Come liberarsi dai debiti insostenibili mediante le procedure di sovraindebitamento? In cosa consistono le procedure di composizione della crisi (il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione)? Chi può accedervi? Le 3 procedure di gestione della crisi danno la possibilità al debitore sovraindebitato (persona fisica e/o impresa non assoggettabili al fallimento) – che abbia operato con impegno e correttezza prima e durante la procedura – di beneficiare, previa verifica delle condizioni da parte di un Giudice, della esdebitazione (o della falcidia) di alcuni crediti parzialmente pagati, della dilazione e moratoria degli altri. Dette procedure, oltre a permettere ai soggetti esclusi dall’applicazione della legge fallimentare la possibilità di liberarsi definitivamente delle situazioni debitorie pregresse e di tornare a svolgere un ruolo attivo nel circuito economico, hanno altresì la finalità di contrastare gravi fenomeni criminali (quali l’usura e l’estorsione).

In America, in Inghilterra e in gran parte dei paesi dell’UE il sovraindebitamento civile è disciplinato da oltre quindici anni, in Italia la normativa risale all’anno 2012. Prima di allora la gestione della crisi dei soggetti “non fallibili” era ignorata dal Legislatore italiano. La normativa di riferimento nasce, quindi, con la Legge 3/2012, che ha introdotto le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, mentre il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Successivamente la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro normativo.

CHE COS’E’ IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Per sovraindebitamento ex art. 6 della L. 3/12. co. 2 let. a) si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile (ndr. ossia monetizzabile in breve tempo) per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Si trova, quindi, in sovraindebitamento il debitore che, nonostante gli sforzi, non è più in grado (in maniera definitiva) di soddisfare i propri impegni economici, rimborsare i finanziamenti contratti ovvero debiti di qualsiasi natura.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI

L’esistenza del sovraindebitamento non è sufficiente a consentire l’accesso alle procedure di gestione della crisi, è necessario altresì che le cause che lo hanno generato siano state impreviste ed imprevedibili. Il soggetto debitore sarà ammesso al procedimento, quindi, solo quando sia stato escluso che abbia concorso colposamente a determinare la crisi ossia che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche con uno sproporzionato ricorso al credito (artt. 9 e 12 bis).

2. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Sono ammessi ai procedimenti di composizione della crisi tutti i soggetti non fallibili:

  1. il consumatore;
  2. l’imprenditore agricolo;
  3. la c.d. start up innovativa;
  4. l’imprenditore sotto la soglia di cui all’art. 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (duecentomila), ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila);
  5. l’imprenditore sopra la soglia di cui all’art. 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
  6. l’imprenditore cessato;
  7. il socio illimitatamente responsabile;
  8. i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  9. società professionali ex L. 183/2011;
  10. associazioni professionali o studi professionali associati;
  11. società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  12. enti privati non commerciali.
CHI NON PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
  1. l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  2. chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  3. chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  4. chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
COME PROMUOVERE LE PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CRISI?

Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento deve adire l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente (della propria sede o residenza), il quale disegna il Gestore della crisi. Il Gestore dovrà valutare i presupposti di proponibilità della domanda e coadiuvare il debitore nell’elaborazione della domanda di accordo o del piano del consumatore da proporre al Giudice. Il Gestore deve agire sempre personalmente senza mai delegare (art. 12 D.M.). Non può escludersi che la domanda di ammissione venga redatta da un professionista di fiducia del debitore (avvocato o commercialista), ma essa dovrà in ogni caso essere condivisa, recepita e fatta propria dal Gestore. Il gestore deve avere contezza e cognizione approfondita della proposta e del piano che compongono la domanda, in quanto dovrà attestarne la veridicità e la fattibilità all’atto del deposito.

 QUALI SONO LE 3 POSSIBILI PROCEDURE?

Il debitore ha la possibilità di accedere a 3 procedure di sovraindebitamento:

1.Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (accordo con i creditori):

Il debitore (anche impresa non fallibile), con l’ausilio del proprio professionista (avvocato o commercialista) e del Gestore della crisi (OCC), redige un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti (anche mediante la cessione di crediti futuri), garantendo la realizzabilità del piano (mediante garanzie e garanti). Una volta elaborata la proposta, questa viene sottoposta ai creditori. Il Tribunale – se vi è il consenso dei creditori che rappresentare almeno il 60% dell’ammontare dei crediti – omologa l’accordo. La proposta di accordo sarà ritenuta inammissibile – a prescindere dal consenso dei creditori – qualora non garantisca il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (che devono essere pagati nel rispetto delle scadenze e delle misure previste), l’integrale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate. La proposta potrà prevedere l’eventuale falcidia di tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione, nonché la soddisfazione parziale dei crediti prelatizi qualora venga garantito che il pagamento proposto corrisponde ad una misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

2. Piano del consumatore

Al piano del consumatore si può accedere solo in presenza di determinati requisiti e condizioni. Primo fra tutti è quello di essere persone fisiche senza debiti derivanti dall’attività d’impresa o professione, di essere in buona fede, ovvero, i motivi di sovraindebitamento non devono essere imputabili al consumatore (il sovraindebitamento deve essere incolpevole), nonché di aver fornito tutta la documentazione atta a descrivere la propria situazione economica e patrimoniale. Anche in questo caso, il professionisti ed il Gestore della crisi redigono una relazione particolareggiata sullo storico dei debiti e sulla meritevolezza del debitore, nonché il piano di pagamento. Il consenso dei creditori in questa procedura non viene richiesto. Il Giudice verificato e valutato i presupposti omologa il piano;

3. Liquidazione del patrimonio del debitore:

La procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter / duodecies può essere attivata su richiesta dal debitore con apposita domanda
ovvero a seguito della conversione delle prime due procedure di composizione della crisi. La conversione dell’accordo o del piano del consumatore in liquidazione potrà conseguire, su istanza del debitore o dei creditori, in tutti i casi in cui è prevista la declaratoria di risoluzione, annullamento, revoca cessazione degli effetti dell’accordo o del piano del consumatore. Il Giudice, accertata la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, e, in particolare, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, emette decreto di apertura della liquidazione contenente contestuale nomina del liquidatore, ove già non nominato, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.. Con l’emanazione del decreto di apertura della liquidazione non possono essere iniziate o proseguite iniziative esecutive, cautelari né possono maturare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. La durata della procedura è fissata dalla Legge in quattro anni. Alla liquidazione può seguire, su domanda, entro un anno dalla chiusura della liquidazione dell’interessato, l’esdebitazione dei debiti residui.

ATTENZIONE!!! LA LEGGE PREVEDE SANZIONI PENALI PER IL DEBITORE CHE NON OPERI CON CORRETTEZZA SIA NELLA FASE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CHE NELLA FASE DI ESECUZIONE DELLA STESSA.
  1. La let. a) del primo comma sanziona il debitore che, per accedere alle procedure, aumenta o diminuisce il passivo (attività reale e non contabile) ovvero sottrae o dissimula (attività documentale-contabile e non reale) una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
  2. La let. b) sanziona il debitore che, per accedere alle procedure, produce documenti contraffatti o alterati ovvero sottrae occulta o distrugge in tutto o in parte la documentazione debitoria e contabile (reato di falso tipico della bancarotta documentale);
  3. La let. c) sanziona l’omissione dolosa della indicazione di beni nell’inventario presentato a corredo della domanda di liquidazione;
  4. La let. d) dell’art. 16 comma 1 L. 3/12, a tutela della par condicio creditorum, sanziona il debitore che nel corso delle procedure abbia eseguito pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore. I pagamenti sanzionati sono quelli eseguiti in favore di creditori partecipanti alla procedura e non quelli rimasti estranei alla stessa;
  5. La let. e) incrimina il debitore che dopo il deposito della proposta di piano o accordo, aggrava la posizione debitoria;
  6. La let. f) sanziona il debitore che non rispetta l’accordo o il piano del consumatore.