Ipoteca fiscale nulla. È legittima l’iscrizione ipotecaria in difetto di preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere all’obbligo di cui al ruolo entro cinque giorni?

  • L’ipoteca fiscale non costituisce atto di espropriazione forzata e quindi può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
  • Il Fisco, anche se non obbligato alla notifica dell’intimazione, deve prima di iscrivere ipoteca fiscale su beni immobili, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento (Cass. Civ., SS UU n. 19667 del 18 settembre 2014).
  • Ne deriva, quindi, che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Ordinanza n. 11817/2020 del 18.6.2020).
  • Sul punto, con il D. l. n. 70 del 2011, è intervenuto anche il legislatore e mediante l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 77 d.p.r. 602 del 1973, in relazione alle procedure successive alla sua entrata in vigore, obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Ordinanza n. 11817/2020 del 18.6.2020 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria
FATTO

La società contribuente ha impugnato davanti alla CTP Palermo una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 26 febbraio 2008 per un presunto debito di € 156.801,14, relativo a 13 cartelle di pagamento, nonché una ulteriore iscrizione ipotecaria del 18 luglio 2005. La CTP Palermo, con sentenza n. 55/07/2011, ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello che la CTR di Palermo, con sentenza n. 165/25/15, ha rigettato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale Riscossione Sicilia Spa ha resistito con controricorso e ha depositato memoria scritta.


La società contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c., nonché l’omessa motivazione della sentenza per avere la CTR errato nel ritenere valida l’iscrizione ipotecaria del febbraio 2008 in difetto di preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di cui al ruolo entro cinque giorni e, quella del luglio 2005 in assenza di ogni comunicazione che la riguardasse.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass., SU, n. 19667 del 18 settembre 2014) che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, in realtà, atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Infatti, nonostante la collocazione nel decreto di riferimento e lo stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ed espropriazione, deve ritenersi che l’iscrizione non possa definirsi un atto dell’esecuzione, come si desume dal fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, fatto che autorizza a ritenere che questa sia appunto un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione in senso stretto.

Peraltro, la Corte rilevava che, se l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere esclusa dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la lettera della espressione normativa chiaramente stabilisce che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Una differente interpretazione non è autorizzata nemmeno dal testo dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 il quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama non l’articolo 50, comma 2, ma solo l’articolo 50, comma 1, del medesimo decreto.

In tale contesto, la stessa Cass., SU, n. 19667 del 18 settembre 2014 ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

Si deve ritenere, quindi, che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Il ricorso per cassazione veniva ritenuto fondato. Pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti, nella sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio (Cass., Sez. 6-5, n. 23875 del 23 novembre 2015; Cass, Sez. 5, n. 3734 dell’8 febbraio 2019, non massimata). Nella specie, la CTR ha espressamente escluso che la P.A. interessata dovesse avvisare il contribuente della necessità di effettuare il pagamento e che, in mancanza, l’ipoteca sarebbe stata iscritta.

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