Ordinanza n. 20818/2017, pubblicata in data 6.9.2017 – Sezione 5° civile – Suprema Corte di Cassazione – Presidente: Di Iasi Camilla  – Relatore: Zoso Liana Maria Teresa

Imposta di registro su atti giudiziari: le sentenze recanti condanna al pagamento di somme di denaro sono sempre soggette all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze e nulla rileva il fatto che il diritto sottostante risulta esente da imposizione. L’imposta di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione, invero, hanno presupposti diversi poiché l’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia mentre l’imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo in capo all’erede, sicché la concorrenza delle due imposte, laddove sussistano i presupposti per l’imposizione, è legittima e non contrasta col divieto di doppia imposizione.

FATTO

La contribuente, … Marcella, impugnava l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che non era dovuta l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 8, lett. b, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/86 poiché non si trattava di una sentenza di condanna al pagamento di somme ma di una sentenza che aveva disposto la collazione per imputazione di un bene oggetto di donazione, effettuata in vita dal de cuius Ermenegildo … in favore del figlio Giorgio …, che doveva ritenersi neutra ai fini dell’imposta di registro. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che la controversia non aveva ad oggetto la riparazione di una lesione di legittima bensì la collazione ereditaria che era stata effettuata con il conferimento per imputazione di una somma di denaro equivalente all’eccedenza sulla quota spettante a … Giovanna sull’immobile di cui era stato chiesto il rientro nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. Ne derivava, quindi, secondo la CTR, che trovava applicazione l’esenzione fiscale prevista per i conferimenti in collazione.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cpc, in relazione all’articolo 37 del d.p.r. 131/86 ed all’articolo 8, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/86, sostenendo che l’imposta di registro è un’imposta che va applicata sugli atti che definiscono il giudizio sicché è irrilevante, nel caso di specie, il fatto che le ragioni sottese alla sentenza di condanna di cui si tratta inerissero a collazione per imputazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 37 del d.p.r. 131/86 prevede che sono soggetti ad imposta gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere. E l’art. 8, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/86 prevede che le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori sono assoggettate al pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 3%. Ne consegue che la sentenza di cui si controverte, in quanto recante condanna al pagamento di somme di denaro, è soggetta all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze, a nulla rilevando il fatto che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall’imposta sulle successioni, nel cui ambito è previsto che del valore delle donazioni soggette a collazione si tiene conto soltanto ai fini della determinazione delle aliquote e la base imponibile si determina sulla base del valore netto dell’asse ereditario e delle singole quote.

L’imposta di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione, invero, hanno presupposti diversi poiché l’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia mentre l’imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo in capo all’erede, sicché la concorrenza delle due imposte, laddove sussistano i presupposti per l’imposizione, è legittima e non contrasta col divieto di doppia imposizione.

Quanto alla circostanza, esposta dalla controricorrente con la memoria depositata, secondo cui la sentenza di condanna al pagamento della somma di € 428.144,07 a titolo di indennità per l’occupazione dell’immobile è stata revocata con decisione passata in giudicato, si osserva che trattasi di evenienza successiva alla registrazione della sentenza di cui si tratta e, perciò, irrilevante in questa causa.

Il ricorso veniva, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa veniva decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,  cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.

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