Omesso versamento IVA: è consentito di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti???

Se la sanzione tributaria ed il procedimento penale riguardano la stessa persona si applica assolutamente il principio del ne bis in idem, conseguentemente, contro la persona sanzionata amministrativamente non si può procedere anche in via penale per lo stesso fatto –  e non solo nel caso in cui avviene il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative (come previsto dalla riformata sistema sanzionatorio attuata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

SENTENZA DEL 05/04/2017 N. 264/4 – CAUSE RIUNITE C-217/15 E C-350/15 – CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Omesso versamento IVA: la Corte di Giustizia europea ha precisato che l’applicazione del principio del ne bis in idem, di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali in questione. Non osta, pertanto, ad una normativa nazionale, di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati contro una persona fisica.

Nel caso di specie delle cause riunite C-217/15 e C-350/15, i giudici europei rilevano come le sanzioni tributarie siano state invece inflitte alle società, quali persone giuridiche, mentre i procedimenti penali siano stati avviati nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, quali persone fisiche.

FATTO

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Tali domande sono state presentate nell’ambito di due procedimenti penali a carico, rispettivamente, del sig. – X – e del sig. – Y -, per reati che essi avrebbero commesso in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nei periodi di imposta di cui trattasi nei procedimenti principali, il sig. – X – era il legale rappresentante della S.A. COM – XS- Srl ed il sig. – Y – era il legale rappresentante della – YE – Srl.

Il sig. – X – ed il sig. – Y – sono stati imputati dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato previsto e punito dall’articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000, in combinato disposto con l’articolo 10 bis del medesimo, con la motivazione che, nella loro qualità di legali rappresentanti di tali società, avrebbero omesso di versare entro i termini previsti dalla legge l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per i periodi di imposta di cui ai procedimenti principali. L’IVA non pagata ammonterebbe, in ciascun caso, a più di un milione di euro.

Tali procedimenti penali sono stati avviati dopo che l’Agenzia delle Entrate ha denunciato detti reati alla Procura della Repubblica. Nel corso dei procedimenti penali in parola, è stato effettuato un sequestro preventivo sia sui beni del sig. – X – che su quelli del sig. – Y -, sequestro nei confronti del quale entrambi hanno presentato una richiesta di riesame.

Prima dell’instaurazione di detti procedimenti penali, gli importi dell’IVA di cui ai procedimenti principali sono stati oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, la quale, oltre a liquidare il debito tributario, ha anche irrogato una sanzione tributaria alla S.A. COM – XS- e alla – YE -, nella misura del 30% dell’importo dovuto a titolo di IVA. In seguito ad una transazione vertente sugli accertamenti in parola, questi ultimi sono diventati definitivi, non essendo stati oggetto di impugnazione.

In tale contesto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se ai sensi degli articoli 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e 50 della Carta, sia conforme al diritto dell’Unione la disposizione di cui all’articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa (…)».

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50 della Carta e l’articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti.

L’applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta presuppone in primo luogo, che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui trattasi.

Infatti, dalla formulazione stessa di tale articolo, secondo la quale «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge», deriva che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato.

Nel caso dell’omesso versamento IVA, dalle informazioni contenute nelle ordinanze di rinvio, confermate tanto da alcuni elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, quanto dal governo italiano nell’udienza dinanzi a quest’ultima, risulta che le sanzioni tributarie di cui ai procedimenti principali sono state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, ossia la S.A. COM – XS- e la – YE -, mentre i procedimenti penali di cui trattasi riguardano il sig. – X – ed il sig. – Y -, che sono persone fisiche.

Risulta pertanto, che, nei due procedimenti penali in discussione, la sanzione tributaria ed i procedimenti penali riguardano persone distinte, ossia, nella causa C?217/15, la S.A. COM – XS-, oggetto di una sanzione tributaria, ed il sig. – X -, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento penale, e, nella causa C?350/15, la – YE -, cui è stata inflitta una sanzione tributaria, ed il sig. – Y -, oggetto di un procedimento penale, cosicché sembra mancare la condizione per l’applicazione del principio del ne bis in idem secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Il fatto che il sig. – X – ed il sig. – Y – siano perseguiti penalmente per fatti commessi in qualità di legali rappresentanti delle società che sono state oggetto di sanzioni tributarie non è idoneo a rimettere in discussione la conclusione di cui al punto precedente.

Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte (Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0520JUD00353211, § 51).

Per concludere, quindi,  se la sanzione tributaria ed il procedimento penale riguardano la stessa persona si applica assolutamente il principio del ne bis in idem, conseguentemente, contro la persona sanzionata amministrativamente non si può procedere anche in via penale per lo stesso fatto –  e non solo nel caso in cui avviene il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative (come previsto dalla riformata sistema sanzionatorio attuata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

E’ ammesso invece sanzionare la persona giuridica in via amministrativa ed il legale rappresentante penalmente, perché sono persone giuridicamente distinte.