Sentenza n. 10498/2019 (RG. n. 31075/2019) pubbl. il 30.10.2019 del Giudice di Pace di Milano.

RICORSO AVVERSO CREDITI FISCALI PRESCRITTI. E’ POSSIBILE RICHIEDERE AL GIUDICE DI ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI RIPORTANTI CREDITI PRESCRITTI? IL DUBBIO NON E’ DEL TUTTO INFONDATO… (Casi Team Click Avvocato).

Secondo il Tribunale di Milano ed in particolare secondo uniforme giurisprudenza della sezione lavoro, la prescrizione dei crediti previdenziali (dei crediti fiscali prescritti) può essere fatta valere solo ed esclusivamente a seguito di imminente azione cautelare e/o esecutiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche se quest’ultima si rifiuta di annullarli in autotutela e/o insiste per la condanna al pagamento. Nel caso contrario, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza d’interesse ed il contribuente condannato a rifondere le salate spese legali al Fisco.

E tutto ciò continuo tutt’ora a rimanere fermo nonostante i principi di diritto pronunciati e chiariti dalle SS. UU. della Cassazione con la sentenza n. 19704/2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Milano ha colto invece correttamente quanto statuito dalla sentenza delle SS. UU. ed ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto dal contribuente al fine di accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle impugnate.

Il succitato Giudice dichiarava “l’ammissibilità della domanda avverso l’estratto di ruolo per ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. I supremi giudici hanno precisato che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili la sua posizione in ordine alla stessa ed ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. 10672/09 cit. e Sez. Un. n. 11086/10).

L’opposizione così proposta, in conformità ai principi generali sull’interesse ad agire – i quali ammettono un azione di accertamento negativo contro un atto della P. A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie – deve ritenersi ammissibile, posto che «la notifica delle cartelle esattoriali è sufficiente far sorgere l’interesse ad agire» (cfr. Cass. n. 29175 del 6 dicembre 2017). Va, altresì, osservato che la Suprema Corte di Cassazione – con le sentenze n. 29174 e n. 29179 del 6 dicembre 2017 – torna ad esprimersi sull’ammissibilità, nel giudizio ordinario, dell’impugnazione dell’estratto di ruolo al fine di far valere l’intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, seppur regolarmente notificate e non impugnate nel rispettivo termine.

Secondo la Corte di legittimità nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l’estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l’eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Nel merito invece, va osservato che le somme portate dall’estratto di ruolo e come relative alle sottostanti cartelle esattoriali per le quali la ricorrente ha eccepito la mancata notifica, risulta sconfessata anche dalla documentazione versata in atti dalla opposta A. E..

Tale circostanza è ulteriormente supportata dalla allegata attestazione di pagamento della cartella n. 06820120132198705 eseguito in data 8.4.13 e, relativa proprio ad una delle cartelle per le quali, invece, nega la notifica con il presente atto di opposizione (ndr. per crediti fiscali prescritti).

Alla stregua pur ritenuta sussistente le notifiche delle cartelle n. 06820110191134741000 e n. 06820110428876305000 trova ingresso l’eccepita prescrizione quinquennale non essendo documentato dall’opposta alcun altro atto interruttivo del termine prescrizionale dopo la notifica delle predette cartelle”.

E’ questo, quindi, l’orientamento del Giudice di Pace di Milano, ma è comunque consigliato che i contribuenti avanzino preventivamente istanza in autotutela all’A. F., facendo presente l’interesse specifico per vedersi annullati i crediti fiscali prescritti.

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