Applicazione dell’IVA ed imposta doganale sulla merce importata nel regime del transito comunitario esterno e accidentalmente andata distrutta o persa irrimediabilmente: la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 18 maggio 2017, emessa nella causa C-154/2016 fra Latvijas Dzelzceļš VAS (una società spa) e Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione fiscale lettone) decideva NO all’imposizione doganale e IVA per la merce distrutta o persa.

FATTO

Durante il trasporto della merce nel territorio lettone, accidentalmente, si è verificato la distruzione e la perdita irrimediabile di una parte del materiale trasportato. L’ufficio doganale, nonostante constatando quanto avvenuto, adottava un provvedimento con cui assoggettava all’IVA ed imposta doganale anche la merce distrutta o persa irrimediabilmente. La società trasportatrice presentava ricorso al tribunale amministrativo distrettuale territorialmente competente chiedendo l’annullamento della decisione di cui sopra. Successivamente sia il ricorso di primo grado che l’appello venivano rigettati.

I Giudici della Suprema Corte si sono posti dei dubbi interpretativi sull’applicabilità delle norme comunitarie, nella fattispecie del codice doganale e della direttiva sull’IVA e precisamente se i dazi doganali e l’IVA devono essere applicati anche nel caso della distruzione o perdita irrimediabile della merce trasportata. Per tale motivo la Suprema Corte Amministrativa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le questioni pregiudiziali riscontrate.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
  1. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiedeva se, nel caso in cui la merce non sia presentata all’ufficio doganale di destinazione, a seguito di distruzione o perdita irrimediabile, sorga comunque l’obbligazione doganale;
  2. Con la sua seconda questione, chiedeva se, nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, l’obbligazione doganale sorga a seguito di tale inadempienza;
  3. Con la terza questione si chiedeva di stabilire se alla luce della normativa sull’IVA (artt. 70 e 71 della Direttiva sull’IVA), l’IVA debba essere versata anche per le merci andate distrutte o perse irrimediabilmente;
  4. Con la quarta questione si chiedeva se l’obbligato principale resti responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale anche in caso di insolvenza dello spedizioniere;
  5. Con la sua ultima questione, il giudice del rinvio, chiedeva di stabilire se l’autorità doganale di uno Stato membro, nella fattispecie in esame, ha l’obbligo di attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
  1. Sulla prima questione pregiudiziale, i giudici comunitari affermavano che sebbene la scomparsa totale della merce presenta il rischio di essere immessa in commercio senza essere sdoganata nel caso di specie, la distruzione totale o la perdita irrimediabile rende indisponibile la merce per chiunque azzerando il suddetto rischio.
  2. Per quanto riguarda la causa della perdita o distruzione della merce, non essendo possibile escludere la causa di forza maggiore o quanto meno la possibile circostanza che le cause sfuggano a motivi di non diligenza degli operatori, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, il rispetto delle procedure regolamentate.
  3. Quanto alla terza questione, non potendosi effettuare lo svincolo dal regime di transito comunitario di una merce distrutta o perduta irrimediabilmente, svincolo a seguito del quale sorge l’obbligazione IVA non potrà esigersi tale imposta sulle merci in questione.
  4. In considerazione del fatto che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti, questi resta l’unico responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale.

I giudici della ottava sezione della Corte di Giustizia Europea, hanno dichiarato come alla luce dell’art. 203, par. 1, e dell’art. 204, par. 1, lettera a), del codice doganale comunitario, come successivamente modificato, nel caso delle inadempienze legate alla distruzione ed alla perdita irreparabile delle merci, di cui alla fattispecie principale, non sorge alcuna obbligazione doganale per le merci in questione.

Allo stesso modo, alla luce dell’art. 2, par. 1, lettera d), nonché degli art. 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE sull’IVA, non sorge alcuna obbligazione tributaria per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime in oggetto.

Infine, sebbene ai sensi dell’art. 96, par. 1, lettera a) e di talune disposizioni del codice doganale comunitario, stabilisca il sorgere dell’onere per l’obbligato principale anche in caso di inadempienza dello spedizioniere, l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligato ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere.