Sentenza del 14/06/2017 n. 453 – Corte di Giustizia UE – Sezione/Collegio 9

Cessioni intracomunitarie e regime IVA: è vietato allo Stato membro di adottare delle disposizioni nazionali le quali subordinano l’esenzione dall’IVA, nel caso di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto, alla residenza dell’acquirente nello stato dove il mezzo verrebbe immatricolato. E’ vietato altresì rifiutare l’esenzione perché il mezzo verrebbe solo provvisoriamente immatricolato nello stato di destinazione. L’IVA può essere pretesa solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria fornisca prova che l’acquirente era a conoscenza dell’intenzione del venditore di evadere.

Il giudice nazionale presentava domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea nell’ambito di una causa vertente tra la – X – M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda (in prosieguo: la «- X -») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione fiscale e doganale, Portogallo) la quale rifiutava di accordare il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di un’operazione intracomunitaria di una cessione di un mezzo di trasporto nuovo.

Con detta domanda la Corte di Giustizia Europea veniva chiamata ad interpretare l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La Corte rispondeva nel seguente modo:
  1. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo;
  2. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l’esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell’unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione;
  3. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest’ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione;
  4. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest’ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione fiscale commessa dall’acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva nel contesto di un’evasione commessa dall’acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale.