PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DOPO OLTRE 35 ANNI DI CONSOLIDATA PRASSI, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E RIPRENDERE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEGLI ITALIANI RESIDENTI FISCALMENTE IN BULGARIA, CHE PRIMA HA DETASSATO.

Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.

Le autorità italiane, assimilando impropriamente il concetto di cittadinanza a quello di nazionalità (di cui al citato art. 1) sostengono che il possesso della cittadinanza bulgara costituisca una condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano qualificarsi come fiscalmente residenti in tale Stato anche ai fini dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e, conseguentemente, ottenere la defiscalizzazione in Italia delle pensioni erogate dall’INPS. Tale interpretazione comporta di fatto la disapplicazione (inoperatività) della Convenzione nei confronti di tutti i cittadini italiani trasferiti in Bulgaria che, pur non avendo acquisito la cittadinanza bulgara, risultano ivi assoggettati a imposizione in via generale ed illimitata (full liability to tax), secondo il principio contabile internazionale del worldwide taxation.

Guarda la recente trasmissione televisiva Le Ienedel 27.1.2025 con Giulio Golia, dal titolo “Quando lo Stato cambia le carte in tavolo”. (clicca sul link) sulla questione.

TG4: 23 novembre 2024. Associazione Pensionati Italiani in Bulgaria, in persona dell’Avv. Margherita Kòsa e Dott. Moreno Capanni, lanciano l’allarme. Situazione di grave ingiustizia non tollerabile in uno Stato di diritto come l’Italia.
Radio Roma TV: 18 luglio 2024 con Claudio Micalizio e l’Avv. Margherita Kòsa. Italia nega i negoziati con la Bulgaria ed opportunisticamente continua sulla strada della doppia imposizione. Denuncia alla Commissione europea.
Radio Roma TV: con Claudio Micalizio e l’Avv. Margherita Kòsa. La situazione dei pensionati italiani residenti in Bulgaria aggiornata al 29.1.2024.
Milano Pavia TV: Orizzonti con Claudio Micalizio del 19.1.2024. Può ritenersi legittimo applicare quale criterio la “cittadinanza” per potere beneficiare della Convenzione contro la doppia imposizione?
Nico Stino: Perché è da ritenersi illegittimo l’operato dell’INPS?

Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (National Revenue Agency – NAP) rilascia, infatti, un certificato attestante il riconoscimento dello status di «persona locale», ossia l’assoggettamento a imposizione in via generale ed illimitata in Bulgaria. Tale certificazione, tuttavia, non viene accettata dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, sul presupposto che essa non sarebbe sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, le quali – secondo l’interpretazione dell’Istituto – richiederebbero il possesso della cittadinanza bulgara.

Dal mese di giugno 2023, INPS decideva quindi di SOVVERTIRE L’INTERPRETAZIONE, CONSOLIDATA PER BEN 35 ANNI, della Convenzione contro la doppia imposizione, riprendendo così a tassazione le pensioni dei contribuenti trasferiti in Bulgaria, che prima, come detto, ex art. 16 della Convenzione, HA REGOLARMENTE DETASSATO, giuste circolari INPS (circolare INPS n. 176 del 14.9.1999 e PEI Pensionati trasferiti in Bulgaria).

INPS rendeva pubblico detto cambio di rotta mediante il messaggio n. 1270 del 3.4.2023 (“Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023”) e, come dallo stesso dichiarato, applicava acriticamente (non la legge dello Stato, ma) la risposta all’interpello n. 244/2023 dell’8.3.2023 di un Ufficio dell’Agenzia delle entrate (fornita, peraltro, ad una domanda relativa a pensione in gestione “ibrida” e non “privata”, come quella regolata dall’art. 16 della Convenzione).

A seguito di accesso agli atti presso il C. O. di Pescara, che in prima battuta cancellava le date invocando la normativa sulla privacy, si scopriva (un ulteriore inganno da parte della pubblica amministrazione italiana) che il relativo interpello è stato proposto addirittura !!! nel 2019 (prot. n. 956/1481/2019), 4 anni prima della citata risposta, che, secondo l’art. 1 D. Lgs. del 24/09/2015 n. 156, non significa altro che accoglimento delle ragioni e prospettazioni del contribuente.

Si sottolinea che Agenzia delle entrate, rilasciava risposte ad interpelli (nello stesso periodo), favorevoli alla tesi del ricorrente (risposta all’interpello), sostenendo che la Convenzione Italia – Bulgaria deve essere applicata ogniqualvolta il contribuente perde la qualità di residente fiscalmente in Italia:

“A decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente istante perde la qualifica di soggetto fiscalmente residente in Italia, si configura una fattispecie di natura transnazionale, nella quale la disciplina interna deve essere necessariamente coordinata con le disposizioni degli accordi internazionali eventualmente vigenti tra gli Stati interessati. A tal fine, assume rilievo dirimente l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria” ed a ciò si aggiungono tutte quelle risposte non fornite (che non esistono), con il significato giuridico di accoglimento.

Le posizioni pensionistiche riferite all’anno d’imposta 2023 sono state ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023; contestualmente, l’Istituto ha proceduto al recupero delle imposte afferenti alle mensilità precedenti, a partire da gennaio 2023, mediante ritenute IRPEF e conguaglio. Per i sette periodi d’imposta precedenti, invece, l’Agenzia delle entrate, giungendo a contestare addirittura un’ipotesi di omessa dichiarazione fiscale, ha notificato avvisi di accertamento con applicazione di sanzioni pari a circa il 120 per cento dell’imposta asseritamente dovuta.

Detti cittadini anziani italiani residenti all’estero, che per età e condizioni personali dovrebbero poter condurre una vita finalmente tranquilla e dignitosa, si trovano oggi a vivere una situazione oggettivamente drammatica, dai tratti persino kafkiani, caratterizzata da gravi difficoltà economiche e da ostacoli concreti all’accesso alla tutela giurisdizionale in Italia.

Molti di essi versano, infatti, in condizioni di grave indigenza, avendo legittimamente fatto affidamento sulle somme garantite dall’INPS, senza avere commesso alcun comportamento illecito o comunque rimproverabile, ma unicamente per essersi fidati dell’operato e delle indicazioni della Pubblica Amministrazione italiana. La gravità e la diffusione della vicenda sono state, peraltro, portate all’attenzione dell’opinione pubblica anche dalla trasmissione televisiva «Le Iene» del 27 gennaio 2025, nel servizio curato da Giulio Golia dal titolo “Quando lo Stato cambia le carte in tavolo” .

Ciò significa che questi anziani italiani (la maggior parte sopra i 75 anni), al fine di difendere i propri diritti, dovrebbero promuovere n. 7 azioni giudiziarie in Italia avanti il giudice tributario, entro il termine di decadenza, affrontando le relative ingenti spese (per vari gradi di giudizio) e sperando di sopravvivere alle tempistiche della giustizia italiana. Ma Agenzia ha la certezza che il 95% dei cittadini colpiti saranno avversari facili, a causa della loro precaria situazione economica (a cui ci ha già pensato INPS applicando trattenute dal 2023, come dalle indicazione dell’Agenzia), dell’età, cultura e lontananza dall’Italia, con cui non hanno più alcun legame, resteranno passivi rispetto agli atti impositivi italiani, che diventeranno, senza alcun problema, definitivi, con le relative sanzioni (gravemente ingiuste).

Ciò che rende la vicenda ancor più grave è che tali cittadini risultano, a tutti gli effetti, a carico dello Stato di residenza, con rilevanti e inevitabili problematiche di salute legate all’età, anche sotto il profilo dell’accesso e della copertura delle cure mediche. Nonostante ciò, lo Stato italiano pretende l’assoggettamento a imposizione fiscale in Italia, quale diretta conseguenza della disapplicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni – e delle relative regole di riparto dei poteri impositivi, pacificamente vigenti tra i due Paesi.

Del resto, come si legge negli stessi avvisi di accertamento, la detassazione della pensione era stata applicata dall’INPS (giustamente e correttamente) sul presupposto che i contribuenti risultavano fiscalmente residenti in Bulgaria, ivi assoggettati a imposizione in via generale ed illimitata.

In uno Stato di diritto non è ammissibile che lo Stato o la Pubblica Amministrazione, anziché garantire protezione ai soggetti vulnerabili, pongano in essere condotte idonee a trarli in inganno o a recare loro un ingiustificato pregiudizio. Ne discende il dovere, per ogni cittadino e per ogni operatore del diritto, di attivarsi – nei limiti delle rispettive attribuzioni e possibilità – affinché simili violazioni non abbiano a ripetersi.

PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI (EFFETTIVAMENTE) FISCALMENTE IN BULGARIA?

La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera completamente decontestualizzata dal sistema, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione previste nella Convenzioni di Vienna, che è legge dello Stato, da applicarsi in maniera obbligatoria.

E soprattutto, l’interpretazione deve essere conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile fornire una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente ed in maniera chirurgica disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.

L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta, come detto, secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:

  • –  “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
  • –  “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza, Roma, Bologna, Verona, Bergamo, Sondrio, Pistoia, etc… non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.

L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:

  • i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
  • l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
  • l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.

È granitica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

oltre che quella della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE del 19.11.2009, C-540/07) che deve essere intesa quale legge obbligatoria (fonte di diritto) e preminente (e non quale semplice orientamento giurisprudenziale).

Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria.

Ad oggi le recenti prevalenti pronunce, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.2023 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023), Tribunale di Lodi – sentenza n. 365/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023), Tribunale di Bologna – sentenza n. 72 del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023); Tribunale di Terni – sentenza n. 100 del 1.3.2024 (RG. n. 677/2023); Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 1219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023) – passata in giudicato; Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 196/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 820-2023);Tribunale di  Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 196/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 820-2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. n. 1161/2024); Tribunale di Cuneo – sentenza n. 412/2024 (RG. n. 921/2024) – passata in giudicato; Tribunale di Tempio Pausania – sentenza n. 202 del 23.10.2024 (RG. n. 246/2023; Tribunale di Pisa – sentenza del 2.11.2024 (RG. n. 1115/2023); Corte di appello di Bologna – sentenza n. 8 del 9.1.2025 (RG. n. 74/2024); Tribunale di Bologna – sentenza n. 43/2025 del 14.1.2025 (RG. 2294/2024; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 35 del 23.1.2025 (RG. n. 339/2024); Tribunale di Imperia – sentenza n. 14 del 29.1.2025 (RG. n. 323/2023); Corte di appello di Brescia sentenza n. 64 del 13.3.2025 (RG. n. 162/2024); Tribunale di Ferrara – sentenza n. 65/2025 (RG n. 544/2024), pubbl. il 28/03/2025; Tribunale di Ferrara – sentenza n. 66/2025 (RG n. 832/2024), pubbl. il 28/03/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia – sentenza n. 468/2025 (RG. n. 260/2023), dep. mot. il 25/06/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa – sentenza n. 177/2025 pubbl. il 16.6.2025; Tribunale di Velletri – sentenza n. 1268/2025 (RG. n. 5449/2025), pubbl. il 26.9.2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino – sentenza n. 585/2025 (RG. n. 467/2025) pubbl. il 29.9.2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara – sentenza n. 589/2025 pubbl. il 10.11.2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 614/2025 (RG. n. 95/2025) pubbl. il 21/11/2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 548/2025 (RG. n. 76/2025) pubbl. il 27/11/2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 637/2025 (RG. n. 106/2025) pubbl. il 5/1/2026 (scaricabili in PDF).

La problematica ha sollevato anche l’interesse della stampa, la pubblica amministrazione ha improvvisamente cambiato rotta, mettendoli in grave difficoltà i pensionati (Milano: “La caccia dell’Inps ai pensionati milanesi emigrati in Bulgaria”; Alto Adige Bolzano: “Vivo da anni in Bulgaria. INPS adesso ci affama”; Pisa: “Beffati i pisani emigrati in Bulgaria”; Brescia: Aveva ottenuto l’esenzione, ma ora l’idillio è un incubo), Firenze: “La stangata Inps ai pensionati che si sono trasferiti in Bulgaria”, Il Giornale: “La stangata per i pensionati all’estero. Ora l’Inps chiede di pagare le tasse arretrate”; Il Tempo: “INPS chiede le tasse ai pensionati in Bulgaria. Parte la rivolta”; etc…).

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