RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. LA PARTICOLARE MATERIA.

Recupero crediti incorporati in assegni e cambiali. La cambiale e l’assegno costituiscono i titoli di credito più diffusi in circolazione, di cui essenziale caratteristica è quella dell’esecutività. L’assegno e la cambiale costituiscono, quindi, titolo esecutivo (nei limiti di legge) ed in caso di mancato pagamento potrà essere avviato direttamente pignoramento, senza necessità di accertare giudizialmente il proprio diritto (mediante decreto ingiuntivo o sentenza, ordinanza).

RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. LIMITI DELLA DIRETTA ESECUZIONE.

La diretta esecuzione ovvero l’azione cambiaria (nel caso di cambiale) e l’azione cartolare (nel caso di assegno) è limitata nel tempo e, rispetto ad alcuni soggetti obbligati, alla levata del protesto.

Il protesto è il procedimento tramite il quale un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale dichiarano pubblicamente il mancato pagamento di una somma indicata in un assegno o cambiale presentati all’incasso in tempo utile. Per la levata del protesto la legge prevede precisi termini di decadenza:

Nel caso di assegno la levata del protesto deve essere richiesta:

  • entro 8 giorni dalla emissione dell’assegno su piazza (cioè nello stesso Comune ove è stato emesso);
  • entro 15 giorni dalla emissione, nel caso di assegno fuori piazza.

Per le cambiali a vista, la levata del protesto deve avvenire entro un anno dalla data di emissione del titolo, per quelle a data certa, invece, entro 2 giorni feriali successivi alla data indicata.

RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. ESECUZIONE DIRETTA DELL’ASSEGNO (AZIONE CARTOLARE).

Il termine di prescrizione dell’azione cartolare è fissato dalla legge in 6 mesi dalla data di emissione.

RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. ESECUZIONE DIRETTA DELLA CAMBIALE (AZIONE CAMBIARIA).

L’azione cambiaria prevede dei tempi di prescrizione diversi a seconda dei soggetti contro i quali si agisce (art. 94 R. D. 5/12/1933, n. 1669).

Il portatore del titolo può intraprendere:

  • l’azione diretta contro gli obbligati principali, ovverosia il trattario/accettante (nel caso di tratte) o l’emittente (nel caso di pagherò) e contro i loro eventuali avallanti si prescrive in 3 anni dalla data di scadenza della cambiale;
  • l’azione di regresso contro gli altri obbligati (traente, giranti, accettante per intervento e loro avvallanti si prescrive in 1 anno dalla data di protesto (e quindi è necessario levare il protesto) o da quella della scadenza del titolo se vi è la clausola “senza spese”;
  • le azioni dei giranti contro gli altri girante e quelle dei giranti contro il traente si prescrivono in sei 6 mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.
RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. ESECUZIONE MEDIANTE UN TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE.

Il mancato esperimento delle predette azioni entro i termini prescritti non comporta l’impossibilità per il portatore di recuperare i crediti incorporati in assegni o cambiali. La prescrizione delle azioni cartolare e cambiaria comporta come conseguenza che il titolo perda la sua qualifica di titolo esecutivo, ma mantiene pur sempre l’efficacia di prova scritta del diritto di credito e di promessa di pagamento.

A tale diritto di credito si applica la prescrizione propria del rapporto sottostante e non il termine prescrizionale previsto per le azioni cambiarie. In caso di prescrizione delle azioni cartolare e cambiaria è quindi possibile ricorrere al giudice per l’emissione di un titolo esecutivo giudiziale. È particolarmente consigliabile il ricorso per decreto ingiuntivo, che ex art. 642 c.p.c. viene rilasciamo immediatamente esecutivo.

RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. CUMULO AZIONI DIRETTE E GIUDIZIARIE.

Il creditore che abbia già una cambiale o assegno (anche non prescritti), può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito (Cass. n. 21768/2019 del 28.8.2019).

La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell’ordinamento, e cioè:

  1. il principio di consumazione dell’azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell’esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
  2. il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l’introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
  3. il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto.

Non potrà però il creditore domandare un decreto ingiuntivo se aveva già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l’azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato. Non potrà inoltre farlo chi ha già un titolo che gli consenta l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe; non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.

RECUPERO CREDITI INCORPORATI IN ASSEGNI E CAMBIALI. IL NECESSARIO DEPOSITO DEL TITOLO IN ORIGINALE.

L’omesso deposito delle cambiali non impedisce l’emanazione del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente in sede monitoria la produzione dei titoli in fotocopia.

Nel giudizio di merito, invece, la produzione degli effetti cambiari in originale è necessaria, dal momento che, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria, potendo però, in ogni caso, la parte che intende valersi di detti titoli assolvere al detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado (ex multis Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 22.7.2016, n. 9247, Tribunale di Pisa –Sez. Dist. Pontedera, 18 luglio 2013 Cass., 28 ottobre 2011, Sez. I, n. 22531, Cass. Civ. n. 23561/2011).

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(Studio Legale Kòsa Milano)