Ordinanza n. 7820/2017 della Corte di Cassazione – Presidente: Ragonesi Vittorio – Relatore: Di Marzio Mauro – Data pubblicazione: 27/03/2017

Rateizzazione e prescrizione: la rateizzazione non interrompe la prescrizione dell’obbligazione fiscale. Il pagamento parziale ovvero la richiesta di rateizzazione del debito con il Fisco, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto» (ovvero ove non esprimano una chiara ed espressa rinunzia al diritto di contestare il debito), non possono considerarsi riconoscimento del debito e conseguentemente non possono essere idonei ad interrompere la prescrizione. Rimane comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto (della chiara ed espressa rinunzia), incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

FATTO

Con decreto n. 1415/2014, depositato in data 12 novembre 2014, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Riscossione Sicilia S.P.A. contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento … in liquidazione. Avverso il citato provvedimento Riscossione Sicilia S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimata curatela non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamentava vizio di motivazione per avere il “Tribunale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio identificato nella documentazione allegata in atti che dimostrava l’avvenuto pagamento di alcune cartelle esattoriali, pagamento idoneo come tale ad interrompere la prescrizione“. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamentava violazione di legge nella parte in cui il Tribunale aveva negato la natura interruttiva del pagamento parziale del debito. I due motivi, che per la loro connessione sono stati esaminati congiuntamente e risultavano manifestamente infondati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4324), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sentenza n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010).

Nella specie il Tribunale, conformandosi ai principi sopra esposti, ha espressamente esaminato la rilevanza di pagamenti delle cartelle esattoriali, giungendo ad escludere la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione in sé né apparente né illogica e, come tale, incensurabile in questa sede.

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