DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA NEL PROCESSO TRIBUTARIO – CASSAZIONE TRIBUTARIA – ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA APPOSTI SUI DOCUMENTI UTILIZZATI DAGLI ACCERTATORI.

Ordinanza Cassazione n. 7689/2020, pubblicata in data 6.4.2020 – Presidente: Manzon Enrico – Relatore: Antezza Fabiosul disconoscimento della firma nel processo tributario.

FATTO

Il thema decidendum è un avviso di accertamento per maggiori imposte IRAP, IVA e IRPEF elevato in applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. c) e lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici).

Secondo gli accertatori i reali ricavi realizzati dal contribuente a seguito della vendita di n. 6 unità immobiliari sono stati quelli previsti nel contratto preliminare e non quelli minori previsti nel contratto definitivo.

Il contribuente ha impugnato il suddetto avviso, sostenendo la non autenticità della firma apposta sui contratti preliminari e quindi disconoscendola formalmente ex art. 215 c.p.c.

Le Commissioni di merito hanno “ritenuto utilizzabile e probante il contratto preliminare concluso con i successivi acquirenti, nonostante l’intervenuto disconoscimento giudiziale ed in assenza di verificazione, solo perché non oggetto di formale querela di falso, ciò in violazione degli artt. 214 e ss. e 221 e ss. c.p.c. “.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Cassazione cassava la sentenza impugnata, in relazione al disconoscimento della firma nel processo tributario, e chiariva che:

  • in presenza del disconoscimento tempestivo della firma il giudice ha l’OBBLIGO di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti i relativi documenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
  • il termine (perentorio) al fine del disconoscimento, in forza della struttura del giudizio tributario, è quello della proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata.

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