Danno da fermo tecnico: in caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello dovuto all’impossibilità temporanea di utilizzare il proprio veicolo danneggiato, deve essere risarcito dalla Compagnia di assicurazione? Detto danno deve essere sempre provato o è in re ipsa (automatico)? Il costo del noleggio del veicolo sostitutivo costituisce una voce di danno intrinsecamente connessa al fermo tecnico ed è quindi risarcibile?

La sentenza n. …. /2019 del Giudice di Pace di Massa (Dott. Avv. Alfredo Bassioni) ripercorre dettagliatamente e con estrema chiarezza la concreta casistica, dandoci risposte a tutte le possibili problematiche insorgenti in relazione alla risarcibilità del danno da fermo tecnico.

FATTO

Una società di noleggio auto, cessionaria del credito da fermo tecnico del proprio cliente, chiamava in causa, avanti il Giudice di Pace di Massa, la Compagnia di assicurazione, in quanto quest’ultima non intendeva risarcire il danno da fermo tecnico subito dal danneggiato a seguito di un incidente stradale, sostenendo che il danno da fermo tecnico può essere risarcito solo nel caso in cui venga rigorosamente fornita la prova della necessità di servirsi di un mezzo sostitutivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il danno da fermo tecnico è, quindi, una voce di danno intrinsecamente connessa al sinistro stradale ed alla patita lesione del diritto soggettivo al godimento ed alla disponibilità del proprio veicolo rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale (Cass., 28.08.78, n. 4009; Cass., 14.12.2002, n. 17963; Cass., n. 12908/2004; Trib. Bari, 25.05.2005; Trib. Pordenone, n. 806, del 18.10.2001; Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 11.08.06; Giudice di Pace di Torino n.7081/06; Giudice di Pace di Bologna n.7336/06; Giudice di Pace di Sarzana, 366/03, Giudice di Pace di Milano, n.22411/06; Giudice di Pace di Torino, n.769/07; Trib. Bari, 17.05.2007; Giudice di Pace di Livorno, 22.10.2007; Giudice di Pace di Torino, 07.01.2008; Giudice di Pace di Milano del 19.10.2007 Cass., 03.04.1987, n.3234; Cass., 28.08.1978, n.4009; Cass., 05.05.1975, n.1737; Cass., 23.06.1972, n.2109).

IL DANNO DA FERMO TECNICO DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE PROVATO O E’ RISARCIBILE IN RE IPSA?

Secondo una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno da fermo tecnico è risarcibile in re ipsa ed è liquidabile dal Giudice anche in via equitativa, a prescindere dalla prova sull’effettivo uso del veicolo: “ il ricorrente critica l’impugnata sentenza perché non ha risarcito il cosiddetto danno da fermo tecnico. La critica è fondata. Con riferimento infatti a tale danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato” (Cassazione Civile, sent. 6907 del 16 gennaio 2012).

“…In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa del danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato….” (Cassazione Civile, sent. n. 23916 del 9 novembre 2006).

“Sulla natura del credito da noleggio, va ricordato che solo una parte della giurisprudenza ritiene che non rientri nel fermo tecnico, e una parte ancor più minoritaria che debba essere oggetto di una rigorosa prova. Non può essere tuttavia negato che la necessità di utilizzare una vettura sostitutiva per il tempo necessario per eseguire le riparazioni al proprio mezzo incidentato sia una voce di danno da collegarsi intrinsecamente al sinistro stesso, stante che il fermo tecnico altro non è che il risarcimento per il mancato utilizzo dell’auto si deve ritenere, in sintonia con la prevalente giurisprudenza, che il noleggio di un veicolo sostitutivo rientri in tale categoria di danno.” (Tribunale di Milano, Dott.ssa Zugaro, sent. n. 14955 del 22/11/2013).

“la fattura di noleggio del veicolo sostitutivo attesta che il veicolo danneggiato è stato sottratto alla disponibilità del proprietario per tre giorni. Il verbale di consegna della vettura noleggiata riporta che al momento della presa in consegna l’auto segnava 8097 km percorsi e 8292 a quello della restituzione. Tenuto conto che nella stessa scheda il locatore del veicolo ha dichiarato di utilizzarlo per lavoro e che nei tre giorni del noleggio ha percorso 195 Km, si ritiene sufficientemente provato che egli abbia avuto la necessità di noleggiare l’auto sostitutiva” (Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Bologna, sent. n. 7311/13)

“Sul primo punto, consolidata giurisprudenza, anche della Suprema Corte ritiene il mancato uso della propria autovettura, anche in assenza di prova specifica di un reale danno, costituisca danno emergente intrinsecamente connesso al sinistro stradale e quindi vada risarcito in via equitativa” (Giudice di Pace di Milano, sent. n. 106562 del 19 marzo 2012).

Secondo altra parte della giurisprudenza (es. Ordinanza n. 9348/2019 della Cassazione), la risarcibilità del danno da fermo tecnico non può essere considerata automatica, in quanto:

a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n.31233);

b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698).

c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c., possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);

d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.

Considerate le ultime pronunce della Suprema Corte sul punto, risulta opportuno fornire in giudizio le concrete prove in relazione al danno subito a causa della non disponibilità della propria auto danneggiata.

IL COSTO DEL NOLEGGIO DEL VEICOLO SOSTITUTIVO E’ RISARCIBILE QUALE DANNO DA FERMO TECNICO? IL RELATIVO CREDITO PUO’ ESSERE ANCHE CEDUTO?

In relazione alla risarcibilità del costo del noleggio del veicolo sostitutivo, il Giudice di Pace di Massa (Dott. Avv. Alfredo Bassioni), sottolinea che detto costo costituisce una voce di danno intrinsecamente connessa al fermo tecnico, se solo si considera che tutta la disciplina che sottende al sistema di responsabilità civile è volta alla c.d. restitutio in integrum.

Nel nostro ordinamento, infatti, il danneggiato può essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli che gli siano derivate da un evento dannoso, scaturente da un illecito extracontrattuale, attraverso il risarcimento per equivalente oppure quello in forma specifica. L’art. 2058 cod. civ. prevede che il danneggiato possa richiedere il risarcimento del danno in forma specifica (o restitutio in integrum), laddove sia in tutto o in parte possibile, e sempre che non risulti eccessivamente oneroso per il debitore.

Il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica si esplica in una riparazione in natura, consistente nella remissione in pristino, vale a dire nell’eliminazione di quanto illecitamente commesso, quando ciò risulti identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale e destinato, altrimenti, a protrarsi nel tempo, ovvero nella corresponsione di una somma di denaro, da liquidarsi in base alle spese occorrenti per il ripristino (e non in base alla perdita subita).

La c.d. restitutio in integrum, consiste, in definitiva, in un intervento riparatorio volto a porre il danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima di essere vittima dell’evento di danno.

In tema di danni al veicolo, pertanto, questa forma di risarcimento si realizza assegnando al proprietario una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie a riparare il veicolo: in questo modo, il “proprietario – danneggiato” potrà provvedere alle riparazioni e, senza sopportare alcuna spesa, ritrovarsi un veicolo nelle stesse condizioni in cui si trovava prima di essere danneggiato. Ma non solo, ripristinare la situazione precedente al fatto illecito, significa sopperire a tutte le conseguenze direttamente connesse al periodo necessario per eseguire le riparazioni: deprezzamento del veicolo, oneri (bollo, assicurazione, ecc.) e perdita di disponibilità del “bene-automobile”.

Mentre la reintegrazione in forma specifica del danno da deprezzamento del mezzo sinistrato e da oneri obbligatori (bollo, assicurazione scc.) può essere realizzato attraverso la corresponsione di una somma di denaro che va ad aggiungersi al costo delle riparazioni, il ripristino della perdita di disponibilità del “bene-automobile” può essere sopperito soltanto mediante il rimborso del costo necessario per procurarsi un veicolo in grado di procurare la stessa utilità di quello danneggiato al proprietario durante il periodo delle riparazioni.

Le perdite da deprezzamento, da oneri obbligatori e da costo del noleggio del veicolo sostitutivo, pertanto, sono tutte voci comprese nel c.d. danno da fermo tecnico.

Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 51/2012 depositata il 10/01/2012, “il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a.”

Ed, ancora:

“Il c.d. danno da fermo tecnico per essere risarcito necessita di un adeguato conforto probatorio consistente, a seconda dei casi, nella prova della perdita di guadagno se il mezzo venga usato per lo svolgimento di un’attività lavorativa o commerciale (lucro cessante) ovvero nelle spese di noleggio di altro mezzo in sostituzione di quello in riparazione per il tempo utile per il ripristino (danno emergente)” (Tribunale di Roma, Sentenza 6 luglio 2010, n. 14923).

“per quanto concerne i motivi che hanno reso necessario il noleggio, si osserva che il fatto stesso che il veicolo sia stato sottratto alla disponibilità del proprietario durante il tempo necessario per le riparazioni, consente di ritenere, quale conseguenza normale e ordinaria del fatto illecito la privazione dell’utilità che il danneggiato poteva trarre dalla disponibilità di un veicolo efficiente, e la conseguente necessità di disporre di un veicolo sostitutivo per l’espletamento della dedotta attività lavorativa e/o per le ordinarie esigenze personali e/o familiari. Non si ritiene pertanto necessario che il proprietario del veicolo danneggiato sia tenuto a provare ulteriori circostanze, attinenti all’impossibilità di servirsi di mezzi pubblici o del veicolo di un familiare, al fine di giustificare l’inevitabilità del noleggio di auto sostitutiva per soddisfare esigenze primarie, in quanto il danneggiato, a prescindere da tale prova, pena il non integrale risarcimento del danno, ha diritto di essere ristorato della perdita di utilità connessa all’uso del veicolo durante le riparazioni e dunque di essere risarcito dei costi affrontati per il noleggio di una vettura analoga a quella incidentata, per ottenere analoga utilità” ( Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Falchi, con sentenza nr. 1648/13, depositata il 08/03/2013).

“Nel merito, la domanda deve essere accolta anche a prescindere dalla natura dei costi e/o dei disagi conseguenti alla privazione di un veicolo per il tempo necessario alle riparazioni. Ritiene questo giudice che, in caso di sinistri stradali che determinano l’indisponibilità di un veicolo a motore per il tempo necessario alle sue riparazioni, il danno da c.d. “fermo tecnico” debba essere riconosciuto, indipendentemente dalla prova della sua quantificazione, in considerazione dell’indispensabilità degli autoveicoli per le esigenze di vita nella odierna organizzazione della società e della inevitabile – per il tempo necessario per le riparazioni – privazione dell’utilità (rectius comodità) costituita dalla disponibilità di un veicolo a motore.” (Giudice di Pace di Massa, sent. nr. 278/2014).

La misura del quantum di risarcimento dovuto per l’utilizzo dell’auto sostitutiva durante il periodo strettamente necessario ad eseguire le riparazioni del veicolo del signor Severino, non è data dalla fattura emessa dalla società di noleggio (e prodotta agli atti) ma, al contrario, dal costo giornaliero del noleggio che viene espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte da colui che intende usufruire del servizio (cfr. prod. nr. 2 di cui all’atto di citazione e che si riproduce unitamente al presente scritto difensivo).

E’ doveroso altresì precisare, alla luce di quanto sopra esposto, che il credito azionato in giudizio non é un credito che trova la propria ragion d’essere ed il proprio fondamento nella fattura emesse dalla società di noleggio, che costituisce un mero dato contabile, ma nel diritto al risarcimento del danno conseguito all’inutilizzabilità della vettura incidentata e, più in particolare, dal rimborso delle somme necessarie per il noleggio di un veicolo sostitutivo.

Pertanto il credito oggetto di cessione è un credito di natura risarcitoria sorto allorquando il danneggiato, costretto a ricoverare la propria vettura in carrozzeria per le opportune riparazioni, è stato materialmente privato di una posta attiva del proprio patrimonio, posta strettamente correlata alla perdita di disponibilità, appunto, della propria vettura.

È chiaro che se il risarcimento del danno deve mirare alla restituito ad integrum è altrettanto chiaro che la perdita di disponibilità del veicolo incidentato, durante il tempo strettamente necessario ad eseguire le riparazioni, merita di essere ristorata mediante la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo, il cui costo costituisce una specifica voce di danno.

Il fatto che, poi, tale credito risarcitorio maturato nei confronti della propria compagnia di assicurazione (nel caso in cui si verta di indennizzo diretto), o della compagnia del responsabile civile, sia stato ceduto a favore della società che materialmente ha concesso in locazione la vettura sostitutiva al danneggiato, nulla rileva ai fini della qualificazione giuridica del credito.

Laddove, quindi, l’oggetto della cessione è costituito da un credito di natura risarcitoria immediatamente esistente, certo, liquido ed esigibile (come vuole il dettato normativo, la giurisprudenza di merito e di legittimità), le fatture rappresentano una mera contabilizzazione dei costi che viene eseguita soltanto quando il noleggio è terminato perché, ovviamente, calcolati in relazione all’effettiva durata del medesimo ed all’effettiva durata delle riparazioni.  

Il costo del noleggio, quindi, non viene determinato in via unilaterale da parte attrice ma, piuttosto, concordato dalle parti mediante sottoscrizione del contratto di noleggio (nel quale viene indicato il costo giornaliero della locazione) ed, infine, contabilizzato al termine della locazione.

La contabilizzazione del costo complessivo del noleggio, inoltre, è strettamente correlata all’effettiva durata del fermo tecnico concordato con il perito fiduciario della compagnia di assicurazione: anche se la durata del noleggio, come nel nostro caso, si è protratta bel oltre (le motivazioni possono essere le più diverse e, francamente, del tutto irrilevanti) la società di noleggio, come visibile in fattura nella parte sinistra sotto la voce “quantità”, si è limitata a fatturarne 3, in relazione al fermo tecnico preventivato dalla Carrozzeria.

Il meccanismo di fatturazione è ben spiegato nella seguente sentenza: “Emme Rent esercita attività di noleggio autovetture sul territorio nazionale, avvalendosi di centri di raccolta (autocarrozzeria), con tariffe predeterminate e depositate innanzi alle competenti autorità. Le carrozzerie fungono esclusivamente da centri di raccolta e consegna delle vetture per conto di Emme Rent s.r.l., unica autorizzata a concedere il rilascio dei mezzi a nolo previa richiesta specifica in tal senso; difatti il danneggiato da circolazione stradale, avente necessità di vettura sostitutiva per il periodo di fermo tecnico (riparazione vettura), trasmette alla società attrice (tramite carrozzeria) la propria richiesta e solo dopo specifica autorizzazione, in tal senso, della Emme Rent s.r.l., il carrozziere procede alla consegna del veicolo sostitutivo al cliente. Le parti procedono alla pattuizione del costo del nolo per il periodo di riparazione del mezzo e successivamente al rientro del veicolo, in luogo dell’esborso monetario concordato, la società ricorrente statuisce la cessione del diritto (di credito) risarcitorio di cui il cliente è titolare a tutti gli effetti. Si tratta di un rapporto obbligazionario ove il corrispettivo non è costituito da denaro in valuta legale, ma dalla cessione/traslazione di un diritto (di credito) vantato dal cedente.

In sintesi per meglio inquadrare la situazione specifichiamo quanto segue e precisamente: il rapporto sostanziale si perfeziona tra i soggetti interessati mediante la sottoscrizione della documentazione negoziale e comunque tramite ausilio di apposito intermediario, raffigurato dalla Carrozzeria. Al momento della consegna della vettura sostitutiva, il costo del nolo viene conteggiato esclusivamente sui giorni preventivati e ritenuti necessari per eseguire la riparazione del mezzo danneggiato.” (Giudice di Pace di Massa, sent. n. 258 del 23/07/2014).

In sintesi, secondo il Giudicante di Massa, il danno da fermo tecnico in alcuni casi è risarcibile anche in re ipsa ed è senza dubbio cedibile (Sentenza integrale n. /2019, da scaricare).