La mediazione tributaria (e/o reclamo tributario), secondo il D. L. n. 50/2017convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, diventa obbligatoria per controversie di valore non superiore a € 50.000,00, con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Ciò, si renderà applicabile con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1.1.2018. Fino a tale data, per la proposizione del reclamo e la formulazione dell’eventuale proposta di mediazione, si continuerà ad applicare la previgente soglia di € 20.000,00.

In tale ipotesi, il ricorso notificato all’Amministrazione Finanziaria, produce in automatico gli effetti della proposta di mediazione e/o reclamo. Sono oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992). A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a € 20.000,00 / 50.000,00;
  • di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale);
  • riguardanti atti non impugnabili;
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso va notificato, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, all’Amministrazione Finanziaria titolare del credito tributario e/o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, incaricata della relativa riscossione (in base alle contestazioni svolte), con le modalità previste in generale per il ricorso (si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto). Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni (anche a questo termine si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) oppure sino al riscontro negativo da parte del Fisco.

L’istruttoria del procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

Il Fisco, all’esito dell’istruttoria, può accogliere in tutto o parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione. Il Fisco se ritiene opportuno può decidere di instaurare anche un contraddittorio con il contribuente. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione. L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione dello stesso da parte del Fisco e contribuente. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24. In caso di mancato versamento nel termine di 20 giorni, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Fisco, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. La costituzione avviene con il deposito del ricorso e relativa documentazione, con le stesse modalità previste per il ricorso relativo a controversie non rientranti nell’ambito della mediazione tributaria. In caso di deposito del ricorso prima del decorso dei 90 giorni, il Fisco può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il Presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo in caso si soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.