Prescrizione IRPEF 5 anni: l’imposta sui redditi delle persone fisiche si prescrive in 5 e non 10 anni, secondo il nuovo e coraggioso orientamento, contraddicendo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Secondo l’art. 2948 del codice civile: “Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [c.c. 1861] o vitalizie [c.c. 1872, 1878];
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120]”.

Le imposte periodiche sono quelle che, per ragioni tecniche, sono scomposti in segmenti cronologici e, sulla base di questi, tassata. In questo raggruppamento si collocano le imposte sul reddito. L’IRPEF è infatti dovuto dal contribuente in ragione del reddito determinato con riferimento al periodo d’imposta, che di regola coincide con l’anno solare. Si tratta, dunque, di presupposti d’imposta tra loro diversi e ricalcolati ogni anno, perciò tra loro del tutto autonomi.

L’obbligo di pagamento dell’IRPEF, alla luce di quanto sopra, deve assolutamente prescriversi in soli cinque anni e non di certo dieci.

La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con la propria sentenza n. 173/16, ha coraggiosamente aderito alla suddetta unica logica tesi, contraddicendo anni di giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite.

Con la suddetta sentenza, i giudici calabresi hanno rigettato il ricorso proposto da Equitalia contro una pronuncia di primo grado che aveva anch’essa optato per la tesi di una prescrizione breve.

La tesi della prescrizione breve veniva considerata quella giusta anche della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con la propria sentenza del 16.04.2014., sostenendo che:

“Nelle due principali imposte erariali (imposte dirette ed IVA) il debito di imposta sorge, annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare appunto “annualmente”. Per le imposte dirette ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo stesso articolo 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 (anche nella novella posta dal D.Lgs. n. 344 del 2003) recita che l’imposta è dovuta per anni solari e, quindi, ogni anno. Ne discende che, sia pure in presenza dei relativi presupposti, l’imposta diretta deve essere pagata “periodicamente” a seguito di una generale previsione legislativa che stabilisce regole valide e efficaci per ogni anno futuro. (C.T.P. Milano 20.11.2004 n. 207). Lo stesso dicasi per la dichiarazione annuale relativa all’IVA (imposta della presente fattispecie) in cui il presupposto del tributo nasce anche trimestralmente ma la dichiarazione è unica: quindi perfettamente rientrante nella disposizione codicistica di cui all’art. 2948 n. 4 c.c..”

Sostiene la prescrizione IRPEF 5 anni anche la Commissione Tributaria Provinciale di Messina (Sent. n. 512/13/2013).

La Suprema Corte, resta, però, ferma sulla prescrizione decennale.

Ad avviso della scrivente, sarebbe opportuno sostenere la suddetta tesi anche avanti le nostre Commissioni di Milano e se fosse necessario portarla di nuovo in Cassazione.