Sentenza n. 2231/2018 della Suprema Corte di Cassazione

Impugnare cartelle pagate: non può ritenersi il pagamento di una cartella – effettuato solo all’atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata – spontaneo e quindi un riconoscimento del debito. Il contribuente può decidere (anche successivamente al pagamento o richiesta di rateazione) di impugnare la cartella. Nel caso in cui, all’esito del giudizio, venisse dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata (piuttosto che del fermo amministrativo o dell’ipoteca esattoriale) lo stesso contribuente avrà sempre diritto al rimborso di tutte le somme versate in riferimento alla pretesa dichiarata illegittima.

FATTO

La S.p.a. … proponeva ricorso per la cassazione della decisione della CTR della Lombardia, la quale ha confermato la decisione di primo grado, con cui la CTP di Milano aveva rigettato l’impugnazione nei confronti della cartella di pagamento relativa alle maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria correlate ad avvisi di rettifica e liquidazione già notificati – e dalla società non impugnati – in relazione a delle compravendite di terreno stipulate dalla predetta ricorrente – quale venditrice – e da quattro distinti acquirenti.

E’ stata affermata l’inapplicabilità – a fronte della richiesta della ricorrente di avvalersi del giudicato, nel frattempo intervenuto, favorevole agli acquirenti, i quali avevano proposto impugnazione avverso gli avvisi predetti – dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., dovendo tale eccezione essere formulata prima di aver provveduto al pagamento della somma dovuta in via solidale.

In particolare, si è rilevato che la società, avendo eseguito il pagamento della somma richiesta con cartella esattoriale il 26 marzo 2009, ed avendo impugnato la stessa in pari data, non avrebbe fornito la prova dell’anteriorità della proposizione del ricorso rispetto al pagamento, ragion per cui lo stesso doveva considerarsi “spontaneo“. L’Amministrazione resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, relativamente al profilo con il quale si deduce violazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., per essersi ritenuto il pagamento dell’imposta ostativo all’estensibilità del giudicato più favorevole ottenuto dai condebitori solidali, veniva dichiarato fondato.

Invero, la sentenza impugnata ha affermato la spontaneità del pagamento suddetto – effettuato lo stesso giorno in cui veniva impugnata la cartella – sulla base di un mero rapporto di anteriorità cronologica rispetto al ricorso avverso detta cartella. Nella specie deve trovare applicazione il principio secondo cui l’acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato (Cass., 25 febbraio 2011, n.4641; Cass., 19 marzo 2008, n. 7334; Cass., 22 maggio 2006, n. 12014).

Non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all’atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4531, in motivazione). Il secondo profilo del ricorso, concernente la dedotta decadenza dal
potere di impugnazione, rimane assorbito, dovendosi in ogni caso richiamare il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal d.P.R. n. 602, art. 17 comma 3, bensì quello di prescrizione decennale previsto dall’ art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di imposta non inclusa nell’ambito di operatività dell’art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lga.26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’IVA (Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 6 giugno 2014).

Nella fattispecie in esame, infatti, si applica senza dubbio la prescrizione decennale prevista dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e non rileva, pertanto, la mancata iscrizione a ruolo del tributo entro il termine di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto non applicabile all’imposta di registro (cfr., anche la recente Cass., 17 maggio 2017, n. 12241).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento della spese relative al presente giudizio di legittimità. La Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.