LE RISOLUZIONI – L’INTERPELLO ORDINARIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’interpello all’Agenzia delle Entrate: nei casi in cui esistano situazioni di obbiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione fiscale, il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria, in forma scritta, un’istanza finalizzata a conoscere il pensiero del fisco in ordine al significato (norma) da attribuire alla disposizione che si reputa rilevante nel caso concreto.

Con l’attivazione del procedimento di interpello, l’Amministrazione fiscale è costretta a rispondere e risponde anche quando non risponde poiché, trascorso il termine di 90 gg dalla presentazione della istanza, si applica la regola del silenzio assenso. In altri termini come se l’Amministrazione finanziaria accettasse la soluzione interpretativa proposta dal contribuente nella suddetta istanza (infatti per questa ragione è opportuno suggerire sempre una risposta interpretativa e non porre semplicemente la domanda interpretativa). Se il contribuente rappresenta un caso concreto ed in relazione a quel caso propone una soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate può, in alternativa:

  1. accogliere la soluzione presentata dal contribuente;
  2. tacere, esponendosi così alla regola del silenzio assenso;
  3. proporre un’interpretazione diversa rispetto a quella prospettata dal contribuente. In questo caso, se il contribuente decide di discostarsi dalla soluzione offerta dal fisco non potrà vantare pretese in caso di accertamento e, tanto meno, potrà far valere la sua buona fede.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria ha un rilevante impatto sulla compilazione delle dichiarazioni fiscali e, in genere, sugli adempimenti tributari, perché il contribuente che si era attenuto e che si trovi, a distanza di tempo, di fronte ad un cambiamento di opinione non potrà subire la richiesta di pagamento dell’imposta, né tanto meno essere sanzionato quale evasore fiscale, perché quel contribuente ha posto affidamento sulla linea interpretativa originariamente offerta dall’Agenzia delle Entrate e tale situazione di buona fede è apprezzata dal sistema attraverso la previsione di nullità di qualsiasi atto d’imposizione sia emanato in difformità della risposta. Ciò anche nei casi di silenzio assenso. L’art. 10-bis, comma 3, Legge n. 212/2000 stabilisce, a questo proposito, che: “Gli atti, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli”.