Cassazione Civile Sent. Sez. 5 n. 18065 del 14.9.2016 – Presidente: CAPPABIANCA AURELIO – Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario: il contribuente può utilizzare dichiarazioni rese da terzi per dimostrare la provenienza delle somme – ma tali dichiarazioni da sole non possono costituire fondamento della decisione del Giudice, ma possono concorrere con le altre prove / indizi per dimostrare le ragioni del contribuente. Nello stesso modo, neanche l’Agenzia delle Entrate può fondare la propria ragione solo sulla base delle dichiarazioni rese da terzi.

FATTO

A seguito di indagine della Guardia di Finanza a carico di alcune società di cui il Sig. … risultava socio, ed al rinvenimento presso alcune banche di conti correnti e di libretti di deposito nella disponibilità del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del Sig. … sulla base dei movimenti di conto corrente e di quelli relativi ai diciassette libretti di deposito a risparmio, presumendo ex art. 32 DPR 600 del 1973 che quei versamenti rappresentassero redditi sottratti alla imposizione. L’accertamento ha riguardato gli anni dal 1999 al 2002. Il ricorso del contribuente avverso tale accertamento è stato rigettato dapprima dalla Commissione provinciale e, poi, da quella Regionale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione formulando otto motivi di censura. Resisteva con controricorso l’Agenzia.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente contestava l’ erronea interpretazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/ 1992 e dell’art. 2697 c.c. da parte della CTR di Bologna:

Secondo il contribuente, la decisione di appello ha errato nel ritenere non valutabile le dichiarazioni scritte contenenti attestazioni di terzi soggetti circa la provenienza delle somme perché nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali e senza tener conto che non si trattava di prove di quel tipo.

DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Secondo la Suprema Corte, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, va riconosciuto non soltanto all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa (Cass. N. 5018 del 2015; Cass. 14 maggio 2010, n. 11785; conformi. Cass. 20028/11 e 8987/13).