Sentenza n. 3347 del 18.11.2016, pubblicata in data 8.2.2017 – Sez. 5° civile

Richiesta di rateazione – non costituisce acquiescenza: nel diritto tributario non è possibile attribuire al puro e semplice riconoscimento del debito, tramite adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione, da parte del contribuente, effetto di preclusione da ogni contestazione in ordine all’an debeatur. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara ed espressa rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. La semplice richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario annullava per tardività della notifica la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Roma per la complessiva somma di euro 8.919.471,74, a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell’articolo 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il periodi di imposta 2005.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva l’appello proposto da Equitalia sud S.p.A., ritenendo che la notifica della cartella esattoriale fosse avvenuta nei termini posti dall’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal comma 40 dell’art. 37 del Decreto-legge n. 223 del 2006, dappoiché dal dettaglio degli addebiti in detta cartella indicati si evinceva come “numerose voci rientrino nel modello dichiarativo del sostituto d’imposta“.
Avverso questa sentenza ricorreva per cassazione l’Istituto Figlie Di Nostra Signora Al Monte Calvario.
Resisteva Equitalia sud S.p.A. e proponeva ricorso incidentale. Nel ricorso incidentale condizionato, Equitalia eccepiva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza da essa proposta, per aver la contribuente chiesto ed ottenuto prima della promozione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi portati in cartella. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e in via incidentale condizionata, in ipotesi di suo accoglimento, la riforma della sentenza nella parte in cui non ha esaminato l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del detto ricorso, ritenendola assorbita, e, per l’effetto, decidendo nel merito dichiarare inammissibile il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato infondato. Il Collegio condivideva quanto affermato da Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975, Rv. 376355 “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè:

1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;

2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci“.
La rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza.