Tassazione per canoni di locazione: le imposte gravanti sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (non anche gli uffici e capannoni industriali) possono essere assolte, dai soggetti che lochino senza aver assunto la qualifica di imprenditore commerciale, con il pagamento di un tributo, cd “cedolare secca” pari al 21% del canone. Nel caso di contratti di locazione a canone concordato è prevista l’applicazione dell’aliquota del 10%.

La tassazione su base catastale opera anche per le unità immobiliari urbane. Va ricordato che, per gli immobili concessi in locazione, l’art. 37, comma 4-bis, DPR n. 917/1986 stabilisce che, qualora il canone risultante dal contratto, ridotto forfettariamente del 5%, sia superiore al reddito quantificato su base catastale, il reddito è determinato in misura pari al suddetto canone, al netto della già menzionata riduzione.

Nel sistema della tassazione degli immobili incentrati su reddito medio-ordinario, quindi, si realizza una deroga a favore di uno schema di tassazione su base effettiva. Nell’ipotesi in cui un certo immobile abbia una rendita catastale di € 1.000,00 e sia concesso in locazione per un corrispettivo di € 3.000,00, il proprietario-locatore è tenuto a esporre nella propria dichiarazione l’importo di € 2.850,00 (pari al canone di € 3.000,00, al netto delle spese forfettarie del 5%). Ciò significa che, in queste situazioni, il sistema tende ad assestarsi su di un modello di tassazione facente leva su ricchezze concrete, quindi effettive – anche se le spese sono forfettizzate – poiché la forfetizzazione rappresenta solamente un modo per semplificare il sistema di determinazione di tale reddito, evitando al proprietario la tenuta di una contabilità e la conservazione dei giustificativi di spesa.

Dal 1.1.2011 le imposte gravanti sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (non anche gli uffici e capannoni industriali) possono essere assolte, dai soggetti che lochino senza aver assunto la qualifica di imprenditore commerciale, con il pagamento di un tributo, cd “cedolare secca” pari al 21% del canone. Nel caso di contratti di locazione a canone concordato è prevista l’applicazione dell’aliquota del 10%.

La cd “cedolare secca” prende il posto dell’IRPEF, delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. In questo modo il legislatore ritiene di circoscrivere l’evasione fiscale nel comparto immobiliare, prevedendo, per i soli privati, un sistema d’imposizione distaccato dalla progressività dell’IRPEF. L’assoggettamento del reddito del fabbricato ad imposta sostitutiva comporta l’esclusione del suddetto reddito della determinazione del reddito complessivo, con conseguente esclusione del detto reddito dalla dichiarazione annuale.