Ordinanza n. 2520 del 5 febbraio 2014 della Sezione Sesta Civile Cassazione

IRAP professionisti ed ausilio di praticanti: non è soggetto al pagamento dell’IRAP il commercialista (o l’avvocato) che, nell’esercizio della professione, si avvale dell’aiuto di praticanti e non di personale dipendente.

FATTO

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la sentenza della Commissione di prime cure che aveva ritenuto legittimo l’assoggettamento a IRAP dei redditi professionali prodotti da un dottore commercialista. I giudici di legittimità, con la suddetta ordinanza, hanno accolto il ricorso proposto dal professionista ed hanno rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Veneto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Cassazione riteneva che la sentenza gravata si sia limitata a dichiarare la “indiscutibile” “presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto del fatto che il contribuente “non si avvaleva di personale dipendente e nel suo studio operavano solo dei praticanti”. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, per il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo, ricorre quando quest’ultimo:

  1. sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
  3. si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Spetta al contribuente, quindi, dimostrare l’assenza delle suddette condizioni. Con l’ordinanza in questione la Suprema Corte ha meglio definito il concetto di “autonoma organizzazione“, dando seguito all’orientamento secondo cui la presenza di praticanti in uno studio professionale non è elemento che determina, di per sé, quella stabile organizzazione che giustifica l’applicazione dell’IRAP.

Per come chiarito dalle sentenze n. 17920 del 2013 e n. 8834 del 2009, l’utilizzo di un praticante non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta completando il suo iter formativo. Fa eccezione, però, il caso in cui l’entità dei compensi danno comprendere che i praticanti svolgono, di fatto, la funzione di personale dipendente, in misura tale da determinare un’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 17920/13 cit.).