Residenza fiscale Italia Svizzera. Dove risulterà residente fiscalmente il soggetto che abitualmente vive in Svizzera, ma ha la famiglia residente in Italia? E il soggetto che vive in Svizzera, ma risulta amministratore di varie società italiane? Quando risulterà un soggetto, secondo l’ordinamento interno, residente fiscalmente in Italia? Come vengono risolti i conflitti di residenza?

La Risposta n. 294/2019 all’interpello (sull’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 2 TUIR) ripercorre i criteri di determinazione della residenza fiscale in caso di doppia residenza ovvero in caso di conflitto di residenza. Recentissima giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 18009/2022 del 6 giugno 2022, Cass. n. 21694/2020, Cass. 14/05/2021, n. 14240) fornisce ulteriori chiarimenti, al fine di risolvere conflitti di residenza con specifico riferimento all’Italia e Svizzera.

IL CASO SPECIFICO

Il Contribuente risulta residente in Svizzera e desidera trasferirsi con la famiglia, di cui fanno parte la moglie e tre bambini, nella sua casa per le vacanze situata nella frazione Acquaseria di San Siro (CO), precisando che tale trasferimento avverrebbe a partire dal 2020 e per un periodo indefinito. In particolare, l’Istante evidenziava che la moglie e i figli intendono trasferire la residenza in Italia, con l’iscrizione all’Anagrafe del Comune di San Siro. Il Contribuente faceva presente, inoltre, che nei prossimi anni i figli dovrebbero frequentare l’asilo a Menaggio e che la moglie non intende lavorare per i prossimi due o tre anni. Tuttavia, l’Istante precisava che resterà in Svizzera come dipendente di un’azienda ivi stabilita e soggiornerà tre giorni lavorativi a settimana (dal mercoledì al venerdì) in Svizzera per motivi di lavoro e di studio. Il Contribuente dichiarava che il suo datore di lavoro svizzero gli consentirà di lavorare a distanza da casa.

In sostanza, l’Istante intende stare dal sabato al martedì con la famiglia e lavorare dalla casa per le vacanze a San Siro, evitando, tuttavia, di soggiornare per più di 183 giorni all’anno in Italia. Ciò posto, il Contribuente chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile al proprio reddito prodotto a partire dal 2020.

PARERE N. 294/2019 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294/2019 all’interpello, spiega in maniera semplice e chiara quali sono le condizioni, sufficienti che si verifichino anche in maniera alternativa, affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia, nonché i criteri di identificazione della residenza fiscale in caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera ovvero in caso di conflitto di residenza.

QUANDO RISULTERÀ UNA PERSONA FISICA RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA?

Nell’ordinamento interno italiano, al fine di stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, occorre fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento (cioè negli anni solari considerati) una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Ciò implica che, indipendentemente dalla iscrizione nella anagrafe della popolazione residente, assume fondamentale importanza, ai fini della qualificazione fiscale del medesimo quale soggetto residente in Italia, la verifica della sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti (residenza e domicilio). In tal caso occorre rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio.

La residenza è definita dal codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Essa è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi. Cosicché l’abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Circ. 14 marzo 1986, n. 1738).

Il domicilio di una persona, invece, coincide con “la sede principale dei suoi affari ed interessi” a prescindere dalla presenza effettiva in tale luogo. La locuzione in esame deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari (cfr. Circ. 26 ottobre 1968, n. 3586; Circ. 12 febbraio 1973, n. 435).

La giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo, quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari (cfr. inter alia Sentenze della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n. 12311/2016).

COME SI RISOLVE IL CONFLITTO DI RESIDENZA FISCALE?

In caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera, in virtù dell’applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne, si verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale) che stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” “designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di natura analoga”.

Pertanto, in base alla normativa convenzionale, ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali in base alle leggi domestiche. Ai sensi del successivo paragrafo 2 del citato articolo 4, qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, la stessa è considerata, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

  • ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
  • dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
  • nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità);
  • quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.

Inoltre, secondo recentissima sentenza della Cassazione n. 18009/2022 del 6 giugno 2022:

  • il domicilio deve essere individuato nella sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali del soggetto (Cass. n. 21694/2020, Cass. 14/05/2021, n. 14240).
  • in particolare, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra la Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, quando un soggetto dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerato residente in quello dove le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).  
  • pertanto, in applicazione di tali criteri, risultava evidente che nella fattispecie, il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale in Svizzera, paese nel quale ha dimostrato di pagare un mutuo per la propria abitazione e di essere intestatario delle relative utenze. Inoltre, è lì che lavora la moglie e studia il figlio.

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