Ricorsi contro cartelle – alcuni “principi” e regole di diritto esattoriale, dedotti dalle ultimissime pronunce (scaricabili in forma integrale), ottenute dagli avvocati dello Studio Legale Kòsa Musacchio (Team Click Avvocato).

RICORSI CONTRO CARTELLE ESATTORIALI – IL CONTRIBUENTE AVEVA RAGIONE PERCHÉ…

  • Sentenza n. 1232/2021, pubbl. il 22/12/2021 (RG n. 641/2021), Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro – cons. rel. Dott.ssa Andrea Onesti:

 Le somme pagate dal contribuente all’INPS, a seguito di richiesta di rateazione successiva alla prescrizione, devono essere restituite. La prescrizione dei crediti previdenziali non è nella disponibilità delle parti e quindi non vi possono rinunciare.

 “Deve accogliersi anche la domanda di restituzione delle somme pagate dal ricorrente in esecuzione delle rateizzazioni di cui è causa; ciò perché, sussistendo una norma imperativa che impedisce il pagamento di contributi prescritti, (cfr. art. 55 RDL 1827/1935, ove la possibilità di effettuare versamenti di contributi prescritti “non è ammessa”) non si può neppure applicare il principio dell’art. 2940 c.c.; tale norma, infatti – prevedendo l’irripetibilità della somma spontaneamente pagata in adempimento di un debito prescritto – presuppone necessariamente la disponibilità della prescrizione, che invece è esclusa, come già visto, in materia previdenziale (cfr. Cass. n. 23116/2004, secondo cui l’ente previdenziale non può rinunciare alla “irricevibilità” dei contributi prescritti)”.

Cambia l’orientamento dei giudici milanesi: il contribuente ha sempre interesse, ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere l’annullamento dei crediti previdenziali prescritti, anche se non vi sono minacce di azioni esecutive o cautelari da parte dell’agente per la riscossione.

“…l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso del giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti”.

Il Giudice di Pace di Milano annullava le impugnate cartelle di pagamento e la pedissequa intimazione di pagamento.

Il citato Giudice dichiarava ammissibile l’azione proposta, in quanto, come precisato dalla Cassazione n. 3751/2016, “l’opposizione alla cartella esattoriale va qualificata quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione perciò non soggiace ad alcuna decadenza”.

Il Tribunale di Milano, con la suddetta sentenza, annullava n. 4 cartelle di pagamento, contenenti crediti previdenziali INPS, condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

Il Tribunale precisava che l’eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica delle cartelle costituisce motivo di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (cioè della cartella di pagamento) e quindi proponibile in qualsiasi momento.

Il Tribunale di Savona dichiarava illegittima l’iscrizione ipotecaria impugnata, nonché nulle n. 11 cartelle sottostanti.

Secondo i principi della Cass. SS. UU. n. 23397/16, “la prescrizione in materia previdenziale è un istituto del tutto particolare”, che non permette versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, successivamente alla prescrizione (art. 55 comma 2 RD n. 1827/35)”.

Le somme eventualmente riscosse dopo l’avvenuta prescrizione devono essere, pertanto, assolutamente restituite al contribuente.

Il Giudice di Pace di Milano accoglieva l’opposizione del contribuente e dichiarava non dovute le somme riportate negli estratti di ruolo impugnati.

In caso di notifica del verbale di contravvenzione (o dei successivi atti) a persona diversa dal destinatario (per esempio portiere, vicino di casa, ect…) è necessario l’invio della seconda raccomandata “informativa” ex artt. 139 c.p.c. e 60 lett. b)-bis del DPR 600/73.

In mancanza dell’invio (e ricezione) della seconda raccomandata la notifica deve considerarsi nulla.

Il Giudice di Pace di Milano accoglieva l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, relativa a n. 2 cartelle di pagamento riportanti contravvenzioni al codice della strada, in quanto risultavano prescritti.

Il Comune di Milano e l’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo la notifica delle cartelle di pagamento nel 2008 e 2009 non notificava (in maniera regolare) alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della Legge n. 689/81 e conseguentemente il credito si è estinto per prescrizione.

Il Tribunale di Milano dichiarava prescritto il diritto del Fisco a pignorare il contribuente per n. 16 cartelle di pagamento, in quanto “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c” (Cass. SS. UU. n. 23397).

Il Tribunale, in mancanza di tempestivo e regolare compimento di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle dichiarava prescritto il diritto del Fisco.

Il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute le somme richieste mediante l’avviso di addebito impugnato, nonché mediante le cartelle opposte.

Il Tribunale confermava quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. n. 19704/2015) la piena impugnabilità del ruolo e/o della cartella non validamente notificata, dei quali, il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, ribadendo l’interesse del contribuente, anche in questo caso, ad agire, ex art. 100 c.p.c..

Secondo l’art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 156/2015 “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (…) e riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” (con i propri dipendenti) e non mediante avvocati del libero foro.

La Commissione Tributaria di Savona dichiarava gli atti processuali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, difesa da avvocato esterno, inammissibili / inesistenti e pertanto, in mancanza totale di difesa da parte del Fisco, il ricorso del contribuente veniva accolto.

Il contribuente ha diritto alla liquidazione delle spese legali anche nel caso in cui il Fisco rinuncia alla propria pretesa e cessa la materia del contendere ancora prima dell’iscrizione a ruolo del ricorso.

Nel caso in esame il contribuente ha presentato istanza di annullamento in autotutela della cartella impugnata, ma il Fisco non dava alcun riscontro alla stessa.

Per tale ragione il contribuente si è visto costretto a notificare ricorso con istanza di mediazione, pertanto, ha diritto alla liquidazione delle spese legali relative al ricorso predisposto.

La note costitutive inviate via e-mail dall’agente per la riscossione non sono state ritenute validamente acquisite al fascicolo, in quanto l’utilizzo del processo telematico non è stato ancora adottato nei processi celebrati avanti il Giudice di Pace.

Mentre gli atti trasmessi via PEC, senza la sottoscrizione digitale, sono delle semplici copie sprovvisti di valida sottoscrizione e quindi sprovvisti del requisito minimo della certezza della provenienza e per tale ragione risultano nulli.

Inoltre, l’agente per la riscossione ometteva di allegare al proprio atto costitutivo la copia della procura notarile in favore dei procuratori costituiti ed in assenza di tale produzione è precluso ogni controllo circa l’effettiva facoltà dei predetti procuratori a rappresentare in giudizio l’agente per la riscossione. Anche per questa ulteriore ragione la costituzione dell’agente risulta nulla.