Spese deducibili ai fini IRPEF – sono spese, tassativamente elencate dall’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), che possono essere sottratte al reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF, prima del calcolo dell’imposta.

La deducibilità e la detraibilità sono due diverse modalità operative delle agevolazioni fiscali. Per quanto possano sembrare simili fra loro, a livello pratico la loro differenza è notevole. La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote progressive IRPEF, mentre la detraibilità consiste essenzialmente nella sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare.

Deducibilità e detraibilitàAl fine di meglio comprendere potremmo utilizzare la seguente formula:

Sia per quanto riguarda gli oneri deducibili sia per quanto concerne quelli detraibili, vengono poste delle soglie e delle franchigie entro le quali vengono riconosciute le agevolazioni fiscali.
Ai sensi dell’art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo (se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo), i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
  1. i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo;
  2. le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 cc (il coniuge, i figli legittimi naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi, l’adottante nei confronti del figlio adottivo, i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli). Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
  3. gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  4. gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
  5. le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
  6. i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. E’ possibile dedurre integralmente dal reddito i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare e i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare (es. baby-sitter) fino ad un importo massimo di € 1.549,37;
  7. i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati ai fondi pensione per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57. Ai fini del predetto limite non si tiene conto delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza e dei contributi versati eccedenti il massimale contributivo stabilito per legge;
  8. i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  9. le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  10. i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  11. le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
  12. le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di € 1.032,91, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
  13. le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di € 1.032,91, a favore dell’Unione italiana delle Chiede Avventiste, delle Assemblee di Dio in Italia, della Tavola Valdese, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Disposizioni contenute in altre norme consentono la medesima deduzione anche per l erogazioni liberali a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, della Chiesa Apostolica in Italia, dell’Unione Buddista italiana e dell’Unione Induista italiana;
  14. il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale;
  15. le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
  16. le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Gli oneri di cui ai punti 9-10-11, sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e’ deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita’ immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata.