PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DOPO OLTRE 35 ANNI DI CONSOLIDATA PRASSI, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E RIPRENDERE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEGLI ITALIANI RESIDENTI FISCALMENTE IN BULGARIA, CHE PRIMA HA DETASSATO.
Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.
Le autorità italiane, facendo coincidere il concetto di cittadinanza con quella della nazionalità, ritengono che la cittadinanza bulgara sia condizione necessaria, affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente ivi residenti anche ai sensi della Convenzione e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione in Italia della pensione percepita dall’INPS. L’innovativa interpretazione comporta la disapplicazione della Convenzione per gli italiani trasferiti in Bulgaria e non ancora in possesso della cittadinanza bulgara, ma comunque ivi sottoposti ad imposizione in via generale ed illimitata (“full liability to tax”).
Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale» o meglio che sono sottoposti ad imposizione in via illimitata in Bulgaria, che non è tuttavia accettato dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, in quanto, a suo dire, non è sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione che richiederebbero la cittadinanza bulgara.
Sulla questione è stato interpellato l’Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l’Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.
L’Agenzia delle entrate, con il proprio parere (risposta all’interpello n. 244/2023) dell’8 marzo 2023, ad una domanda presentata da un pensionato in gestione “ibrida”, addirittura nel 2019 (4 anni prima), dichiarava che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato», senza fare alcun accenno alle motivazioni che l’hanno indotta ad ignorare l’intero contesto ordinamentale (in primis le primarie normative eurounitarie ed il Trattati di Vienna).
INPS, pertanto, in contrasto con un proprio precedente Comunicato pubblico in materia di immigrazione, sulla necessità di distinguere la cittadinanza dalla nazionalità, con messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, decideva di applicare il parere dell’Agenzia (anziché la Convenzione – legge dello Stato, così come da sempre interpretata), e procedere con la detassazione della pensione anche in gestione privata, solo in caso di possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione (di cittadinanza), INPS non applicherà la Convenzione ed assoggetterà i redditi di pensione (anche degli ex dipendenti privati) a tassazione in Italia (ex art. 3 TUIR).
Le posizioni pensionistiche relative all’anno di imposta 2023 sono state ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023 e contestualmente hanno proceduto con il recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti a partire da gennaio 2023 (ritenute IRPEF + conguaglio).
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità, per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni interessate saranno gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo l’importanza del tema segnalato in sede di interrogazione, dichiarava, tuttavia, di essere disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità. Il Viceministro Leo delle Economie e Finanze ha inoltre il compito di revisionare queste Convenzioni che si prestano ad interpretazioni ingiuste (art. 3 della legge delega n. 111/2023).
In ogni caso, circa il 70% degli uffici INPS, con inizio mese giugno 2023, hanno erogato le pensioni dei suddetti pensionati, applicando delle trattenute (IRPEF per il mese in corso e conguaglio per il recupero). In alcuni casi il recupero avviene senza il rispetto del minimo vitale o, addirittura, senza erogare completamente la pensione.
PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI (EFFETTIVAMENTE) FISCALMENTE IN BULGARIA?
La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera completamente decontestualizzata dal sistema, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione previste nella Convenzioni di Vienna, che è legge dello Stato, da applicarsi in maniera obbligatoria.
E soprattutto, l’interpretazione deve essere conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile fornire una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente ed in maniera chirurgica disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.
L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta, come detto, secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:
- – “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
- – “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza, Roma, Bologna, Verona, Bergamo, Sondrio, Pistoia, etc… non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.
L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:
- i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
- l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
- l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.
È granitica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- i benefici convenzionali devono essere garantiti per il solo assoggettamento del richiedente alla potestà impositiva dello Stato contraente;
- l’espressione utilizzata per la definizione della PERSONA FISICA “RESIDENTE” deve essere intesa nel senso di POTENZIALE ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE IN MODO ILLIMITATO;
- “Ai fini della doppia imposizione rileva la sola esistenza del potere impositivo principale, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta” (ndr. residenza fiscale) (ex multis, Cass. nn. 27278/2023, 23025/2023, 20618/2023, 18920/2023, 5145, 5152, 6248, 7108, 16834 e 25195/2022, 1967/2020, 10706/2019, 26377/2018, 26656/2017, 27600/2011, etc… etc…),
oltre che quella della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE del 19.11.2009, C-540/07) che deve essere intesa quale legge obbligatoria (fonte di diritto) e preminente (e non quale semplice orientamento giurisprudenziale).
Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria.
Ad oggi le recenti prevalenti pronunce, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.2023 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023), Tribunale di Lodi – sentenza n. 365/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023), Tribunale di Bologna – sentenza n. 72 del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023), Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 1219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023); Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. n. 1161/2024) (scaricabile in PDF).
La problematica ha sollevato anche l’interesse della stampa, la pubblica amministrazione ha improvvisamente cambiato rotta, mettendoli in grave difficoltà i pensionati (Milano: “La caccia dell’Inps ai pensionati milanesi emigrati in Bulgaria”; Alto Adige Bolzano: “Vivo da anni in Bulgaria. INPS adesso ci affama”; Pisa: “Beffati i pisani emigrati in Bulgaria”; Brescia: “Aveva ottenuto l’esenzione, ma ora l’idillio è un incubo“), Firenze: “La stangata Inps ai pensionati che si sono trasferiti in Bulgaria”, etc…).
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Gentile Avvocata,si potrebbe sapere su quali basi giuridiche si pensa di impugnare il provvedimento Inps ovvero quali sono i motivi legali di impugnazione,oltre alla sentenza Lippi c’e’ qualche altro motivo valido?grazie
Buongiorno,
in linea di massima nell’articolo si è già fatto riferimento: l’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria italiana alla Convenzione in oggetto contrasta con il diritto UE (prevalente, preminente), con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, sistema convenzione OCSE, non applica le regole d’interpretazione di un atto normativo o meglio di un trattato.
Cordiali saluti.
Buongiorno, vorrei un consiglio. Io sono bulgaro di nazionalità, ho vissuto per molti anni in Italia, ho la cittadinanza italiana. Da qualche anno sono tornato in Bulgaria. Dal prossimo mese mi tassano la pensione. E’ giusto che mi chiedano certificato di cittadinanza bulgara, grazie. Distinti saluti
Buonasera,
a mio avviso si tratta di una misura illegittima.
L’interpretazione data dalla pubblica amministrazione alla Convenzione è in contraddizione con le proprie finalità.
Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocata,la sentenza Lippi emessa dal Tribunale di Viterbo,e esecutiva o visto che Inps ha proposto appello,bisogna aspettare che diventi definitiva?
Buongiorno,
la sentenza di Lippi vale per Lippi e per nessun’altro.
Per lui è esecutivo, nonostante l’appello dell’INPS.
Gli interessati, se non propongono personalmente ricorso, difficilmente potranno impedire all’INPS di applicare le trattenute.
Cordiali saluti.
buongiorno sono un pensionato italiano mi sono trasferito in brasile dove mi hanno rilasciato un visto di residente! in brasile no produco reddito ma ho solo redditi in Italia di cui pago tutte le tasse.. sono in regola oppure no?
Buonasera,
se per l’anno d’imposta di riferimento risulta già residente fiscalmente in Brasile ed è un ex dipendente privato, Le consiglio di chiedere all’INPS la defiscalizzazione della Sua pensione in Italia, che dovrà essere sottoposta esclusivamente alla legislazione tributaria brasiliana ex comma 4 art. 19 Convenzione Italia – Brasile.
Cordiali saluti.
buongiorno avvocato, un mio parente ha vissuto 50 anni in Usa con doppia cittadinanza avendo sposato una americana, poi si è separato, ora vive fisso da dieci anni in Italia si deve cancellare dall’aire e dichiarare in Italia i redditi percepiti in Usa esempio la pensione. Grazie mille
Buonasera,
esattamente.
Cordiali saluti.
Buongiorno! Sono venuta in Italia in vacanza e trovato un lavoro in Internet con mercato finanziario che collegato a Italia, profili dovranno essere trasferte sul conto Bancario in Italia e dopo dal Italia sul conto Australiano. devo spostare la mia residenza in Italia? per pagare le tasse ? ho posso avere due resideza fiscale?
Buonasera,
Lei il conflitto di residenza fiscale lo risolve mediante l’applicazione della Convenzione Italia – Australia, in modo che la residenza fiscale sia una.
La residenza fiscale in ogni caso non sempre coincide con la residenza anagrafica.
Cordiali saluti.
Salve, sono un pensionato in Bulgaria da vari anni e finora avevo usufruito della detassazione della pensione italiana in quanto residente fiscale in Bulgaria e iscritto dall’AIRE di Sofia. Ad aprile scorso ho ricevuto una mail dall’inps di mia competenza in cui mi si chiedeva di dimostrare di avere la cittadinanza bulgara e in caso contrario la mia pensione sarebbe stata tassata in quanto cittadino italiano e sarebbe stato anche recuperato il pregresso a partire dal gen 2023. In effetti a partire da luglio scorso mi è stata dimezzata la pensione.
Ora vorrei chiedervi :
1) vorrei sapere se, anziché impugnare il singolo provvedimento inps nei miei confronti, è possibile impugnare direttamente la circolare (sembra che si chiami “messaggio”) emanato dal direttore generale dell’inps e inviato alle varie sedi inps affinché si adeguassero. Preferirei questa iniziativa perché solo così potrebbe cadere il principale presupposto della arbitraria decisione inps sia nei miei riguardi sia nei riguardi di tutti gli altri pensionati italiani in Bulgaria…al contrario, impugnando il singolo provvedimento inps, anche una eventuale vittoria in giudizio andrebbe ad esclusivo vantaggio del ricorrente e non anche di tutti i pensionati in Bulgaria.
2) premesso che in passato la detassazione non è stato frutto di un qualche “errore interpretativo” della convenzione italo bulgara ma frutto di una precisa e consapevole scelta politica e amministrativa che ora si è preteso ribaltare sulla base di un semplice parere dell’ADE di Pescara, parere che non ha valore di legge ma utilizzato come tale dal direttore generale dell’inps e senza nessuna formale modifica della convenzione, vorrei sapere se è possibile denunciare per “abuso di ufficio” il direttore generale dell’inps autore della circolare che è all’origine del danno economico e direi anche psicologico che stiamo subendo noi pensionati in Bulgaria.
Pur di avere delle risposte ai miei quesiti, sarò disposto, ricevendo vostri dati, a bonificarvi quanto necessario per riceverle
Resto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.
Distinti saluti
Buonasera,
1. le circolari in teoria non sono impugnabili avanti al TAR, in quanto non hanno valore di legge, sono regole interne alla pubblica amministrazione e se sono contra legem devono essere disapplicate. Solo in casi particolari sono impugnabili nel termine di 60 o 120 gg, ma non credo possa essere il nostro.
2. L’abuso d’ufficio è un reato molto scivoloso, ammesso che non venga abrogato a breve. Chi ha subito delle trattenute illegittime ed un relativo danno, avrà diritto al risarcimento. Potrebbe configurarsi anche ipotesi di responsabilità erariale, la responsabilità penale deve essere studiata meglio, proprio perché non è vincolante l’interpello.
Cordiali saluti.
non voglio entrare ne merito della cittadinanza o residenza. qui si vuole ancora una volta far cassa sui pensionati. poi il recupero come si fa a togliere 400 euro a pensioni di mille euro
Buonasera, INPS, in maniere completamente decontestualizzata, ha fatto coincidere due terminologie (“cittadinanza” e “nazionalità”) di cui alla Convenzione, oggettivamente non coincidenti, che lo stesso INPS in precedenti comunicati ha ritenuto di chiarire con i cittadini.
L’innovativa interpretazione della Convenzione operata dall’INPS è da ritenersi vietata nel nostro ordinamento (in quanto impatta col il diritto UE e principi fondamentali), oltre a non essere coerente con il sistema.
Cordiali saluti.
Buongiorno, sono cittadino tedesco iscritto al anagrafe in Germania e proprietario
di una casa in Germania. Sono anche cittadino americano con una casa New York dove vivo
con mia ex moglie. Per la convenzione contra la doppia impostazione Germania/USA risulto residente fiscale a New York. In più ho 2 case in Italia dove non sono iscritto al anagrafe.
Ora la domanda …cosa succede se mi iscrivo anche al anagrafe in
Italia? Devo pagare IVIE per le case al estero o nn sarò residente
fiscale a base della convenzione contra la doppia impostazione ?
Nn ho nessuna famiglia in Italia e nessun reddito.
Grazie.
Buonasera, la semplice residenza anagrafica non sempre coincide con la residenza fiscale, ma comporta una presunzione in tal senso.
Ciò significa che sarà onere Suo (e non dell’amministrazione fiscale) provare che la Sua residenza fiscale (secondo la Convenzione) non è in Italia e quindi non deve dichiarare e versare IVIE.
Cordiali saluti.
Salve, domanda banale, premetto che ci sono due sentenze recenti della cassazione che richiamano la convenzione e ribadiscomo il bisogno di questa benedetta certificazione ai sensi della convenzione ergo occorre la nazionalita’, ma se fosse vero quello che dicono tutte le varie sentenze da lei mensionate dove mi sembra di capire che ci si concentra sul concetto di nazionalita che non dovrebbe voler dire per forza cittadinanza, perche l agenzia delle entrate bulgara non lo rilascia e si ostina a rilasciare solo il certificato di residenza ai sensi della legge interna?
Un saluto e grazie in anticipo
Buonasera,
quali sono le due sentenze della Cassazione che sostengono la necessità di allegare certificato di residenza ai sensi della Convenzione?
Mi risulta una sola sentenza che, in sostanza, sostiene altro.
Non sempre le azioni delle pubbliche amministrazioni sono in automatico legittime.
A mio avviso, il criterio della “cittadinanza”, al fine di potere beneficiare di una Convenzione contro la doppia imposizione, è illegittimo e contrasta con il sistema ordinamentale (sovranazionale e nazionale): https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15910-convenzioni-contro-la-doppia-imposizione-chi-puo-beneficiarne.html
Cordiali saluti.