Tra i vari requisiti per poter fruire dell’agevolazione “prima casa” sull’acquisto del box auto, anche separatamente rispetto all’atto di acquisto dell’abitazione, vi è quello della pertinenzialità rispetto all’abitazione “prima casa”. Secondo il comma 3 dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 si deve trattare di pertinenze dell’immobile acquistato come “prima casa” e che le stesse, infatti, devono essere poste a suo servizio, stabilendo, peraltro, il limite di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. A chiarire la nozione di pertinenza è intervenuta la Suprema Corte con una recente ordinanza n. 15668 del 23 giugno 2017.

Ordinanza n. 15668 del 23.6.2017 della Cassazione di Cassazione – sezione 6° tributaria

Secondo la Suprema Corte, se la distanza del box auto dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso “secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione”, non può essere riconosciuta l’esenzione IMU per il detto garage, altrimenti si creerebbe un contrasto con il principio della capacità contributiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in questi casi manca “il requisito della contiguità spaziale” (v. anche Cass. nn. 12855/2011; 4599/2006, 24104/09, 12893/02).

Nella pronuncia viene richiamata la tesi sostenuta per le aree edificabili che sono pertinenze dei fabbricati, secondo cui l’esclusione della loro autonoma tassabilità si fonda “sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c. desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il fatto sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione…”.

Occorre mettere in evidenza che la Suprema Corte ha affermato che per fruire dell’esenzione IMU sia fondamentale anche il corretto inquadramento dell’immobile, al riguardo, non spetta l’esenzione IMU se l’immobile destinato ad abitazione principale è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. La classificazione catastale è decisiva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, ma la stessa regola non può valere per le pertinenze.