Sentenza n. 3125/2016, pubblicata in data 17/02/2016 – Sez. 5 – della Suprema Corte di Cassazione

Sentenza passata in giudicato e termini decadenziali: secondo la sentenza n. 3125/2016 della Suprema Corte, i termini decadenziali relativi alla formazione del ruolo e notifica della cartella di pagamento continuano a decorrere anche successivamente ad una sentenza passata in giudicato nella sola ipotesi in cui il Fisco è tenuto a procedere con ulteriore accertamento d’imposta.

Con la succitata sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che la decadenza prevista dall’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 non può trovare applicazione a prescindere dal fatto che essa sia stata mediata da un atto ulteriore di tipo liquidatorio – come nel caso in esame da una sentenza passata in giudicato. Il ruolo formato per acquisita definitività dell’accertamento dovuto per omessa impugnazione dello stesso nei termini, la cui emanazione era assoggettabile alla disciplina del richiamato art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 – spiega la Corte – è tutt’altro di quello costituito per effetto diretto del giudicato.

“Come osservato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale in questa sede questo collegio intende assicurare continuità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 23 marzo 2011, n. 6617; Cass. civ. sez. V 5 aprile 2013, n. 8380; Cass. civ. sez. V 11 giugno 2014, n. 13179), la coerenza del sistema impone che l’art. 76 comma 2 lett. b), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza anche dal formarsi del giudicato e l’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, relativo all’ordinario termine di prescrizione decennale del credito per l’imposta definitivamente accertata in forza di giudicato, siano interpretati nel senso che la decadenza prevista dal citato art. 76 2° comma lett. b) del D.P.R. n. 131/1986 concerna la sola ipotesi residuale in cui, a seguito del giudicato sul ricorso del contribuente che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, l’Amministrazione sia tenuta a procedere ad ulteriore accertamento d’imposta entro il termine di decadenza ivi previsto”.

Detta ipotesi residuale pacificamente non ricorre nella fattispecie in esame come innanzi esplicitata.