Ordinanza n. 20808/2017, pubblicata in data 6.9.2017 – Sezione 5° civile – Suprema Corte di Cassazione – Presidente: Piccininni Carlo – Relatore: Caiazzo Rosario

Accertamento fiscale nullo se notificato “ante tempus”: l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione (sottoscrizione) dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano particolari e motivate ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”. Le ipotesi di particolare e motivata urgenza si possono ravvisare esclusivamente se ricorrono rischi di perdita del credito erariale oppure se gli accertamenti sono connessi alla consumazione di reati tributari, non possono essere assolutamente ricondotte alla mera scadenza del termine di accertamento (decadenza, prescrizione), perché così facendo si svuoterebbe la norma della sua funzione di garanzia. 

FATTO

La … s.n.c. e i soci Mario … e Marisa … proponevano ricorso avverso due avvisi d’accertamento, per il 2000, afferenti a rilievi, fondati su due distinti processi verbali di constatazione, aventi ad oggetto: l’omessa istituzione delle scritture contabili, l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e delle imposte dirette. La CTP riunendo i due ricorsi li respingeva. La CTR, in parziale riforma della sentenza, dichiarava legittimi gli avvisi impugnati, ritenendo sia l’inefficacia del condono effettuato dalla società, sia la validità degli stessi avvisi, pur notificati prima del termine di 60 gg. rispetto alla notifica del p.v.c., considerando altresì legittima la detrazione dell’IVA e disapplicando le sanzioni. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi. Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della I. n. 212/2000, per aver l’ufficio notificato i tre avvisi 27 giorni dopo la notifica del secondo p.v.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (SS.UU., n. 18184/13; n. 1264/14; n. 25692/16).

Nel caso concreto, data l’inosservanza indiscussa del termine di sessanta giorni, l’Agenzia delle entrate ha replicato al motivo in esame adducendo che il giudice d’appello aveva verificato la sussistenza di un motivo d’urgenza che avrebbe legittimato l’emissione anticipata dell’avviso impugnato. Tale difesa non merita accoglimento, in quanto dalla sentenza non si evince nessun riferimento specifico a motivi d’urgenza, atteso che la CTR ne ha genericamente attestato la sussistenza senza alcuna motivazione.