e quindi non in grado di contestare la legittimità delle stesse (cfr. Roman Zakharov, citata, § 234, Klass e altri contro Germania, 6 settembre 1978, § 57, serie A n ° 28, Weber e Saravia v. Germania, n ° 54934/00, § 135, 29 giugno 2006, e Uzun v. Sopra, § 72). A questo proposito, la Corte osserva inoltre che il pubblico ministero ha chiesto alla banca di non rivelare le sue richieste di informazioni al ricorrente, il quale ha avuto conoscenza delle dette misure solo dopo aver consultato il fascicolo.

Tenuto conto della vasta portata delle domande di informazione, della successiva divulgazione e conservazione continua delle informazioni personali del ricorrente e dell’insufficienza delle garanzie procedurali, la Corte concludeva che l’interferenza non era proporzionato e quindi non “necessario in una società democratica” e che vi è stata quindi una violazione dell’art. 8 della Convenzione.