Ordinanza ex art. ex art. 702 ter c.p.c. dell’8.2.2019 (R.G. 1363/2016) del Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile, gr. A) in persona del Dott. Massimo Palescandolo.
Obbligazioni – Crediti concessi dalle banche – Contenzioso bancario – Procedura civile – Interessi – Interessi di mora – Disciplina antiusura – Usura contrattuale – Costi del credito – Calcolo del superamento tasso soglia dell’usura.

“La verifica del superamento del tasso soglia dell’usura va, quindi, compiuta tenendo conto (non già del tasso nominale applicato al rapporto, ma) del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all’erogazione del credito. In sostanza, la verifica dell’usura è costituita da un aggregato di diversi componenti (vale a dire, il costo del finanziamento), aggregato nell’ambito del quale gli interessi, di qualsiasi tipo essi siano, costituiscono soltanto uno dei vari elementi”.


COME DEVE ESSERE CALCOLATO IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DELL’USURA?

IL TASSO SOGLIA DELL’USURA VA VERIFICATO ANCHE IN RELAZIONE AGLI INTERESSI MORATORI?

IL TASSO SOGLIA DELL’USURA DEVE ESSERE CALCOLATO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI O AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA RELATIVA OBBLIGAZIONE O DEL SUO PAGAMENTO?

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Dott. Massimo Palescandolo, con la propria Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell’8.2.2019, oltre a fornire chiare risposte alle domande sollevate, costruisce sul punto un ineccepibile passaggio logico, dando ferma soluzione ad una questione operativa di ampia diffusione giurisprudenziale e non poco controversa.


Il Tribunale chiariva infatti sul punto che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “il tasso soglia usurario vada verificato anche (e non solo) in relazione agli interessi moratori”. In primo luogo, è da far rilevare, ex art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., il chiaro dettato normativo, atteso che “l’art. 644 co. 4 c.c. fa riferimento a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione che risulti, «a qualsiasi titolo», collegata all’erogazione del credito.

In tale contesto l’articolo unico della L. n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. 108/1996), ha chiarito che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Come ha avuto modo di rimarcare la Suprema Corte, è proprio il succitato espresso riferimento agli «interessi a qualunque titolo convenuti», che «rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto … secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»  (cfr. Cass. n. 5324/2003); di tal che «non v’è ragione per escluderne l’applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori»”.

La suddetta interpretazione è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui: “Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi <…> rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost., sent. n. 29/2002).

Il Tribunale spiegava inoltre che “Il dato normativo, qualificante la fattispecie criminosa come reato istantaneo (sì consumandosi al momento della pattuizione degli interessi e non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), unitamente alla sopra citata norma d’interpretazione autentica, conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali, sono pur sempre convenuti ab origine, così come quelli corrispettivi.

La verifica del superamento del tasso soglia va, quindi, compiuta tenendo conto (non già del tasso nominale applicato al rapporto, ma) del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all’erogazione del credito: in sostanza, la verifica dell’usura è costituita da un aggregato di diverse componenti (vale a dire, il costo del finanziamento), aggregato nell’ambito del quale gli interessi, di qualsiasi tipo essi siano, costituiscono soltanto uno dei vari elementi.

Ed è proprio in considerazione dell’onnicomprensività di tale aggregato di flussi finanziari – costituente nel suo complesso il costo del finanziamento e che si esprime nel T.E.G. – che emerge in tutta la sua inconsistenza il dibattito circa l’esigenza di tenere conto o meno degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura; e ciò in quanto, una volta constatato che anch’essi (analogamente ai corrispettivi) risultano comunque «collegati all’erogazione del credito» (ex art. 644 co. 4 c.p.), sia pure nell’ambito di uno dei possibili scenari (quello dell’evoluzione «patologica» del rapporto conseguente all’inadempimento), ne deriva che non possono che essere compresi nel T.A.E.G., rispetto al quale va operato il raffronto con il tasso soglia dell’operazione creditizia.

In tal senso, le argomentazioni sviluppate da parte resistente e, per essa, dal suo consulente, non possono essere accolte, giacché non condivise dallo scrivente: in particolare, ci si riferisce alla circolare della Banca d’Italia del 03/07/2013 nella parte in cui è indicato che, per compensare i diversi criteri utilizzati dal Ministero per la determinazione dei tassi soglia degli interessi corrispettivi, la verifica degli interessi di mora, che hanno natura risarcitoria, deve essere effettuata incrementando il tasso di soglia ministeriale di 2,1 punti percentuali. Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito che le circolari della Banca d’Italia non hanno alcun valore vincolante ai fini della determinazione del tasso soglia usura (ex multis, Cass. 4669/2011).

Ne deriva che corretta è la consulenza nella parte in cui omette di prendere in considerazione il 2,1% di maggiorazione in quanto, come ben rilevato da ctp di parte attrice, trattasi di un’indagine statistica effettuata dieci anni fa e non sulla categoria di riferimento del caso de quo.

La riscontrata natura usuraria ab origine del contratto di mutuo comporta, per l’appunto, le conseguenze come indicate e calcolate dal ctu: il mancato riconoscimento di alcun interesse fa sì che parte mutuataria deve corrispondere alla mutuante l’importo di € 139.382,88, importo stimato con decorrenza dal 31.03.2016”.

Si fa inoltre rilevare che la questione, in quanto tutt’ora controversa, in data 9.6.2020, è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali sono chiamati a decidere se gli interessi moratori debbano essere considerati o meno nel calcolo del tasso soglia usurario.

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