Esclusione del socio. L’Ordinanza del 6.3.2019 del Tribunale di Cosenza (RG. n. 4701/2018) affronta la problematica dell’utilizzabilità dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. nell’ipotesi in cui si chieda l’esclusione giudiziale del socio di società in liquidazione composta da due soggetti.

Nel caso di specie il ricorrente ha azionato il provvedimento cautelare di cui all’ art. 700 c.p.c. che l’ ordinamento giuridico predispone a favore di “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, [cosicché] … può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza… per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

Il Giudicante chiarisce che lo strumento cautelare (d’urgenza) è utilizzabile anche nel caso in cui la domanda riguarda l’esclusione del socio dalla società in liquidazione se vi sussistono i requisito del fumus boni iuri (la ragione) e periculum in mora (il pericolo di danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio).

Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente a dire del Giudicante non ha fornito minimamente prova del cd. periculum in mora, in quanto in giurisprudenza è pacifico che il periculum in mora non consiste in un mero « timore » soggettivo, ma deve essere « oggettivato », deve trovare, cioè, un fondamento in un fatto, o più fatti univoci e concordanti.

Sull’utilizzo dello stesso strumento incide anche, relativamente al difetto dei requisiti dell’urgenza ed immediatezza, propri della tutela cautelare,  il tempo trascorso dalla messa in liquidazione della società – Cfr Trib. Ord. Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 01/10/2008:

Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il decorso del tempo – la cui valutazione è evidentemente rimessa caso per caso al giudice – costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l’assunta urgenza; pertanto, occorre escludere la concreta “irreparabilità” del danno – viceversa richiesta anch’essa, con onere probatorio ei qui dicit,, onde ottenere qualsiasi provvedimento d’urgenza – una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza che il relativo danneggiato eserciti il proprio ius agendi in sede cautelare. Nei rapporti concorrenziali va considerato “pregiudizio irreparabile” solo quello che determina la destabilizzazione economica del danneggiato; nelle procedure cautelari l’esistenza del periculum in mora può essere desunta tenendo conto che il pregiudizio per il richiedente deve qualificarsi come significativo e suscettibile di sviluppi imprevedibili o incontrollabili, ossia idoneo ad incidere in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della professionalità del concorrente danneggiato”.

Difetta nel caso di specie anche l’imminenza ed irreparabilità del danno. Infatti imminente è solo quel pregiudizio incombente che, per la natura del diritto cautelando, può trasformarsi in un danno irreparabile e/o difficilmente risarcibile nelle more della definizione del giudizio di merito.

Trattasi, insomma, della perdurante situazione di antigiuridicità nel tempo che occorre neutralizzare, configurandosi il decorso del tempo come un evento che pregiudica il soddisfacimento del diritto: vi è un pericolo del ritardo e non un pericolo nel ritardo. E’ opportuno però tenere in conto che la durata — beninteso fisiologica non patologica — del processo « è una caratteristica indefettibile del fenomeno processuale e, come giustamente è stato notato, appare di per sé inidonea a produrre un pregiudizio » (Tommaseo 1983, 130).

Cfr. Trib. Bologna, 02/09/2014Ai fini del provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il periculum in mora deve dar luogo ad un pregiudizio irreparabile e tale non può essere un pregiudizio di natura economica, sempre suscettibile di riparazione pecuniaria”.

Trib. Torino, 06/06/2014 “Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora il pregiudizio allegato abbia natura meramente patrimoniale, la tutela cautelare può essere concessa solo a condizione che la ricorrente dimostri l’esistenza di un rischio concreto per la continuità aziendale, che potrebbe essere pregiudicata definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito…”).

Il giudicante afferma che presupposto indefettibile è che venga in ogni caso circoscritto e definito l’oggetto del contendere non  potendo la decisione cautelare avere effetti costitutivi e sostitutivi della successiva decisione di merito.

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