Contribuente irreperibile. Il messo notificatore dichiarava erroneamente / falsamente “sconosciuto” il contribuente presso il suo indirizzo di residenza e, come è previsto in caso di irreperibilità assoluta, depositava il plico contenente la cartella di pagamento presso la Casa Comunale, senza inviare altro avviso. Il contribuente, ovviamente, in questo modo, era materialmente impossibilitato ad avere notizia di questa notifica e della relativa cartella. Sarà giuridicamente regolare o meno la suddetta notifica? Ci sono possibilità di difesa per il contribuente in questo caso? La risposta nella sentenza di cui in seguito (casi trattati dallo Studio Legale Kòsa MusacchioClick Avvocato).

Sentenza n. 2143/2019, pubblicata in data 27.9.2019 (RG n. 3984/2019) del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Giudice Dott. Perillo.

FATTI

Il contribuente, in data 15 aprile 2019, richiedeva il proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di verificare la possibilità di aderire alla definizione agevolata. In quella circostanza, quest’ultimo veniva a conoscenza dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico a lui mai notificata e relativa a sanzioni per violazione delle norme in materia del lavoro. Per tale ragione, il ricorrente richiedeva altresì all’agente per la riscossione copia della notifica della detta cartella.

Dalle copie rilasciate, quest’ultimo comprendeva che il messo notificatore, indicava sulla cartolina di ricevimento la sua irreperibilità assoluta presso l’indirizzo di residenza (“destinatario sconosciuto all’indirizzo”) e per tale ragione effettuava la notifica presso la Casa Comunale di Cornaredo, senza rilasciare / inviare altro ed ulteriore avviso al contribuente. In questo modo, evidentemente, quest’ultimo, era materialmente impossibilitato a prendere cognizione della suddetta notifica e della relativa cartella.

Per tale motivo il ricorrente depositava ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Milano, richiedendo accertarsi la falsità della dichiarazione del messo notificatore sull’avviso di notifica, in quanto il ricorrente non era sconosciuto all’indirizzo di residenza, ma abitava effettivamente li ed, in questo caso, al fine di regolarizzarsi la notifica sarebbe stato necessario l’invio di una seconda raccomandata e non era sufficiente la semplice deposito del plico presso la Casa Comunale. Per tale ragione il ricorrente richiedeva altresì dichiararsi nulla la suddetta notifica e conseguentemente prescritto il credito del Fisco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale accertava pacifico e documentale che la notifica contestata dal ricorrente è avvenuta ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73, tramite messo notificatore e precisamente presso il Comune di Cornaredo, in quanto, secondo il notificatore, il contribuente risultava irreperibile (sconosciuto) presso l’indirizzo di residenza.

Il Tribunale accertava altresì che:

  1. il messo si recava presso il domicilio (residenza) del ricorrente in via Roma n. 14 a Cornaredo in data 15.10.2015;
  2. in tale occasione il tentativo di recapito risultava infruttuoso, veniva eseguita una visura anagrafica che confermava il domicilio del ricorrente fin dal 23.4.2014 in via Roma a Cornaredo;
  3. il messo provvedeva quindi ad effettuare un nuovo tentativo di notifica presso il medesimo indirizzo in data 4.11.2015 accertando l’irreperibilità assoluta del destinatario “sconosciuto all’indirizzo”;
  4. iv) di conseguenza provvedeva alla notifica per irreperibili assoluti mediante deposito dell’atto alla Casa comunale in data 4.11.2015, con contestuale affissione all’albo dell’avviso di deposito.

Per quanto di interesse al fine del decidere, parte ricorrente, all’udienza del 10 settembre 2019, proponeva formale querela di falso sul presupposto di non essere irreperibile assoluto presso l’indirizzo di residenza come attestato dal messo.

Nondimeno, non si è dato corso all’incombente processuale per la mancata presenza della parte convenuta a tale udienza, senza quindi che si sia potuto dare corso all’interpello secondo quanto previsto dall’articolo 222 c.p.c. (a tale riguardo si richiamano integralmente le motivazioni di cui all’ordinanza resa in data 11 settembre 2019).

Deve poi essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che nel caso di specie sarebbe volta a contrastare un fatto negativo, come sostenuto nell’istanza di revoca. Ciò in quanto, al contrario, il messo notificatore ha attestato una circostanza di diritto (ovvero la irreperibilità – contribuente irreperibile) frutto dell’accesso presso quello che risultava essere l’indirizzo di residenza del ricorrente.

Particolarmente significativo il fatto che per accertare la qualifica di destinatario sconosciuto all’indirizzo (contribuente irreperibile) il messo deve necessariamente aver effettuato delle verifiche in loco che rappresentano la ragione di opposizione dell’odierno ricorrente.

La querela di falso veniva pertanto dichiarato ammissibile.

Né rilevante risultava l’argomentazione della parte convenuta secondo cui già dalla memoria difensiva si dovrebbe desumere l’intento di avvalersi del documento ove fosse stata proposta querela di falso.

La dichiarazione di volersi avvalere di un documento dopo la proposizione di quest’ultima, difatti, responsabilizza il soggetto che ha prodotto il documento contestato (con dichiarazione contribuente irreperibile), senza che possa quindi assumere rilevanza la condotta processuale antecedente della parte.

Deve poi ribadirsi quanto già evidenziato nell’ordinanza dell’11 settembre 2019 ovvero che la mancata partecipazione della parte all’udienza specificamente destinata a consentire al ricorrente di presentare querela di falso assuma un significato qualificante, soprattutto in un contesto in cui la parte non ha minimamente dato conto delle ragioni per cui senza dolo o colpa non avrebbe presenziato.

Né valga eccepire che il giudicante avrebbe dovuto a questo punto fissare un’udienza in cui formalmente interpellare la parte convenuta affinché dichiarasse di volersi avvalere del documento, essendo evidente che di ciò non fosse necessità soprattutto nell’ambito del rito del lavoro ove vige il principio di concentrazione e non già dispersione delle udienze.

A tale proposito, come correttamente evidenziato dal procuratore del ricorrente all’udienza di discussione, parte convenuta avrebbe dovuto preliminarmente richiedere la rimessione in termini fornendo tuttavia adeguati motivi per accogliere l’istanza e tuttavia di ciò nel presente giudizio non vi è traccia.

Di conseguenza non può essere fatta valere in giudizio la prova della intervenuta notifica dell’avviso di addebito per cui è causa, dal che l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento, tutti risalenti al 2012.

Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento dovendosi accertare che nulla deve il ricorrente in relazione alla cartella di pagamento in questa sede impugnata, accerta e dichiara l’intervenuta prescrizione dei crediti portati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

CONCLUSIONI

Le dichiarazioni false del messo notificatore sull’avviso di ricevimento devono e possono essere impugnate solo mediante il procedimento di querela di falso. Successivamente alla proposizione dell’istanza di querela di falso la parte che ha prodotto il documento in giudizio deve dichiarare se intende valersene o meno in giudizio dell’atto impugnato.

“..la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa” ed il documento viene eliminato dagli atti del giudizio” (Cass. n. 15493/2002, Cass. civile, Sez. Lavoro, n. 7099 del 20 luglio 1998, Cass. civ. n. 4616/1987).