L’imposta sulle successioni: in considerazione del fatto che le donazioni possono assumere, molto spesso, carattere anticipatorio rispetto ai trasferimenti di beni mortis causa (nel senso che in previsione della propria morte si dona ciò che verrebbe trasferito a seguito dell’apertura della successione) può davvero rilevarsi importante il legame tra la tassazione delle donazioni (in vita) e la tassazione degli acquisti a titolo successorio – al punto che il carico impositivo previsto per le donazioni è identico a quello previsto per le successioni (vedi DONAZIONI DI DENARO E RELATIVE IMPOSTE).

Con particolare riferimento alle imposte sulle successioni, a differenza di quanto accade per le donazioni, lo schema di tassazione non può essere incentrato sulla registrazione di un atto (tanto meno di un atto scritto, che potrebbe appunto mancare nel caso delle successioni non testamentarie) pertanto è previsto per tale tributo l’obbligo di presentazione di una dichiarazione. Tale obbligo non esiste per l’imposta di registro, considerato che in questo caso il tributo viene liquidato sull’atto, in occasione della sua presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione della denuncia non presuppone l’accettazione dell’eredità, perché il legislatore si accontenta della semplice chiamata all’eredità o della nomina a legatario.

Per quanto riguarda la posizione dei chiamati si tratta, pertanto, di un’obbligazione tributaria di carattere provvisorio, tanto vero che, nel caso in cui la delazione avvenga secondo criteri diversi rispetto a quelli configurati per legge o in basa al testamento, è previsto il rimborso d’ufficio della maggiore imposta eventualmente versata. Nulla esclude, per esempio, che il soggetto chiamato all’eredità presenti tempestivamente la dichiarazione e versi di conseguenza l’imposta, senza poi procedere, in un secondo tempo all’accettazione dell’eredità. in tal caso l’imposta versata va rimborsata in toto.

La dichiarazione di successione è unica anche se i chiamati all’eredità o i legatari sono molteplici. Il contenuto della dichiarazione consiste essenzialmente nella analitica esposizione dei beni e dei diritti costituenti l’asse ereditario (come i terreni, i fabbricati, i crediti, il denaro, i titoli, le partecipazioni societari, le opere d’arte e così via) e delle passività a questo inerenti. Nonostante l’unicità della dichiarazione, si discute circa la consistenza delle obbligazioni tributarie scaturenti dall’arricchimento del singolo erede o del singolo legatario, pertanto, si considera corretto parlare di una pluralità di obbligazioni, specificamente riferibili ai soggetti il cui patrimonio si è incrementato per effetto della successione.

Per tale ragione i coeredi non possono essere obbligati in solido per il pagamento del tributo, ognuno risponderà nei confronti del fisco per l’imposta riferibile alla propria quota ereditaria. E’ possibile che per alcuno coeredi l’obbligazione non sorga, mentre per gli altri sorga in misura più contenuta, in ragione dell’impatto delle franchigie e della diversificazione delle aliquote. Per esempio, un bene trasferito mortis causa, il cui valore ammonti ad € 2.000.000,00, subirà in capo dell’erede una tassazione diversa a seconda che il suddetto erede possa qualificarsi quale figlio del de cuius, coniuge del de cuius o semplice amico del de cuius. Si veda le franchigie e delle aliquote da applicare alle donazioni (http://www.studiolegalekosa.it/donazioni-di-denaro/). Si immagina l’impatto che queste disposizioni possono provocare sulle famiglie “di fatto“.

Anche per i suddetti motivi, sembra più che ragionevole, escludere il vincolo di coobligazione tra i coeredi. In caso contrario, il coerede che non dovrebbe versare alcunché, in quanto coperto di franchigia, sarebbe chiamato comunque a rispondere per i debiti degli altri coeredi senza essere giuridicamente dotato, nei riguardi di quest’ultimi, di strumenti idonei a precostituirsi la provvista (ad esempio, un diritto di rivalsa). I profili di incostituzionalità sarebbero, in questo caso, lampanti, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta Costituzionale.

In occasione della presentazione della dichiarazione di successione, l’Ufficio finanziario liquiderà l’imposta sulle successioni, cui farà seguito, entro tre anni (decorrenti dalla suddetta dichiarazione), la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta. Liquidata l’imposta, il contribuente deve procedere al pagamento entro il termine di 60 giorni.