Sentenza n. 3831/2016 del 20.6.2016 della Commissione Tributaria Regionale di Milano

Notifica cartelle Equitalia – la CTR di Milano: Equitalia deve fornire prova certa della notifica delle cartelle di pagamento – le mere copie fotostatiche (non autentiche) non costituiscono prova certa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sezione 44 – con la sentenza n. 3187 del 27.2.2015, ritenendo regolarmente notificate le cartelle di pagamento, rigettava il ricorso proposto dal contribuente.

Quest’ultimo proponeva appello avverso la suddetta sentenza, richiedendo che venga accertato e dichiarato inesistente e/o irrituale la notifica delle suddette cartelle e conseguentemente prescritto il relativo credito.

Sosteneva altresì parte appellante che, nel corso del giudizio di primo grado, non è stato assolutamente provata l’effettiva esistenza della notifica delle cartelle poiché venivano prodotti in giudizio semplicemente delle riproduzioni fotostatiche relative alle presunte notifiche.

Il contribuente faceva rilevare altresì che solamente recandosi presso gli sportelli dell’Agente di Riscossione, in data 2.5.2013, veniva a conoscenza dell’esistenza delle suddette cartelle, pertanto, la loro produzione in mera copia fotostatica non garantisce alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all’originale.

In ultimo sosteneva che comunque ed in ogni caso le pretese tributarie risultano prescritte ex art. 2948 n. 4 cc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale di Milano decideva di riformare la sentenza impugnata ed annullare le cartelle di pagamento della cui effettiva e rituale notifica non è stata provata da parte di Equitalia.

Osserva, in particolare, la CTR che parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo chiedeva la produzione degli originali (o copie conformi) degli atti e della documentazione inerente alla rituale notifica delle cartelle, con contestazione ex art. 2719 cc della conformità all’originale.

Equitalia non ha prodotto neanche in sede di appello null’altro.

Il Consiglio dello Stato, infatti, con la sentenza n. 5410/2015 ha affermato che costituisce “precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservare prova documentale ostensibile, anche a richiesta di soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali”.

Da questo principio emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella al fine di poter esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell’atto e quindi la validità della pretesa di pagamento.

Per le ragioni di cui sopra la CTR, con la propria sentenza n. 3831/2016 del 20.6.2016, dichiarava la nullità delle cartelle di pagamento per difetto di notifica, con conseguente non esigibilità della relativa pretesa tributaria non portata correttamente a conoscenza del contribuente.