PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DOPO OLTRE 35 ANNI DI CONSOLIDATA PRASSI, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E RIPRENDERE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEGLI ITALIANI RESIDENTI FISCALMENTE IN BULGARIA, CHE PRIMA HA DETASSATO.
Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.
Le autorità italiane, assimilando impropriamente il concetto di cittadinanza a quello di nazionalità (di cui al citato art. 1) sostengono che il possesso della cittadinanza bulgara costituisca una condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano qualificarsi come fiscalmente residenti in tale Stato anche ai fini dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e, conseguentemente, ottenere la defiscalizzazione in Italia delle pensioni erogate dall’INPS. Tale interpretazione comporta di fatto la disapplicazione (inoperatività) della Convenzione nei confronti di tutti i cittadini italiani trasferiti in Bulgaria che, pur non avendo acquisito la cittadinanza bulgara, risultano ivi assoggettati a imposizione in via generale ed illimitata (full liability to tax), secondo il principio contabile internazionale del worldwide taxation.
Guarda la recente trasmissione televisiva “Le Iene” del 27.1.2025 con Giulio Golia, dal titolo “Quando lo Stato cambia le carte in tavolo”. (clicca sul link) sulla questione.
Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (National Revenue Agency – NAP) rilascia, infatti, un certificato attestante il riconoscimento dello status di «persona locale», ossia l’assoggettamento a imposizione in via generale ed illimitata in Bulgaria. Tale certificazione, tuttavia, non viene accettata dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, sul presupposto che essa non sarebbe sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, le quali – secondo l’interpretazione dell’Istituto – richiederebbero il possesso della cittadinanza bulgara.
Dal mese di giugno 2023, INPS decideva quindi di SOVVERTIRE L’INTERPRETAZIONE, CONSOLIDATA PER BEN 35 ANNI, della Convenzione contro la doppia imposizione, riprendendo così a tassazione le pensioni dei contribuenti trasferiti in Bulgaria, che prima, come detto, ex art. 16 della Convenzione, HA REGOLARMENTE DETASSATO, giuste circolari INPS (circolare INPS n. 176 del 14.9.1999 e PEI Pensionati trasferiti in Bulgaria).
INPS rendeva pubblico detto cambio di rotta mediante il messaggio n. 1270 del 3.4.2023 (“Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023”) e, come dallo stesso dichiarato, applicava acriticamente (non la legge dello Stato, ma) la risposta all’interpello n. 244/2023 dell’8.3.2023 di un Ufficio dell’Agenzia delle entrate (fornita, peraltro, ad una domanda relativa a pensione in gestione “ibrida” e non “privata”, come quella regolata dall’art. 16 della Convenzione).
A seguito di accesso agli atti presso il C. O. di Pescara, che in prima battuta cancellava le date invocando la normativa sulla privacy, si scopriva (un ulteriore inganno da parte della pubblica amministrazione italiana) che il relativo interpello è stato proposto addirittura !!! nel 2019 (prot. n. 956/1481/2019), 4 anni prima della citata risposta, che, secondo l’art. 1 D. Lgs. del 24/09/2015 n. 156, non significa altro che accoglimento delle ragioni e prospettazioni del contribuente.
Si sottolinea che Agenzia delle entrate, rilasciava risposte ad interpelli (nello stesso periodo), favorevoli alla tesi del ricorrente (risposta all’interpello), sostenendo che la Convenzione Italia – Bulgaria deve essere applicata ogniqualvolta il contribuente perde la qualità di residente fiscalmente in Italia:
“A decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente istante perde la qualifica di soggetto fiscalmente residente in Italia, si configura una fattispecie di natura transnazionale, nella quale la disciplina interna deve essere necessariamente coordinata con le disposizioni degli accordi internazionali eventualmente vigenti tra gli Stati interessati. A tal fine, assume rilievo dirimente l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria” ed a ciò si aggiungono tutte quelle risposte non fornite (che non esistono), con il significato giuridico di accoglimento.
Le posizioni pensionistiche riferite all’anno d’imposta 2023 sono state ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023; contestualmente, l’Istituto ha proceduto al recupero delle imposte afferenti alle mensilità precedenti, a partire da gennaio 2023, mediante ritenute IRPEF e conguaglio. Per i sette periodi d’imposta precedenti, invece, l’Agenzia delle entrate, giungendo a contestare addirittura un’ipotesi di omessa dichiarazione fiscale, ha notificato avvisi di accertamento con applicazione di sanzioni pari a circa il 120 per cento dell’imposta asseritamente dovuta.
Detti cittadini anziani italiani residenti all’estero, che per età e condizioni personali dovrebbero poter condurre una vita finalmente tranquilla e dignitosa, si trovano oggi a vivere una situazione oggettivamente drammatica, dai tratti persino kafkiani, caratterizzata da gravi difficoltà economiche e da ostacoli concreti all’accesso alla tutela giurisdizionale in Italia.
Molti di essi versano, infatti, in condizioni di grave indigenza, avendo legittimamente fatto affidamento sulle somme garantite dall’INPS, senza avere commesso alcun comportamento illecito o comunque rimproverabile, ma unicamente per essersi fidati dell’operato e delle indicazioni della Pubblica Amministrazione italiana. La gravità e la diffusione della vicenda sono state, peraltro, portate all’attenzione dell’opinione pubblica anche dalla trasmissione televisiva «Le Iene» del 27 gennaio 2025, nel servizio curato da Giulio Golia dal titolo “Quando lo Stato cambia le carte in tavolo” .
Ciò significa che questi anziani italiani (la maggior parte sopra i 75 anni), al fine di difendere i propri diritti, dovrebbero promuovere n. 7 azioni giudiziarie in Italia avanti il giudice tributario, entro il termine di decadenza, affrontando le relative ingenti spese (per vari gradi di giudizio) e sperando di sopravvivere alle tempistiche della giustizia italiana. Ma Agenzia ha la certezza che il 95% dei cittadini colpiti saranno avversari facili, a causa della loro precaria situazione economica (a cui ci ha già pensato INPS applicando trattenute dal 2023, come dalle indicazione dell’Agenzia), dell’età, cultura e lontananza dall’Italia, con cui non hanno più alcun legame, resteranno passivi rispetto agli atti impositivi italiani, che diventeranno, senza alcun problema, definitivi, con le relative sanzioni (gravemente ingiuste).
Ciò che rende la vicenda ancor più grave è che tali cittadini risultano, a tutti gli effetti, a carico dello Stato di residenza, con rilevanti e inevitabili problematiche di salute legate all’età, anche sotto il profilo dell’accesso e della copertura delle cure mediche. Nonostante ciò, lo Stato italiano pretende l’assoggettamento a imposizione fiscale in Italia, quale diretta conseguenza della disapplicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni – e delle relative regole di riparto dei poteri impositivi, pacificamente vigenti tra i due Paesi.
Del resto, come si legge negli stessi avvisi di accertamento, la detassazione della pensione era stata applicata dall’INPS (giustamente e correttamente) sul presupposto che i contribuenti risultavano fiscalmente residenti in Bulgaria, ivi assoggettati a imposizione in via generale ed illimitata.
In uno Stato di diritto non è ammissibile che lo Stato o la Pubblica Amministrazione, anziché garantire protezione ai soggetti vulnerabili, pongano in essere condotte idonee a trarli in inganno o a recare loro un ingiustificato pregiudizio. Ne discende il dovere, per ogni cittadino e per ogni operatore del diritto, di attivarsi – nei limiti delle rispettive attribuzioni e possibilità – affinché simili violazioni non abbiano a ripetersi.
PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI (EFFETTIVAMENTE) FISCALMENTE IN BULGARIA?
La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera completamente decontestualizzata dal sistema, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione previste nella Convenzioni di Vienna, che è legge dello Stato, da applicarsi in maniera obbligatoria.
E soprattutto, l’interpretazione deve essere conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile fornire una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente ed in maniera chirurgica disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.
L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta, come detto, secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:
- – “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
- – “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza, Roma, Bologna, Verona, Bergamo, Sondrio, Pistoia, etc… non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.
L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:
- i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
- l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
- l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.
È granitica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- i benefici convenzionali devono essere garantiti per il solo assoggettamento del richiedente alla potestà impositiva dello Stato contraente;
- l’espressione utilizzata per la definizione della PERSONA FISICA “RESIDENTE” deve essere intesa nel senso di POTENZIALE ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE IN MODO ILLIMITATO;
- “Ai fini della doppia imposizione rileva la sola esistenza del potere impositivo principale, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta” (ndr. residenza fiscale) (ex multis, Cass. nn. 27278/2023, 23025/2023, 20618/2023, 18920/2023, 5145, 5152, 6248, 7108, 16834 e 25195/2022, 1967/2020, 10706/2019, 26377/2018, 26656/2017, 27600/2011, etc… etc…),
oltre che quella della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE del 19.11.2009, C-540/07) che deve essere intesa quale legge obbligatoria (fonte di diritto) e preminente (e non quale semplice orientamento giurisprudenziale).
Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria.
Ad oggi le recenti prevalenti pronunce, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.2023 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023), Tribunale di Lodi – sentenza n. 365/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023), Tribunale di Bologna – sentenza n. 72 del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023); Tribunale di Terni – sentenza n. 100 del 1.3.2024 (RG. n. 677/2023); Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 1219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023) – passata in giudicato; Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 196/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 820-2023);Tribunale di Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 196/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 820-2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. n. 1161/2024); Tribunale di Cuneo – sentenza n. 412/2024 (RG. n. 921/2024) – passata in giudicato; Tribunale di Tempio Pausania – sentenza n. 202 del 23.10.2024 (RG. n. 246/2023; Tribunale di Pisa – sentenza del 2.11.2024 (RG. n. 1115/2023); Corte di appello di Bologna – sentenza n. 8 del 9.1.2025 (RG. n. 74/2024); Tribunale di Bologna – sentenza n. 43/2025 del 14.1.2025 (RG. 2294/2024; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 35 del 23.1.2025 (RG. n. 339/2024); Tribunale di Imperia – sentenza n. 14 del 29.1.2025 (RG. n. 323/2023); Corte di appello di Brescia – sentenza n. 64 del 13.3.2025 (RG. n. 162/2024); Tribunale di Ferrara – sentenza n. 65/2025 (RG n. 544/2024), pubbl. il 28/03/2025; Tribunale di Ferrara – sentenza n. 66/2025 (RG n. 832/2024), pubbl. il 28/03/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia – sentenza n. 468/2025 (RG. n. 260/2023), dep. mot. il 25/06/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa – sentenza n. 177/2025 pubbl. il 16.6.2025; Tribunale di Velletri – sentenza n. 1268/2025 (RG. n. 5449/2025), pubbl. il 26.9.2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino – sentenza n. 585/2025 (RG. n. 467/2025) pubbl. il 29.9.2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara – sentenza n. 589/2025 pubbl. il 10.11.2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 614/2025 (RG. n. 95/2025) pubbl. il 21/11/2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 548/2025 (RG. n. 76/2025) pubbl. il 27/11/2025; Corte di appello di Bologna – sentenza n. 637/2025 (RG. n. 106/2025) pubbl. il 5/1/2026 (scaricabili in PDF).
La problematica ha sollevato anche l’interesse della stampa, la pubblica amministrazione ha improvvisamente cambiato rotta, mettendoli in grave difficoltà i pensionati (Milano: “La caccia dell’Inps ai pensionati milanesi emigrati in Bulgaria”; Alto Adige Bolzano: “Vivo da anni in Bulgaria. INPS adesso ci affama”; Pisa: “Beffati i pisani emigrati in Bulgaria”; Brescia: “Aveva ottenuto l’esenzione, ma ora l’idillio è un incubo“), Firenze: “La stangata Inps ai pensionati che si sono trasferiti in Bulgaria”, Il Giornale: “La stangata per i pensionati all’estero. Ora l’Inps chiede di pagare le tasse arretrate”; Il Tempo: “INPS chiede le tasse ai pensionati in Bulgaria. Parte la rivolta”; etc…).
Articoli correlati: DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?, RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?, INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI.
Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?, Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).

Gentile Avvocata,si potrebbe sapere su quali basi giuridiche si pensa di impugnare il provvedimento Inps ovvero quali sono i motivi legali di impugnazione,oltre alla sentenza Lippi c’e’ qualche altro motivo valido?grazie
Buongiorno,
in linea di massima nell’articolo si è già fatto riferimento: l’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria italiana alla Convenzione in oggetto contrasta con il diritto UE (prevalente, preminente), con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, sistema convenzione OCSE, non applica le regole d’interpretazione di un atto normativo o meglio di un trattato.
Cordiali saluti.
Buongiorno, vorrei un consiglio. Io sono bulgaro di nazionalità, ho vissuto per molti anni in Italia, ho la cittadinanza italiana. Da qualche anno sono tornato in Bulgaria. Dal prossimo mese mi tassano la pensione. E’ giusto che mi chiedano certificato di cittadinanza bulgara, grazie. Distinti saluti
Buonasera,
a mio avviso si tratta di una misura illegittima.
L’interpretazione data dalla pubblica amministrazione alla Convenzione è in contraddizione con le proprie finalità.
Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocata,la sentenza Lippi emessa dal Tribunale di Viterbo,e esecutiva o visto che Inps ha proposto appello,bisogna aspettare che diventi definitiva?
Buongiorno,
la sentenza di Lippi vale per Lippi e per nessun’altro.
Per lui è esecutivo, nonostante l’appello dell’INPS.
Gli interessati, se non propongono personalmente ricorso, difficilmente potranno impedire all’INPS di applicare le trattenute.
Cordiali saluti.
buongiorno sono un pensionato italiano mi sono trasferito in brasile dove mi hanno rilasciato un visto di residente! in brasile no produco reddito ma ho solo redditi in Italia di cui pago tutte le tasse.. sono in regola oppure no?
Buonasera,
se per l’anno d’imposta di riferimento risulta già residente fiscalmente in Brasile ed è un ex dipendente privato, Le consiglio di chiedere all’INPS la defiscalizzazione della Sua pensione in Italia, che dovrà essere sottoposta esclusivamente alla legislazione tributaria brasiliana ex comma 4 art. 19 Convenzione Italia – Brasile.
Cordiali saluti.
buongiorno avvocato, un mio parente ha vissuto 50 anni in Usa con doppia cittadinanza avendo sposato una americana, poi si è separato, ora vive fisso da dieci anni in Italia si deve cancellare dall’aire e dichiarare in Italia i redditi percepiti in Usa esempio la pensione. Grazie mille
Buonasera,
esattamente.
Cordiali saluti.
Buongiorno! Sono venuta in Italia in vacanza e trovato un lavoro in Internet con mercato finanziario che collegato a Italia, profili dovranno essere trasferte sul conto Bancario in Italia e dopo dal Italia sul conto Australiano. devo spostare la mia residenza in Italia? per pagare le tasse ? ho posso avere due resideza fiscale?
Buonasera,
Lei il conflitto di residenza fiscale lo risolve mediante l’applicazione della Convenzione Italia – Australia, in modo che la residenza fiscale sia una.
La residenza fiscale in ogni caso non sempre coincide con la residenza anagrafica.
Cordiali saluti.
Salve, sono un pensionato in Bulgaria da vari anni e finora avevo usufruito della detassazione della pensione italiana in quanto residente fiscale in Bulgaria e iscritto dall’AIRE di Sofia. Ad aprile scorso ho ricevuto una mail dall’inps di mia competenza in cui mi si chiedeva di dimostrare di avere la cittadinanza bulgara e in caso contrario la mia pensione sarebbe stata tassata in quanto cittadino italiano e sarebbe stato anche recuperato il pregresso a partire dal gen 2023. In effetti a partire da luglio scorso mi è stata dimezzata la pensione.
Ora vorrei chiedervi :
1) vorrei sapere se, anziché impugnare il singolo provvedimento inps nei miei confronti, è possibile impugnare direttamente la circolare (sembra che si chiami “messaggio”) emanato dal direttore generale dell’inps e inviato alle varie sedi inps affinché si adeguassero. Preferirei questa iniziativa perché solo così potrebbe cadere il principale presupposto della arbitraria decisione inps sia nei miei riguardi sia nei riguardi di tutti gli altri pensionati italiani in Bulgaria…al contrario, impugnando il singolo provvedimento inps, anche una eventuale vittoria in giudizio andrebbe ad esclusivo vantaggio del ricorrente e non anche di tutti i pensionati in Bulgaria.
2) premesso che in passato la detassazione non è stato frutto di un qualche “errore interpretativo” della convenzione italo bulgara ma frutto di una precisa e consapevole scelta politica e amministrativa che ora si è preteso ribaltare sulla base di un semplice parere dell’ADE di Pescara, parere che non ha valore di legge ma utilizzato come tale dal direttore generale dell’inps e senza nessuna formale modifica della convenzione, vorrei sapere se è possibile denunciare per “abuso di ufficio” il direttore generale dell’inps autore della circolare che è all’origine del danno economico e direi anche psicologico che stiamo subendo noi pensionati in Bulgaria.
Pur di avere delle risposte ai miei quesiti, sarò disposto, ricevendo vostri dati, a bonificarvi quanto necessario per riceverle
Resto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.
Distinti saluti
Buonasera,
1. le circolari in teoria non sono impugnabili avanti al TAR, in quanto non hanno valore di legge, sono regole interne alla pubblica amministrazione e se sono contra legem devono essere disapplicate. Solo in casi particolari sono impugnabili nel termine di 60 o 120 gg, ma non credo possa essere il nostro.
2. L’abuso d’ufficio è un reato molto scivoloso, ammesso che non venga abrogato a breve. Chi ha subito delle trattenute illegittime ed un relativo danno, avrà diritto al risarcimento. Potrebbe configurarsi anche ipotesi di responsabilità erariale, la responsabilità penale deve essere studiata meglio, proprio perché non è vincolante l’interpello.
Cordiali saluti.
non voglio entrare ne merito della cittadinanza o residenza. qui si vuole ancora una volta far cassa sui pensionati. poi il recupero come si fa a togliere 400 euro a pensioni di mille euro
Buonasera, INPS, in maniere completamente decontestualizzata, ha fatto coincidere due terminologie (“cittadinanza” e “nazionalità”) di cui alla Convenzione, oggettivamente non coincidenti, che lo stesso INPS in precedenti comunicati ha ritenuto di chiarire con i cittadini.
L’innovativa interpretazione della Convenzione operata dall’INPS è da ritenersi vietata nel nostro ordinamento (in quanto impatta col il diritto UE e principi fondamentali), oltre a non essere coerente con il sistema.
Cordiali saluti.
Buongiorno, sono cittadino tedesco iscritto al anagrafe in Germania e proprietario
di una casa in Germania. Sono anche cittadino americano con una casa New York dove vivo
con mia ex moglie. Per la convenzione contra la doppia impostazione Germania/USA risulto residente fiscale a New York. In più ho 2 case in Italia dove non sono iscritto al anagrafe.
Ora la domanda …cosa succede se mi iscrivo anche al anagrafe in
Italia? Devo pagare IVIE per le case al estero o nn sarò residente
fiscale a base della convenzione contra la doppia impostazione ?
Nn ho nessuna famiglia in Italia e nessun reddito.
Grazie.
Buonasera, la semplice residenza anagrafica non sempre coincide con la residenza fiscale, ma comporta una presunzione in tal senso.
Ciò significa che sarà onere Suo (e non dell’amministrazione fiscale) provare che la Sua residenza fiscale (secondo la Convenzione) non è in Italia e quindi non deve dichiarare e versare IVIE.
Cordiali saluti.
Salve, domanda banale, premetto che ci sono due sentenze recenti della cassazione che richiamano la convenzione e ribadiscomo il bisogno di questa benedetta certificazione ai sensi della convenzione ergo occorre la nazionalita’, ma se fosse vero quello che dicono tutte le varie sentenze da lei mensionate dove mi sembra di capire che ci si concentra sul concetto di nazionalita che non dovrebbe voler dire per forza cittadinanza, perche l agenzia delle entrate bulgara non lo rilascia e si ostina a rilasciare solo il certificato di residenza ai sensi della legge interna?
Un saluto e grazie in anticipo
Buonasera,
quali sono le due sentenze della Cassazione che sostengono la necessità di allegare certificato di residenza ai sensi della Convenzione?
Mi risulta una sola sentenza che, in sostanza, sostiene altro.
Non sempre le azioni delle pubbliche amministrazioni sono in automatico legittime.
A mio avviso, il criterio della “cittadinanza”, al fine di potere beneficiare di una Convenzione contro la doppia imposizione, è illegittimo e contrasta con il sistema ordinamentale (sovranazionale e nazionale): https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15910-convenzioni-contro-la-doppia-imposizione-chi-puo-beneficiarne.html
Cordiali saluti.
Salve,
Ho doppia cittadinanza Italiana e USA.
Ho vissuto 15 anni in USA e sto rientrando ora in Italia.
Ho una LLC mia con sede a Boston, e sono una cantante e docente universitaria al Berklee College of Music di Boston.
Il mio è un lavoro misto:
– come dipendente del College Americano per il quale continuerò a lavorare in remoto
– Come lavoratore in proprio, per la mia LLC, facendo lezioni in remoto, concerti come performer e eventi.
Vorrei capire come gestire la mia situazione, se posso avere doppia residenza in USA e Italia e come/dove pagare le tasse, evitando doppia tassazione.
Grazie per ogni info, sarei interessata eventualmente a una consulenza.
Cordiali saluti.
Buonasera,
potrà avere doppia (o multipla) residenza anagrafica, senza particolare rilevanza rispetto alla imposizione.
Ciò che conta è la residenza fiscale, la fonte del reddito o luogo effettivo dell’attività.
Mediante l’applicazione della Convenzione Italia – USA si evita la doppia imposizione e le regole di riparto sono ivi previsti.
Cordiali saluti.
Buonasera Avvocata,sono un pensionato residente in Bulgaria nel 2023.Quest’anno mi sono trasferito in Slovacchia e per avere la defiscalizzazione ho fatto tutti eròi documenti necessari.Il cambio Aire però da Bulgaria In Slovacchia è avvenuto il 26 Luglio A settembre 2024 chiedo a Inps la defiscalizzazione che mi viene respinta per non aver maturato i 184 giorni in Slovacchia.Alla luce delle nuove disposizioni legislative in vigore dal 1 gennaio 2024 posso superare con altre prove il formale requisito Aire?
Buongiorno,
alla luce delle legislazioni di sempre, Lei la defiscalizzazione, ai sensi della Convenzione Italia – Slovacchia, la poteva richiedere, rispetto all’anno 2023, solo a fine anno 2023.
Per gli anni precedenti al 2023 Agenzia delle entrate Le richiederà il pagamento dell’IRPEF per il periodo in cui era residente in Bulgaria ed è stato defiscalizzato.
Cordiali saluti.
Salve,
io sono un pensionato italiano residente in Bulgaria.
Non sto a spiegarle la situazione dei pensionati italiani In Bulgaria in quanto la conosce meglio di me.
Sono tra quelli in cui l’INPS ha stravolto le regole a maggio 2023, tassazione IRPEF alla fonte.
Risiedo in Bulgaria dal 2018. Vorrei cortesemente chiederle, al momento come stanno le cose.
Ed eventualmente come è possibile intervenire.
Ricevo la pensione dalla sede INPS di Varese.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Buonasera,
il nostro Studio assiste in giudizio molti pensionati nella Sua situazione, proprio perché ritiene che l’operato dell’INPS sia illegittimo, così come gli accertamenti che Agenzia trasmetterà per recuperare l’arretrato.
Per stabilire la competenza del giudice non ha alcuna rilevanza la sede INPS.
Cordiali saluti.
Buonasera!
Sono un pensionato residente in Lituania.
Mi è stata negata la detassazione in quanto sono un ex commerciante e di conseguenza secondo INPS e Agenzia delle Entrate rientro nel caso del paragrafo altri redditi e quindi tassabili in Italia. Mi sono rivolto ad un avvocato, abbiamo fatto interpello e ha dato ragione a Inps abbiamo fatto ricorso a Inps presso tribunale di Terni e la giudice ,credo in istruttoria ma non ne so niente, ha detto alla nostra avvocatessa che aveva ragione Inps e quindi era meglio fermarsi per non pagare anche le spese dell’ udienza. Vorrei sapere lei cosa ne pensa .
Grazie e scuso per disturbo.
Buonasera,
se Lei fa riferimento al Suo reddito da pensione, tale reddito è regolato dall’art. 19 ed è imponibile soltanto nel Paese di residenza.
Mi faccia pervenire qualche Suo atto, perché sempre inverosimile quanto da Lei riferito.
Cordiali saluti.
Buongiorno a lei volevo chiedere se secondo lei una circolare della agenzia delle entrate di
Pescara può modificare quello che dice una convenzione ( la convenzione è stata ratificata da
due stati sovrani ) a mio avviso un accordo bilaterale non può essere modificato
unilateralemente, dovrebbe esserci un accordo tra i stati due stati, lei cosa ne pensa ?
Buon giorno,
sono residente in Cina da un anno.
Sto preparando i documenti da presentare all’INPS per la detassazione della pensione.
Volevo sapere se anche per la CINA INPS ha emesso una circolare che per usufruire delle doppie imposizioni bisogna essere tassativamente cittadino della Repubblica Popolare Cinese.
Questo è impossibile in Cina, in quanto ottengo solo il visto permesso di soggiorno di 1 ANNO rinnovabile.
Le autorità fiscali cinesi non firmano e timbrano documenti italiani.
Ho dovuto iscrivermi all’agenzia tax cinese ed a marzo decideranno sull’importo a loro dovuto.
Oltretutto ho dovuto restituire all’INPS 710 euro.
Ho moglie a carico perché è straniera.
Sono iscritto AIRE e in Italia non ho più nessun beneficio e non sono tutelato dalla sanita italiana.
Il lordo della pensione mi serve per aprire una assicurazione privata sanitaria in Cina per tutelarmi.
Per evitare spiacevoli conseguenze che poi INPS si riprende tutto, mi conferma che la circolare per la Cina non è come quella per la Bulgaria.
Se è il contrario non presento nessuna istanza di defiscalizzazione.
GRAZIE
Distinti saluti.
Buonasera,
la Convenzione con la Cina non è suscettibile di multiple interpretazioni.
Richieda tranquillamente la defiscalizzazione all’INPS.
Cordiali saluti.