IVA e trasferimento di beni al fisco: il bene ceduto allo Stato e/o ente territoriale al fine estinguere un debito d’imposta non è assoggettato ad IVA – non essendo una operazione onerosa – come da sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 maggio 2017 – pronunciata nella causa n. C-36/2016, Minister Finansów contro Posnania Investment SA

FATTO

La vicenda trae origine in Polonia, il cui ordinamento giuridico prevede la possibilità, su richiesta del soggetto passivo, di estinzione del debito d’imposta mediante il trasferimento della proprietà di un bene o di diritti patrimoniali all’Erario ovvero ad altro ente impositore titolare della pretesa fiscale.
Una società di diritto polacco, attiva nel settore dell’intermediazione immobiliare, si avvaleva di detta possibilità per compensare gli arretrati dovuti per il mancato pagamento di un tributo di cui era debitrice. A tal fine, stipulava un contratto di trasferimento al Comune (ente impositore) della proprietà di un terreno non edificato di cui detta società era proprietaria, il quale determinava l’estinzione di una parte del debito d’imposta.

Contestualmente, la società presentava all’Amministrazione finanziaria nazionale una domanda di parere per determinare se, in tali circostanze, l’operazione conclusa con il Comune era soggetta all’IVA e se, di conseguenza, essa doveva emettere la relativa fattura. L’Amministrazione finanziaria polacca riteneva che il trasferimento di proprietà, in compensazione di arretrati di imposte, costituisse una cessione di beni effettuata a titolo oneroso da assoggettare a IVA.

Per tale ragione, ne scaturiva un contenzioso nazionale nell’ambito del quale era sottoposta alla Corte dell’Unione la questione pregiudiziale se costituisce un’operazione imponibile ai sensi della direttiva IVA, il trasferimento della proprietà di un terreno (bene materiale) da parte di un soggetto passivo dell’IVA a favore:

  • dell’erario, in compensazione di arretrati d’imposta a titolo delle imposte i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato, o
  • di un comune, di una provincia in compensazione di arretrati di imposte i cui proventi sono destinati ai bilanci dei medesimi, con conseguente estinzione del debito d’imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Per risolvere la questione la Corte parte dal presupposto che il sistema europeo dell’IVA si basa su una definizione uniforme delle operazioni imponibili nell’ambito delle quali sono riconducibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Detto ciò, nel caso in esame, i giudici dell’Unione pur riconoscendo che il contratto concluso tra la società (soggetto passivo IVA) e il Comune ha determinato il trasferimento del diritto di proprietà sul bene immobile e che il trasferimento si è realizzata sul territorio polacco, escludevano che tale trasferimento abbia carattere oneroso, nell’accezione dell’IVA. Nel sistema dell’IVA, infatti, una cessione di beni può ritenersi effettuata a titolo oneroso, soltanto quando tra il cedente e l’acquirente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo riscosso dal cedente costituisca il controvalore effettivo del bene ceduto.

Nel caso di specie, esisteva, certamente – evidenziava la Corte – un rapporto giuridico tra il cedente del bene immobile e il beneficiario di quest’ultimo, simile a quello tra creditore e rispettivo debitore. Tuttavia, l’obbligo di pagamento in capo al contribuente, quale titolare di un debito d’imposta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, quale creditore di tale debito, ha natura unilaterale, poiché il pagamento del tributo da parte di detto contribuente determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se effettuato, come nel caso di specie, attraverso la dazione di un bene immobile.

Ne deriva, la natura tributaria della dazione del bene immobile, che ha, appunto, come obiettivo l’estinzione di un debito d’imposta. Una volta riconosciuta la natura tributaria della dazione del bene immobile, la Corte esclude, con la presente sentenza che, tale dazione integri, ai fini IVA, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso.
Al riguardo, spiegano i Giudici, un tributo, costituisce un prelievo obbligatorio effettuato d’autorità dai pubblici poteri e destinato ad essere devoluto, attraverso i bilanci pubblici, a servizi di interesse generale. Un siffatto prelievo, indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto una somma di denaro o, come nel caso di specie, un bene materiale, non dà luogo, da parte dell’autorità pubblica, ad alcuna prestazione né, quindi, ad alcuna controprestazione da parte del soggetto passivo d’imposta.
L’insussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni reciproche induce la Corte a ritenere che non può essere considerata un’operazione a titolo oneroso e non può essere assoggettata all’IVA, una dazione in pagamento di un bene al fine di estinguere un debito d’imposta.

Ne consegue altresì la non detraibilità dell’IVA assolata a monte dalla Società per l’acquisto del bene immobile. Ciò in quanto, per costante giurisprudenza della Corte il diritto alla detrazione dell’IVA riguarda soltanto i beni e i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione, dal momento che il sistema comune dell’IVA persegue l’obiettivo della perfetta neutralità fiscale di tutte le attività economiche.

Su tale aspetto, tuttavia, i giudici di Bruxelles si limitano a richiamare le conclusioni dell’Avvocato generale, secondo cui se la società si è già avvalsa della detrazione dell’IVA a monte rispetto al bene oggetto della dazione in pagamento, dovrà rettificare tale detrazione. Ciò, al fine di escludere il rischio che un consumo finale (il trasferimento dell’immobile) sia escluso da imposte.

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