Mancato riscontro da parte del Fisco – il silenzio assenso ex L. 228/2012: se il contribuente, entro novanta giorni dalla notifica di un atto di riscossione, presenta una domanda di annullamento della pretesa tributaria (correlata dalla necessaria documentazione), il Fisco deve immediatamente sospendere ogni iniziativa finalizzata a riscossione. Se l’Amministrazione finanziaria, trascorso il termine di 220 (duecentoventi) giorni dalla data di presentazione della richiesta, non da riscontro alla stessa, le pretese tributarie verranno annullate di diritto, mentre il contribuente considerato automaticamente discaricato dai relativi ruoli.

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 su Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
Articolo 1.
537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la  riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538.

Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  1. da prescrizione o decadenza del diritto di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo è reso esecutivo;
  2. da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
  4. da una sospensione giudiziale, oppure  da  una  sentenza  che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente  creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione non ha preso parte;
  5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell’ente creditore;
  6. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539.

Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del  debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o  dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della  riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540.

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della  riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

GIURISPRUDENZA

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la propria sentenza n. 2674/4/2016, decideva sul ricorso presentato dalla società contribuente, la quale chiedeva annullarsi la pretesa tributaria per mancato riscontro all’istanza di cui alla Legge n. 228/2012 art. 1 comma 537.

FATTO

La società impugnava la cartella esattoriale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, notificata da Equitalia Sud SpA, con la quale veniva intimato il pagamento dell’IRAP, IRES ed IVA per l’anno 2010. Il ricorrente sosteneva che, a seguito della suddetta notifica, aveva inoltrato istanza di annullamento ai sensi dell’art. 1 comma 537 della Legge n. 228/2012, con la quale venivano rilevati alcuni vizi di legittimità delle cartelle sottostanti, tra i quali la decadenza, nonché l’avvenuto pagamento della gran parte della pretesa e produceva le ricevute di pagamento.

Il procedimento di riscossione, a seguito della suddetta istanza, doveva essere sospeso in relazione alla cartelle contestate, ma Equitalia, nonostante ciò, comunicava al contribuente pignoramento presso terzi. Alla data del ricorso, la società contribuente, non ha ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, quindi, trascorsi i 220 gg dalla presentazione della dichiarazione, le relative partite si annullano di diritto. Il ricorrente chiedeva pertanto che venga annullata la cartella di pagamento, con vittoria di spese e condanna delle controparti alla rifusione di quanto eventualmente patito, a seguito del pignoramento, dalla società ricorrente.

Agenzia delle Entrate dichiarava, nelle proprie deduzioni, che non le è mai stata trasmessa l’istanza del contribuente, della quale è venuta a conoscenza soltanto a seguito del ricorso. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza di legittimazione dell’Ufficio e conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Equitalia sosteneva la legittimità del proprio operato, affermando che la domanda della società ricorrente ha avuto un tempestivo riscontro, con il quale comunicava che la domanda non poteva produrre gli effetti previsti dalla Legge n. 228/2012 perché le ricevute di pagamento prodotte non erano riconducibili al ruolo relativo alle cartelle contestate. Con ciò, secondo Equitalia, risultava acclarata la impossibilità di accogliere la domanda. Chiedeva, pertanto, quest’ultima, che venisse rigettato il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di causa hanno provato che:

  1. veniva notificata da parte di Equitalia alla società ricorrente, in data 5.8.2015, cartella di pagamento;
  2. la società ricorrente, in data 18.9.2015, inoltrava ad Equitalia richiesta di annullamento con debita documentazione;
  3. Equitalia non ha mai trasmesso detta istanza all’Agenzia delle Entrate;
  4. Equitalia sosteneva che ometteva sospendere l’esecuzione perché aveva riscontrato la produzione della documentazione non idonea da parte del ricorrente;
  5. per mancata comunicazione della istanza da parte di Equitalia ad Agenzia delle Entrate sono trascorsi i gg 220 di cui alla sopracitata legge.

Il Collegio rilevava che l’Agenzia delle Entrate non poteva riscontrare la dichiarazione di cui alla Legge 228/2012 trasmessa dal contribuente all’Equitalia perché quest’ultima non l’ha mai trasmessa all’Ufficio. Equitalia ha omesso altresì a sospendere ogni atto finalizzato alla riscossione delle somme contenute nelle cartelle contestate. Equitalia inoltre ha abusato nella valutazione della documentazione allegata all’istanza, attribuendo a se stessa un compito che la legge attribuisce all’Agenzia delle Entrate, ha omesso di trasmettere l’stanza nei tempi e modi previsti all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di sua spettanza.

Tali comportamenti hanno bloccato la procedura e non hanno premesso all’Agenzia delle Entrate di valutare la fondatezza della dichiarazione e l’idoneità della documentazione allegata e di comunicare gli esiti. Tale mancata comunicazione, per la quale è previsto il termine massimo di gg 220 dalla presentazione delle dichiarazione, abbondantemente scaduto, produce come conseguenza che le partite contestate sono annullate di diritto.

In conclusione, si tratta di mancato riscontro anche nel caso in cui Equitalia si sostituisce all’Agenzia delle Entrate e decide in nome e per conto di quest’ultima sulla legittimità della istanza di annullamento in autotutela.

Si indica in tal senso anche la sentenza n. 1531/5/2017 CTR di Milano.