DECRETO emesso nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. (R.G. 54484/2019) dal Tribunale di Milano (scarica decreto in PDF).

Lo status di rifugiato per motivi religiosi. L’opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI).

1. Premessa

Con decreto del 20 maggio 2024, la Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dall’immigrato, cittadino cinese appartenente alla Chiesa degli Urlatori (Shouters), riconoscendogli lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 251/2007. Il provvedimento si distingue per la ricchezza dell’istruttoria e l’aderenza alle linee guida dell’UNHCR in materia di persecuzione religiosa.

2. Contesto fattuale

Il ricorrente ha dichiarato:

  • Di essere membro dal 2013 della Chiesa Zhao Hui, identificata come espressione del movimento Shouters;
  • Di aver svolto attività di evangelizzazione e distribuzione della Bibbia in Cina;
  • Di aver subito pressioni, minacce e di temere l’arresto al rientro nel paese d’origine;
  • Di non aver trovato in Italia una chiesa del proprio culto, ma di continuare a manifestare la propria fede attraverso attività religiose e relazioni interpersonali.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva inizialmente respinto l’istanza, ritenendo non credibili le dichiarazioni circa l’appartenenza religiosa, qualificandole come formalistiche e non suffragate da riscontri idonei.

3. Inquadramento normativo

La decisione si fonda sull’articolato normativo della protezione internazionale:

  • Art. 7 D.Lgs. 251/2007: definizione di atti persecutori;
  • Art. 8: elencazione dei motivi di persecuzione, inclusa la religione;
  • Art. 3: criteri per la valutazione della credibilità delle dichiarazioni;
  • Art. 5, co. 3, lett. c): considerazione delle circostanze individuali.

Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 5225/2020) secondo cui la valutazione della fede religiosa non può fondarsi su criteri teologici o sull’intensità del credo, trattandosi di dimensione soggettiva protetta dalla libertà di culto e dalla personalità dell’individuo.

4. Valutazione istruttoria e COI

Il Tribunale ha condotto una approfondita istruttoria, integrando:

  • Le dichiarazioni rese in audizione;
  • Le attività religiose svolte in Italia;
  • Le Country of Origin Information (COI) relative alla repressione dei culti non riconosciuti in Cina, tra cui il movimento Shouters, considerato “xie jiao” (insegnamento eterodosso) e punibile con detenzione.

Fonti citate:

  • Ministero degli Esteri olandese, HRW, RRT Australia;
  • Linee guida UNHCR n. 6 sui claim religiosi (2004), le quali precisano che la manifestazione del credo può assumere molteplici forme e che le restrizioni imposte dai governi devono essere proporzionate, non discriminatorie e conformi al diritto internazionale.

5. Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto:

  • Credibile il percorso personale di fede dell’immigrato, iniziato in Cina e continuato in Italia;
  • Attendibile la sua narrazione, nonostante la mancanza di una sede formale del culto in Italia;
  • Concreto il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio, trattandosi di un credo religioso formalmente vietato e perseguito dalle autorità cinesi;
  • Sussistenti i requisiti per lo status di rifugiato: atto persecutorio (art. 7), motivazione religiosa (art. 8), agente persecutore statale (art. 5).

6. Implicazioni giuridiche

La pronuncia milanese assume rilievo per vari motivi:

  • Ribadisce il principio di laicità del giudizio, che esclude indagini sulla “purezza” teologica delle convinzioni religiose;
  • Valorizza il diritto alla libertà religiosa come motivo autonomo per la protezione internazionale;
  • Conferma l’importanza di un approccio olistico e documentato nella valutazione di credibilità, come previsto dall’art. 3, co. 5, D.Lgs. 251/2007.

7. Conclusione

Il decreto emesso dal Tribunale di Milano rappresenta un esempio di giurisprudenza conforme agli standard internazionali, in grado di garantire effettiva tutela ai soggetti vulnerabili. La decisione rafforza il ruolo delle linee guida UNHCR come strumenti interpretativi essenziali, specie nei casi basati su motivi religiosi, e contribuisce a consolidare una giurisprudenza rispettosa dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

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