Sentenza n. 22080/2017 delle SS. UU. della Suprema Corte

Come impugnare cartella relativa a contravvenzione per omessa notifica della stessa? L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (entro 30 gg dalla notifica avanti il Giudice di Pace) e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 097 …, notificata in data 17 febbraio 2012, relativa a contravvenzioni per violazioni del codice della strada, per l’importo complessivo di € 133,00, deducendo l’omessa notificazione del verbale di accertamento e quindi, tra l’altro, la mancata formazione del titolo esecutivo e l’estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.

Censurava, quindi, la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha reputato inammissibile l’opposizione, in quanto tardiva ai sensi degli artt. 23 e seg. della legge n. 689 del 1981, ed Ric. 2014 n. 19192 sez. SU – ud. 23-05-2017 ed ha escluso la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ..

Il ricorrente sosteneva che l’opposizione all’esecuzione, ai sensi della norma appena citata, è rimedio esperibile in via autonoma e senza limiti di tempo quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo, in alternativa all’opposizione da proporsi ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 (peraltro abrogato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150). Richiamava diverse pronunce di legittimità favorevoli.

Roma Capitale ribadiva la soluzione dei giudici di merito, assumendo che, nell’ipotesi in esame, l’unica opposizione proponibile sia quella c.d. recuperatoria, che va avanzata nel termine di sessanta o di trenta giorni (a seconda della disciplina applicabile ratione temporis) decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento. Anche la controricorrente citava, a conforto, diverse pronunce di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene quindi alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell’obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull’amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione.

Se si guarda alla (tempestiva) notificazione del verbale di accertamento dal punto di vista procedurale -prescindendo per il momento dalle conseguenze dell’art. 201, comma quinto, C.d.S. di cui sopra e su cui si tornerà- essa si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che, pur esistente e dotato di efficacia esecutiva, se non notificato, resta tuttavia contestabile, malgrado l’iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l’accertamento.

Il verbale è provvedimento (ed anche titolo) esecutivo pur non essendo definitivo l’accertamento in esso contenuto. Che la notificazione tempestiva non sia un requisito di esistenza, ma soltanto di validità nei termini appena esposti, è reso più evidente dalla considerazione dell’ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge. In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al prefetto ed il mancato pagamento in misura ridotta non potrebbero non dare luogo all’esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato; laddove l’eventuale ricorso al giudice di pace per fare valere la Ric. 2014 n. 19192 sez. SU – ud. 23-05-2017 tardività della notificazione non impedirebbe, di per sé, come detto sopra, l’efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale, pur invalidamente formato.

Analoga è la situazione determinata dalla nullità della notificazione del verbale di accertamento. Orbene, nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell’opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma (non essendovi un apparato normativo che -pur tenendo conto delle debite differenze- consenta di distinguere tra inesistenza, da un lato, e nullità o tardività della notificazione dall’altro, come è per il decreto ingiuntivo, secondo giurisprudenza oramai consolidata). In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della’ contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano
comunque viziato il titolo, irregolarmente formato.

Una volta escluso che l’omessa (o la tardiva o l’invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell’azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di titolo esecutivo.

In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: «L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento».

Il destinatario della cartella di pagamento che non abbia ricevuto la notificazione del verbale di accertamento non è affatto privato di tutela nei confronti dell’amministrazione, soltanto che questa va esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell’irrogazione della sanzione.