Giudice di Pace di Milano – sentenza n. 2209/2025 del 31.03.2025 – RG n. 1534/2023 – Dott.ssa Antonietta De Vito (scarica PDF).
Opposizione a preavviso di ipoteca. Il messo notificatore, prima di ricorrere alla notificazione per irreperibilità assoluta, deve svolgere ricerche nel Comune di riferimento per accertare l’assenza del destinatario e la mancanza di un domicilio, di un’abitazione, di un ufficio o azienda riconducibili a quest’ultimo. Nel caso contrario la notifica è da ritenersi nulla.
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.
Con atto di citazione il contribuente ha proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il provvedimento era fondato su tre cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Il ricorrente, assistito dal nostro studio, ha eccepito:
- nullità delle notifiche delle cartelle sottese per vizio nella procedura di irreperibilità assoluta (art. 60 lett. e) DPR 600/1973);
- l’estinzione del credito per prescrizione (quinquennale) del credito ex art. 28 L. 689/1981.
PROFILI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA PER INSUFFICIENTI RICERCHE.
Il punto centrale della decisione attiene alla legittimità del procedimento notificatorio adottato dall’ente riscossore, che ha fatto ricorso alla disciplina della irreperibilità assoluta, in applicazione dell’art. 60, lett. e) DPR 600/1973, e dell’art. 26 DPR 602/1973.
La giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. 1172/2024; Cass. 23183/2023; Cass. 6765/2019) impone che:
“Il messo notificatore, prima di ricorrere alla notificazione per irreperibilità assoluta, debba svolgere ricerche nel Comune di riferimento per accertare l’assenza del destinatario e la mancanza di un domicilio, di un’abitazione, di un ufficio o azienda riconducibili a quest’ultimo.”
Nel caso in esame, dall’istruttoria è emersa l’assoluta assenza di ricerche documentate da parte dell’ufficiale notificatore, nonostante vi fossero elementi oggettivi per presumere la presenza dell’opponente presso l’indirizzo indicato (tra cui la testimonianza del pastore e l’affissione del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale).
La mancata acquisizione di informazioni in loco ha determinato la nullità della notifica per violazione del principio di tipicità e tassatività degli atti impositivi.
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL CREDITO.
Accertata la nullità delle notifiche, il giudice ha rilevato che:
- i verbali originari risalgono al marzo 2016;
- il preavviso di ipoteca è stato notificato nel dicembre 2022;
- nessun atto validamente interruttivo del termine è stato documentato.
In base all’art. 28 L. 689/1981, per le sanzioni amministrative trova applicazione la prescrizione quinquennale, anche se iscritte a ruolo. Ciò è stato confermato da Cass. 28529/2018, con esclusione dell’art. 25 DPR 602/1973.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
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