Falsa attestazione sulla relata di notifica. L’attestazione falsa, secondo cui il contribuente risulta “sconosciuto” presso l’indirizzo di residenza non può costituire dichiarazione avente fede privilegiata e conseguentemente in relazione alle citate notifiche errate è sufficiente eccepire il relativo vizio di notifica (e nello specifico che il messo notificatore ha erroneamente utilizzato la notifica ex art. 143 c.p.c. o ex art. art. 60 lett. e) del DPR n. 600/73, anziché quella prevista dall’art. 140 c.p.c.).

Tribunale di Milano – Sentenza n. 3927/2023, pubbl. il 16/05/2023 (Presidente Dott.ssa Amina Simonetti, Giudice rel. Dott.ssa Maria Antonietta Ricci) (giudizio di querela di falso).

FALSA ATTESTAZIONE SULLA RELATA DI NOTIFICA. FATTI DELLA CAUSA.

La contribuente impugnava avanti il giudice tributario vari atti impositivi. Visionando la produzione documentale di controparte, la ricorrente si accorgeva che le notifiche di una serie di atti esattoriali venivano effettuate ex art. 60 lett. e) del DPR n. 600/73, in quanto il messo notificatore ha falsamente attestato l’irreperibilità assoluta dell’attrice presso il proprio indirizzo di residenza ed effettiva abitazione.

Conseguentemente gli atti impositivi sono stati depositati direttamente presso la Casa Comunale di residenza e la contribuente, in mancanza di qualsiasi altro ed ulteriore avviso, non ha potuto avere materialmente conoscenza dell’esistenza dei citati atti ed esercitare eventualmente il proprio diritto di difesa.

Secondo consolidata prassi e giurisprudenza del giudice tributario meneghino, le istanze incidentali ex art. 221 c.p.c. proposte avanti il giudice tributario, sono inammissibili e solo un giudizio pendente presso il Tribunale per querela di falso potrebbe dar luogo ad una sospensione del processo tributario per motivo di pregiudizialità.

La ricorrente si è vista costretta proporre istanza di querela di falso, in via principale ex. art. 221 c.p.c., avverso le attestazioni false del messo notificatore, il quale ha attestato falsamente l’assoluta irreperibilità dell’attrice, presso la propria residenza a Milano, indicando sulla relazione di notifica “contribuente sconosciuto in luogo”.

Al fine di dimostrare la falsità delle attestazioni, la contribuente proponeva prova documentale e per testi.

FALSA ATTESTAZIONE SULLA RELATA DI NOTIFICA. MOTIVI DELLA DECISIONE.

Secondo il Tribunale di Milano l’attestazione del messo notificatore, secondo cui il “contribuente sconosciuto in luogo” non può dirsi far fede fino alla querela di falso.

A supporto della propria decisione, il giudicante citava la Cass. n. 24082/2015, secondo cui:

la fede privilegiata, fino a querela di falso, della relata di notifica (…) assiste le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (Cass., Sez. 1, sent. n. 20971/2012) né i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario è “sconosciuto in loco”, che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia “sconosciuto sui citofoni”) formulati dall’ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizi si fondino” (Cass. Civ. n. 24082/2015).

Il Tribunale sosteneva, quindi, che:

“nel caso di specie si osserva che il messo notificatore si è limitato a scrivere sulla cartolina che funge da relazione di notifica: “contribuente sconosciuto all’indirizzo in luogo” in tal modo attestando in via di mero fatto di non aver rinvenuto il destinatario all’indirizzo, sì da definirla “sconosciuto”.

Nessuna delle relate di notifica oggetto di contestazione riportano indicazioni circa l’attività di ricerca espletata dal messo notificatore presso l’indirizzo di residenza” della contribuente.

In conclusione il Tribunale riteneva priva di fede privilegiata la relazione di notifica, in quanto attinente a “giudizi di fatto” e per l’effetto dichiarava inammissibile l’azione di querela di fatto.

Il giudicante sosteneva inoltre che le contestazioni svolte dalla contribuente “possono assumere rilevanza unicamente sotto il profilo della validità delle notifiche degli Atti Impositivi, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, id est alla Commissione Tributaria di Milano, che, invero, nel caso di specie, si è già pronunciata in proposito, ritenendo la legittimità del procedimento notificatorio e rigettando l’impugnazione della contribuente”.

La suddetta tesi veniva poi riproposta anche da ulteriore giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 1796/2023, Cass. n. 12547/2019.

FALSA ATTESTAZIONE SULLA RELATA DI NOTIFICA. È NECESSARIA O MENO LA QUERELA DI FALSO.

La suddetta tesi sembra però contrastare con altre pronunce di legittimità:

“… appare inconferente il richiamo alla categorie del dolo e della colpa, posto che la falsità ideologica consiste nella obiettiva difformità dal vero delle attestazioni contenute nell’atto pubblico di fede privilegiata» (fol. 6), ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. (…).

La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione» (Cass. n. 19012 del 31/07/2017: la decisione impugnata si è correttamente focalizzata sulle attestazioni rese dall’ufficiale giudiziario e ha valorizzato in maniera decisiva proprio le discrasie tra quanto riferito dallo stesso Ufficiale giudiziario nel corso del giudizio e quanto riportato sulle relate (Cass. 12547/ del 10.5.2019).

Sulle relate di notificazione, il messo notificatore ha riportato “contribuente sconosciuto in luogo” e ciò deve necessariamente significare di avere accertato che la contribuente non abitava presso l’indirizzo di residenza anagrafica, fatto del tutto e palesemente inverosimile.

È quindi evidente la discrasia ovvero l’obbiettiva difformità tra quanto accertato ed attestato direttamente dal messo notificatore e la verità e conseguentemente l’attestazione deve ritenersi falsa.

Il contrasto sembra ancora più evidente rispetto a quanto chiarito dalle SSUU e conseguente giurisprudenza in sezioni semplici, secondo cui la querela di falso è esperibile, anzi, è necessaria e costituisce l’unica tutela, al fine di contestare la veridicità estrinseca delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nell’atto pubblico (e non anche per confutare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse) (ex multis Cassazione ordinanza 21871/2021 del 30/07/2021; Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216, Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046).

Secondo le SSUU il discrimine di cui si deve tener conto, per vagliare l’ammissibilità (necessità) o meno della proposizione di querela di falso è dunque se la contestazione riguarda

  • il “contenuto estrinseco” delle dichiarazioni del pubblico ufficiale (per cui è ammissibile e richiesta la querela di falso) o
  • il “contenuto intrinseco” (per cui non è ammessa la querela di falso)

e quindi in alcun modo può rilevare se le dichiarazioni contengono “circostanze di fatto” o “circostanza negative”.

Sarebbe assurdo sostenere una tesi simile, in quanto per natura e definizione le attestazioni devono far riferimento a “circostanze di fatto” che avranno poi ricadute sulla qualificazione giuridica ed inoltre, è incomprensibile perché una “circostanza negativa” non possa essere attestabile.

Potrebbe essere ragionevole sostenere che una dichiarazione del messo notificatore, secondo cui “non sa dove si sia trasferito il contribuente” o “non sa se il contribuente abita all’indirizzo di residenza” non possa essere ritenuta attestazione avente fede privilegiata, in quanto è irrilevante ai fini dell’atto, nonché perché costituisce circostanza soggettiva, condizione soggettiva del pubblico ufficiale.

La circostanza, invece, secondo cui il contribuente non abita presso l’indirizzo di residenza (“sconosciuto in luogo”) è una realtà, un dato di fatto, che il messo ha direttamente accertato ed ha ritenuto di attestare sull’atto e detta attestazione è rilevante ai fini della relativa attività di notifica.

Tanto è vero che a seguito di detta “realtà” falsa (precisamente che il contribuente non abitava presso l’indirizzo di residenza) il messo ha proceduto con notifica prevista in caso di “irreperibilità assoluta”.

Da ricordare che la querela di falso si deve ritenere ammissibile e necessaria nel caso in cui la dichiarazione del pubblico ufficiale riporta contenuto estrinseco, che costituisce elemento cardine su cui indagare per appurare se sia o meno ammissibile la querela di falso ex art. 221 c.p.c..

Sono da ritenersi di “contenuto estrinseco” le attestazioni relative a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l’ha effettuata… assistite (per l’appunto) da fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.”(ex multis Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714), mentre esulerebbero dall’efficacia di fede pubblica tutte le attestazioni non direttamente riconducibili alla diretta percezione del messo notificatore (quali, ad esempio, dichiarazioni di terzi) (cfr. Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216, Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892).

Le dichiarazioni attestanti l’irreperibilità assoluta dell’attrice presso la propria residenza a Milano (“sconosciuto in luogo”) nelle relazioni di notifica effettuate nelle date 3 novembre 2014 e 31 marzo 2015 rientrano pienamente ed indiscutibilmente nel concetto di “contenuto estrinseco” delle predette relate di notifica delle quali si contesta la falsità.

Inoltre, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità:

“La notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973 era regolare. Contrariamente a quanto assunto dalla CTR, essa fa fede fino a querela di falso quanto alle attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’agente incaricato” (Cass. n. 8368/2023 del 23.3.2023).

Sempre secondo recentissima giurisprudenza:

l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.

Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione (Cass., sez. II, n. 25860 del 2008)” (ex multis Cass. n. 10422/2022 del 31.3.2022).

In tal senso si indica anche la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – sez. III civile, n. 949/20, secondo cui la tutela legale esperibile in caso di utilizzo da parte del messo notificatore di procedimento per irreperibilità assoluta nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario è la querela di falso ex art. 221 c.p.c..

Inoltre si fa rilevare che il Tribunale fondava la propria decisione su una frase ricavata dalla parte espositiva dell’ordinanza n. 24082/2015 di legittimità e quindi non dalla parte motiva della stessa.

In ogni caso, secondo orientamento meneghino, le attestazioni secondo cui il contribuente è “sconosciuto” presso l’indirizzo di residenza non può costituire dichiarazione avente fede privilegiata e conseguentemente in relazione alle citate notifiche errate è sufficiente eccepire il relativo vizio di notifica.

Falsa attestazione sulla relata di notifica. Il dubbio rimane.

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