Ordinanza n. 9216/2018 della Suprema Corte di Cassazione – Presidente: Chindemi Domenico – Relatore: Zoso Liana Maria Teresa – Data pubblicazione: 13/04/2018

Impugnazione cartelle esattoriali: il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite.

Con il secondo motivo di ricorso per cassazione incidentale Agenzia delle Entrate deduceva violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 10 del decreto legislativo 546/92 per aver omesso la CTR di rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all’agenzia delle entrate.

Il motivo incentrano sul difetto di legittimazione passiva della stessa veniva dichiarato infondato. Ciò in quanto costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore” (Cass. n. 1532/2012).

In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, è stato precisato che “nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario” (Cass. n. 9762/2014).