INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. ONERE DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO. ONERE DELLA PROVA DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. ERRORI MACROSCOPICI DEI GIUDICI DI MERUTO.

FATTI DI CAUSA. ANALISI DI UN CASO CONCRETO.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di pagamento di una somma di denaro affermando che l’appellante, già attore in primo grado, non aveva fornito la prova della sussistenza del credito e quindi dell’inadempimento della controparte debitrice. Parte appellante soccombente nei gradi di merito, assistito dall’Avv. Antonio Campione, proponeva ricorso per cassazione per i seguenti

MOTIVI (DI RICORSO):

Secondo la Corte di appello, nell’ambito di una rapporto contrattuale inerente la gestione del servizio idrico tra un Comune e l’ente pubblico, attualmente in liquidazione, la prova dell’inadempimento doveva essere data dal Comune creditore, il quale si era limitato ad allegare il contratto e la prova dell’esecuzione delle prestazioni delle quali reclamava il pagamento non avvenuto.

Orbene, il Comune creditore aveva proprio assolto al suo onere probatorio previsto nella fattispecie, depositando la prova della sussistenza del rapporto dal quale deriva il credito, allegando che esso non sia stato pagato. Per tale ragione doveva essere onere del debitore convenuto, in questo caso all’appellato, provare che il proprio debito non sussisteva sin dal principio o è stato estinto per avvenuto pagamento o per un’altra ragione. La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è univoca e consolidata: si vedano Cassazione Civile n. 18200/2020; 3996/2020; 1634/2020; 29871/2019; 13685/2019; 98/2019; 15328/2018 solo per citare le più recenti:

“In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed i relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”

La parte del contratto che ne chiede l’adempimento ha il solo onere di produrre il contratto, come ha correttamente fatto il Comune che mi ha affidato l’incarico.

La Corte territoriale ha quindi sbagliato e onestamente non riesco a capire il perché. Il Collegio era composto da togati e, per quanto mi risulti, tutti di una certa esperienza. Chiarisco che non sono un avvocato che crede nell’infallibilità del giudice – anzi, proprio il contrario – ma sbagliare su un punto in diritto così chiaro mi ha lasciato perplesso: la fretta nello smaltimento del ponderoso arretrato e la prevenzione nei confronti della parte che avanza una pretesa sono, probabilmente, la ragione di questo errore così evidente.

Come ho detto, non posso fare previsioni e peraltro l’esito del ricorso, appena partito, sarà noto solo tra tre o quattro anni per via della mole di ricorsi che affollano la Suprema Corte. Ma questo ricorso, con un po’ di attenzione della Corte d’Appello, non si sarebbe potuto evitare? Penso proprio di sì.

Autore: Avv. Antonio Onofrio Campione

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