Diffamazione a mezzo blog: Sent. n. 28739/2017 Sez. 5 Penale della Corte di Cassazione dell’11.1.2017 – la diffamazione è reato di evento, sicché si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa – non è sempre possibile l’individuazione del secondo soggetto che legge l’articolo diffamatorio (così integrando il requisito della comunicazione con due o più persone) – perciò se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (l’ultima individuabile), è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio – solo nel caso ciò non sia possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato.

Il blog per sua natura è uno spazio virtuale accessibile da un numero indeterminato di utenti, i quali possono prendere cognizione del suo contenuto da ogni parte del mondo. Trattandosi di reati avvinti dal vincolo della continuazione, connessi tra loro ex art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la competenza globale deve seguire il criterio della maggior gravità di cui all’art. 16 comma 1 cod. proc. pen..

Nel caso in esame, il reato più grave era la diffamazione commessa con la pubblicazione dell’articolo sul blog http://alternativaperchieuti.blogspot.com, per tale ragione, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, giacché – alla stregua di quanto desumibile dalla ricostruzione della vicenda operata nelle sentenze di merito – non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicabilità della regola suppletiva di cui al secondo comma dell’art. 9 cod. proc. pen..

Il primo comma di tale norma afferma chiaramente che, solo in caso di impossibilità di determinare il luogo in cui il reato è stato consumato (ovvero di applicare la regola principale di cui all’art. 8 cod. proc. pen.), è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Orbene, è noto che per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet sia normalmente impossibile stabilire il luogo del commesso reato.

La diffamazione è reato di evento, sicché si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa ovvero, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 23452801; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti, 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Rv. 21774501; si vedano anche Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501).

Ovviamente non è sempre possibile l’individuazione del secondo soggetto che legge l’articolo diffamatorio (così integrando il requisito della comunicazione con due o più persone), giacché non è sufficiente la connessione al sito Internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l’effettiva percezione della comunicazione offensiva (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501).

Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato. Quindi, se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (l’ultima individuabile), è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio (Sez. 5, n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 26452101).

Solo nel caso ciò non sia possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della ulteriore regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2739 del 21/12/2010, Confl. comp. in proc. Gennari, Rv. 24917901; Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Confl. comp. in proc. Pulina, Rv. 24997401).