Esenzione IMU: terreni incolti e orti devono essere considerati “agricoli”, con esclusione dall’IMU nei casi previsti dal comma 13 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e conseguentemente devono assolvere l’IRPEF.

I terreni incolti di collina e di montagna non sono, quindi, assoggettati all’IMU, ma possono essere soggetti all’IRPEF (giusta circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2013). Il quadro normativo è quello dell’art. 8 del Dlgs 23/2011, secondo cui gli immobili soggetti all’IMU, se non locati, non devono assolvere l’IRPEF sulla rendita fondiaria. Tale agevolazione si applica solamente ai titolari di redditi fondiari e quindi soltanto alle persone fisiche e alle società semplici. Qualora invece questi immobili usufruiscano di qualche esenzione dall’imposta municipale ricadono nell’assoggettamento a IRPEF.

È proprio il caso dei terreni agricoli situati in zone di collina e di montagna (circolare n. 9 del 14 giugno 1993) i quali, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 504/92, sono esclusi dall’imposta municipale. Quindi per questi terreni i proprietari devono assolvere l’IRPEF sul reddito dominicale rivalutato dell’80%. La stessa regola vale per i terreni incolti, per i quali la circolare n. 3/DF/2012 ha previsto in generale l’assoggettamento all’imposta municipale. Tuttavia, se tali terreni sono collocati in collina o in montagna scatta l’esclusione dall’IMU, in quanto non costituiscono una categoria autonoma di immobili ma appartengono alla categoria dei terreni agricoli (non essendo né aree fabbricabili né fabbricati). La questione viene chiarita con la circolare 5/E/2013, la quale ha ribadito l’esclusione da IMU per i terreni incolti collocati in collina o in montagna. In particolare in questa circostanza il Ministero delle Finanze ha precisato che, ancorché letteralmente l’art. 7 del Dlgs 504/92 preveda l’esenzione per i soli terreni agricoli, l’interpretazione corretta è quella basata su una lettura sistematica della norma.

Per tale ragione rientrano nell’ambito dell’esenzione dall’imposta municipale, disposta per i terreni ricadenti in aree montane o in zone collinari, anche i terreni non coltivati. A parere del Ministero questo orientamento risulta altresì confermato dalle istruzioni alla compilazione alla dichiarazione IMU (paragrafo 3.2) dove viene decretata l’esenzione per tutti i terreni ricadenti in terreni montani o collinari senza più far riferimento ai soli terreni agricoli.

Ne deriva che l’intento del legislatore non può che essere quello di escludere dall’assoggettamento all’imposta anche i terreni incolti. Conseguentemente i terreni non coltivati situati in collina e in montagna, per effetto della esclusione da IMU devono assolvere l’IRPEF.

Secondo l’art. 31 del TUIR, in presenza di mancata coltivazione agraria per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale si assume nella misura del 30% mentre il reddito agrario non concorre a formare il reddito complessivo.

Doppia esenzione invece per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dlgs 557/93 situati in comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT. In questo caso le costruzioni rurali che sono esenti da IMU non assolvono nemmeno l’RPEF, alla luce dell’esclusione a regime da imposizione diretta contenuta nell’art. 42 del TUIR.