PRESUNZIONI FISCALI PER L’IMPRENDITORE

Secondo il DPR 600/73 i versamenti sul c/c non dichiarati rappresentano ricavi/compensi “in nero” se il contribuente non dimostra l’estraneità delle somme accreditate rispetto all’attività economica esercitata. I prelevamenti sul c/c, nello stesso modo, sono considerati ricavi/compensi occulti se il contribuente non ne indica il beneficiario, in quanto l’uscita finanziaria non giustificata si presume abbia finanziato acquisti “in nero” di beni o servizi impiegati nell’attività e che successivamente hanno dato origine a vendite/prestazioni “in nero”.

PRESUNZIONI FISCALI PER IL PROFESSIONISTA

La Corte Costituzione, con la sentenza n. 228/2014, ha statuito la non applicabilità della presunzione, di cui al sopracitato DPR, ai prelievi non giustificati a chi esercita un’arte o una professione, perché “lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva”.

A seguito della suddetta pronuncia, la Suprema Corte, con le sentenze n. 12779 e 12781 del 21.6.2016, introducendo una dimensione pro-contribuente della disciplina dell’accertamento bancario, ha dichiarato che non è più possibile per il fisco attivare l’automatismo accertativo neanche in relazione ai versamenti. Quindi, tanto i prelevamenti che i versamenti non giustificati, vengono considerati alla stessa maniera: possono essere contestati solo nei confronti di imprenditori, non anche nei confronti dei professionisti.

Confermava detto orientamento anche con la sent. n. 16440 del 5.8.2016, secondo cui: A seguito della sentenza Corte Cost. n. 228/2014, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, la presunzione legale non può più operare sia per i prelevamenti che per i versamenti non giustificati. Pertanto, in caso di accertamento, spetta alle Entrate dimostrare che i prelevamenti siano stati utilizzati per acquisti inerenti alla produzione del reddito, e che i versamenti corrispondano, invece, ad importi riscossi nell’ambito dell’attività professionale”.

Successivamente, la stessa Cassazione, con la sent. n. 16697 del 9.8.2016 affermava che “La sentenza Corte Cost. n. 228/2014 ha effetto anche nei processi in corso, con il limite dei rapporti giuridici esauriti. Pertanto, essendo venuta meno la presunzione legale, ai prelevamenti non giustificati non possono automaticamente corrispondere compensi non dichiarati, in quanto è onere dell’Ufficio dimostrare ciò. Non è così, di contro, per i versamenti bancari che non trovano riscontro in contabilità, siccome la sent. 228/2014 ha riguardato i soli prelevamenti; per versamenti rimane l’effetto legale presuntivo”.

Di parere opposto, lo è anche la sentenza n. 18065/2016 della Suprema Corte, secondo cui “… i prelevamenti non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone fisiche… al contrario che per gli imprenditori (v. Corte Costituzionale che invece, quanto ai prelievi, ha escluso la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi), a differenza che dei versamenti che invece sono indicativi di reddito …”.  

Sui prelievi, quindi, non vi è dubbio che la presunzione si applichi solo agli imprenditori, per i versamenti, invece, trattasi di una disposizione che trova applicazione nei confronti di ogni contribuente (persona fisica, titolare o non titolare di partita IVA, professionista o imprenditore) la giurisprudenza ci da diverse risposte.

LE NOVITA’ DEL DL N. 193/2016 (LEGGE DI STABILITA’):

Anche il DL 193/2016 recepiva la sentenze della Corte Costituzionale, prevedendo l’inapplicabilità della presunzione dei prelievi non giustificati ai professionisti. La presunzione sui versamenti non giustificati invece si applicherebbe solo agli imprenditori, sopra dei parametri quantitativi: € 1.000 / giorno e € 5.000 / al mese.

IN CONCLUSIONE:
  1. Versamenti: la presunzione si applica in riferimento a tutti i contribuenti. Secondo la Cassazione non si applica ai professionisti;
  2. Prelievi: la presunzione si applica ai soli imprenditori. Per gli esercenti arti e professionisti, la Corte Costituzionale ha statuito l’illegittimità della norma.